ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel raffronto con il tasso soglia antiusura, la sommatoria del tasso contrattuale degli interessi corrispettivi e di quello moratorio va esclusa, ogni qualvolta risulti chiaro dalle prescrizioni contrattuali la sostitutività e non additività dei due tipi di interesse.
Il Collegio napoletano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n.21/14, resa all’esito della seduta del 26-11-2013, dettando il principio di diritto appena richiamato, è tornato a pronunciarsi sul tema della natura dei tassi d’interesse applicati ad un contratto di mutuo ed, in particolare, sul rapporto tra il tasso d’interesse moratorio ed quello corrispettivo, ai fini della valutazione di usurarietà del contratto bancario, pronunciandosi in maniera del tutto conforme ai propri precedenti ed, ancora una volta, facendo applicazione “critica” dell’orientamento dettato dalla Corte di Cassazione con la discussa pronuncia n.350 del 9 gennaio 2013.
In particolare, nella classica controversia incardinata dal mutuatario al fine di ottenere la declaratoria di nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi, il ricorrente lamentava l’applicazione di un tasso di mora al 9,012% che sommato al tasso nominale praticato, pari al 2,817%, dava luogo allo sforamento del tasso soglia fissato nel periodo di riferimento.
A proprio sostegno richiamava la massima fornita dalla Corte di legittimità nella sentenza già citata (ed oggetto di approfondito esame su questa rivista;cfr. USURA BANCARIA: ECCO LE RAGIONI PER CUI LA CORTE HA ERRATO NELL’INCLUDERE IL TASSO MORATORIO NEL CALCOLO DELL’USURA ), secondo la quale “ai fini dell’applicazione dell’art.644 cp e dell’art.1815 cc, comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.
Nelle proprie controdeduzioni, l’intermediario, soffermatosi preliminarmente sull’eccezione di nullità dell’atto introduttivo per indeterminatezza e genericità, sottolineava, nel merito, che la sentenza richiamata da parte ricorrente dovesse essere correttamente interpretata, non nel senso che gli interessi moratori andassero sommati a quelli corrispettivi nel calcolo del TEG, bensì considerando separatamente le voci di costo e verificando, per ciascuna di esse che non si determinasse il superamento del tasso soglia antiusura.
Ciò s’imponeva da una lettura critica del principio statuito dagli ermellini, valutando l’intrinseca diversa natura dei due tipi di interesse, corrispondenti ciascuno di essi a funzioni e criteri diversi e disomogenei, così da non consentirne una valutazione cumulativa.
Nell’argomentare sulla diversa natura dell’interesse moratorio, rispetto a quello corrispettivo, l’Istituto di credito richiamava il principio secondo il quale “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
Proprio dalla disciplina in materia di capitalizzazione emergerebbe, cioè, la differente funzione del tasso moratorio, volto al risarcimento del danno causato dal ritardato adempimento, con applicazione, cioè, soltanto eventuale, vieppiù che la Banca d’Italia, nelle istruzioni del 3 luglio 2013 già chiariva l’esclusione del tasso di mora dalle voci di costo rilevanti ai fini del TAEG.
E d’altronde, proseguiva nelle proprie difese l’intermediario, la verifica dell’usurarietà del tasso di mora secondo quanto specificato dalle già citate note della Banca d’Italia e accennato nei Decreti Ministeriali trimestrali di rilevazione del TEGM avrebbe dovuto effettuarsi con riferimento al tasso soglia maggiorato di 2,1 punti percentuali.
L’Arbitro Bancario Finanziario, con una succinta motivazione, aderendo alle argomentazioni della resistente, ha fissato preliminarmente il thema decidendum, basato, nell’incertezza di quanto dedotto dal ricorrente, sul presupposto “che, nel quadro delle pattuizioni contrattuali, fosse prevista l’applicazione del tasso d’interesse attraverso la sommatoria del tasso contrattuale degli interessi corrispettivi e di quello moratorio, così eccedendo il limite fissato imperativamente dal tasso soglia anti-usura”, per poi concludere che tale asserzione fosse in realtà palesemente smentita dalle risultanze documentali ed, in particolare, dalle prescrizioni contrattuali, dalle quali emergeva chiaramente la natura sostitutiva ed eventuale del tasso di mora.
In tal modo, il Collegio napoletano ha nuovamente chiarito un principio già seguito nella decisione n.5877 del 20.11.2013) e ancor meglio esplicitato nella pronuncia adottata pochi giorni dopo sul medesimo argomento (cfr. USURA BANCARIA : GLI INTERESSI MORATORI NON VANNO SOMMATI A QUELLI CORRISPETTIVI ), finendo ancora per ridiscutere la massima dettata dalla Giurisprudenza di legittimità con la sentenza n.350, che costituisce, allo stato, punto di riferimento (seppur non insuperabile) per i Giudici di merito.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 54/2013