In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto.
Questo uno dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo, con la sentenza n. 26286 del 17.10.2019.
La Corte ritiene valida la “clausola di salvaguardia” spesso inserita nei contratti bancari, che si risolve “in una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto”.
Il rispetto della clausola “di salvaguardia” pattuita per gli interessi di mora va verificato raffrontando detti interessi in concreto applicati con il “tasso soglia di mora” ottenuto con il criterio del 2,1% e non con il “tasso soglia ordinario”.
In primis andrebbe verificato se sono stati in concreto applicati, diversamente a nulla potendo rilevare ogni contestazione, vieppiù in presenza di clausola c.d. “di salvaguardia”. Quindi, ove non siano stati applicati, converrebbe al creditore produrre in giudizio il piano di ammortamento del mutuo con l’indicazione dei pagamenti, a dimostrazione che nessuna somma è stata corrisposta a tale titolo (interessi di mora). Invece, qualora siano stati applicati, occorre verificare il rispetto del “tasso soglia di mora” (come sopra determinato). Qualora tale soglia sia stata rispettata, converrebbe ugualmente al creditore produrre in giudizio il piano di ammortamento del mutuo con l’indicazione dei pagamenti, nonchè i dd.mm. di rilevazione TEGM e tassi soglia relativi ai periodi di effettiva applicazione, a dimostrazione che detta soglia è stata rispettata. Diversamente, l’onere di allegazione e di prova è a carico dell’altra parte quanto all’ipotesi di superamento in concreto della soglia ed a carico del creditore in via di confutazione o prova contraria.
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