ISSN 2385-1376
Testo massima
Il reato di usura è disciplinato dall’art.644 cp, mentre le conseguenze civili dell’usura oggettiva sono regolamentate dall’art. 1815 c.c.
Nell’analisi della fattispecie, alla luce dei molti profili di oscurità del sistema normativo, si deve operare una distinzione fondamentale tra usura originaria e usura sopravvenuta, nei termini che seguono:
A). USURA ORIGINARIA: consiste nella stipula di un finanziamento con tassi di interesse superiori al limite massimo stabilito dalla legge (c.d. “tasso soglia”), per cui si verifica illiceità della pattuizione ab origine.
Tale fattispecie ha rilevanza sia sul piano penale che su quello civile.
ASPETTI PENALISTICI: l’art.644 c.p. prevede che “chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000”.
ASPETTI CIVILISTICI: al contratto di mutuo (lato sensu) si applicherà la sanzione di cui all’art.1815, comma 2 c.c., per effetto della quale “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. In altri termini, il finanziamento si trasforma da oneroso a gratuito, per cui gli interessi non saranno dovuti e dovrà essere restituito il solo capitale.
B) L’USURA SOPRAVVENUTA si verifica allorquando, stipulato un finanziamento con tassi di interesse LECITAMENTE pattuiti (e cioè al di sotto del tasso soglia), successivamente, nel corso del rapporto, per effetto della variazione dei tassi di interesse (nonché, secondo parte della dottrina, per effetto dell’applicazione di tassi moratori usurari), il tasso pattuito superi il limite massimo del tasso soglia.
La fattispecie ha rilevanza esclusivamente sul piano civilistico e non su quello penalistico.
ASPETTI CIVILISTICI: lo sforamento del tasso soglia comporterà l’obbligo di ricondurre il tasso applicato al livello della soglia stessa. In altri termini, il cliente avrà diritto alla restituzione (ove già abbia corrisposto le somme a titolo di interessi) della sola quota di interessi eccedente il tasso soglia.
In altri termini:
– ho pattuito il tasso bancario del 10%;
– il tasso soglia al momento della stipula è superiore (es. 12%);
– nel corso del rapporto il limite del tasso soglia si riduce al 9%.
Il tasso d’interesse è divenuto usuraio successivamente alla stipula del contratto.
La giurisprudenza dominante, interpretando sistematicamente il dettato normativo, prevede il riallineamento degli interessi nei limiti massimi del tasso soglia.
Il tasso sarà automaticamente ridotto da 10% al 9%.
Proprio a tal fine nella gran parte dei contratti bancari, a far data dal 2006/2007, è stata introdotta la “clausola di salvaguardia”, ove viene espressamente pattuito che, nel caso di superamento del tasso soglia, gli interessi saranno automaticamente ricondotti nel limite di quest’ultimo. (Cfr. Tribunale di Napoli, dott. R. Rossi, ordinanza del 4 giugno 2014 e Tribunale di Napoli, sezione quinta bis, dott.ssa Monica Cacace, ordinanza del 9 giugno 2014).
Peraltro, sulla stessa configurabilità della categoria dell’usura sopravvenuta la giurisprudenza è assai oscillante e molte argomentazioni inducono a ritenere che la variazione dei tassi soglia non possa aver alcuna influenza su rapporti sorti del tutto lecitamente, in quanto, se l’obbligazione di pagamento degli interessi fosse influenzata da un dato esterno alla volontà delle parti (la riduzione della soglia di usura), la banca creditrice non sarebbe mai certa di incassare quanto contrattualmente e lecitamente convenuto con il cliente.
Il paradosso dell’usura sopravvenuta è evidente: i finanziamenti a tasso fisso si trasformerebbero, automaticamente, in contratti a tasso variabile, ma solo a vantaggio del cliente!
Quanto al REATO DI USURA, questo si può verificare solo ed esclusivamente con riferimento alla pattuizione dei tassi di interesse, vale a dire con la sottoscrizione del contratto (motivo per il quale viene definito come reato ISTANTANEO). A conferma di tale assunto, può citarsi il Decreto legislativo del 29/12/00 n. 394 con il quale è stata fornita l’interpretazione autentica della normativa anti usura legge n.106 del 1996, nei termini che seguono: “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
In particolare, è stata la Cassazione penale, Sezione quinta, con sentenza n. 8353 del 20 febbraio 2013, ad affermare che gli interessi devono ritenersi usurari se eccedono il limite legale al momento della loro pattuizione – e non del loro pagamento – e ciò a prescindere dal fatto che il reato di usura possa ritenersi consumato in tale secondo momento.
Dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato, poi, dal momento che la norma ha inteso, con la riforma del 1996, attribuire valore preminente all’usura oggettiva (in altri termini, al dato in sé del superamento del c.d. tasso soglia), è difficile ipotizzare una precisa volontà criminosa dell’agente (nel caso di specie un funzionario di vertice), a fronte di contratti che formalmente sono stipulati nel rispetto delle dette soglie.
In tale ottica, va ricordato che gli istituti di credito, sono legati alla Banca d’Italia da un rapporto di vigilanza e controllo e di conseguenza, al fine di non incorrere in provvedimenti sanzionatori, sono tenuti a seguire le direttive, che sono vere e proprie “norme tecniche autorizzate” (cfr. Sentenza Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani, sentenza n.7234 del 3 giugno 2014).
Molti, nella mancanza di una conoscenza specialistica e di studi approfonditi, sono indotti a credere (erroneamente) che l’usura in generale, e senza operare la distinzione fondamentale di cui sopra, possa rappresentare un motivo per sottrarsi (illegittimamente) dall’adempimento delle proprie obbligazioni e per avviare un procedimento penale, senza considerare che l’unica fattispecie rilevante sia penalmente che civilmente (per l’azzeramento degli interessi applicati al contratto di finanziamento) è rappresentata dall’usura a titolo originario.
A fronte dei molti fraintendimenti in materia di usura bancaria, causati dalla scarsa chiarezza sistematica del sistema normativo, si invita a consultare la rassegna giurisprudenziale “IL PUNTO SULL’USURA”.
Testo del provvedimento
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