ISSN 2385-1376
Interessi corrispettivi ed interessi moratori, pattuiti come tassi diversi e alternativi, applicabili in ipotesi distinte e alternative non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex l.108/1996.
Sostenere che il tasso soglia ex L.108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico.
Pur in ipotesi di superamento della soglia antiusura per effetto della sommatoria dei due tassi, si determinerebbe – al più – che non sono dovuti gli interessi moratori, e non, tout court, che non siano dovuti anche gli interessi corrispettivi che, in ogni caso, siano stati pattuiti entro la soglia.
Cosi si è espresso il Tribunale di Trani, in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Pastore, il quale, con una decisione logicamente argomentata, ha rigettato la domanda di un mutuatario che chiedeva l’accertamento della usurarietà di un contratto di mutuo per effetto di una errata lettura delle clausole contrattuali.
In particolare il Tribunale ha ben chiarito principi fondamentali in materia di usura bancaria, segnalando correttamente che la nota sentenza della corte di Cassazione (n.350/2013), invocata dalla parte ricorrente a fondamento della tesi della additività dei due tassi, ha solo ed esclusivamente ribadito un principio interpretativo da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano, ex multis, Cass.n. 5286/2000, Cass.n. 5324/2003, cass,n,16992/2007), vale a dire che la regola ex art. 1815 c.c. si applica alla pattuizione di interessi “a qualunque titolo” dovuti, cioè a quelli corrispettivi come a quelli moratori.
A ben vedere, infatti, la Corte di Cassazione non ha mai affermato – come sostenuto da molte associazioni dei consumatori all’indomani della pubblicazione della sent. n.350/2013 che i tassi corrispettivi e moratori vadano sempre sommati ai fini della verifica di usurarietà del prestito, ma si è limitata semplicemente a stabilire un criterio di oggettiva individuazione della natura usuraria degli interessi anche moratori – e una corrispondente ferma e chiara sanzione per la parte che ne profitti.
Nella pronuncia ora in commento, il Tribunale ha stabilito una regula iuris di fondamentale importanza per regolare fattispecie di tal genere, e precisamente che: qualora gli interessi corrispettivi siano stati pattuiti nei limiti della soglia di usura, questi sono sempre e comunque dovuti, a prescindere dall’eventuale usurarietà determinantesi per effetto dell’applicazione dei moratori, ribadendo che tra le due tipologie di interessi vi è di fatto una piena autonomia.
I principi espressi dal Tribunale di Trani possono essere così sintetizzati:
1) non si sommano gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori ai fini della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento;
2) gli interessi corrispettivi pattuiti nei limiti del tasso soglia sono sempre dovuti, anche se gli interessi moratori superano il tasso soglia.
IL COMMENTO
Si consolida l’orientamento secondo il quale gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono suscettibili di autonoma valutazione e non vanno, sic et simpliciter, sommati.
Dopo la recente ordinanza del Tribunale di Milano, sesta sezione, dott.ssa Laura Cosentini, del 28-01-2014, e l’ordinanza del Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, dott. Enrico Ardituro del 28-01-2014, anche il Tribunale di Trani, esprime con fermezza e densità di argomentazione principi giuridici che, difatti, indeboliscono la tesi di coloro i quali hanno intravisto nella sentenza 350 la “pietra angolare” della additività dei due tassi d’interesse, facendo proliferare il contenzioso con le banche a dismisura.
La decisione di fatto pone fine al tema dell’usurarietà dei mutui fondato sull’erroneo teorema “sommatoria dei tassi moratori con quelli corrispettivi” bollato oggi come errore di carattere logico oltre che giuridico
Nel caso di specie, è costata cara al ricorrente la promozione del presente giudizio, irretito da false aspettative e condannato al pagamento delle spese processuali di euro 10.000,00, per aver promosso una domanda totalmente infondata
Sostenere in giudizio una lettura diversa, invocando senza un reale appiglio logico giuridico – la “rivoluzionarietà” della sentenza n.350 può risultare, pertanto, rischioso.
Come già sopra argomentato, la Cassazione si è limitata a ribadire la necessità di includere anche gli interessi moratori tra gli oneri rilevanti ai fini dell’usura.
Invero, anche tale affermazione non è esente da critiche, se si analizzano in maniera più dettagliata,le diversità di natura e funzioni degli interessi di mora rispetto agli interessi convenzionalmente pattuiti.
Sul punto, recenti pronunce dell’ABF, successive all’ormai nota sent. 350/13, hanno del tutto e categoricamente escluso gli interessi moratori dagli oneri rilevanti ai fini dell’usura ritenendo, al massimo, che la loro eccessiva onerosità, riscontrabile in caso di inadempimento, possa essere riequilibrata attraverso l’ordinario rimedio ex art.1384 cc (equiparando in tal modo gli interessi moratori ad una penale per inadempimento).
La tesi dell’ABF si basa, per l’appunto, sull’analisi della diversità di funzione tra gli interessi corrispettivi e moratori (chiaramente espressa anche dalla giurisprudenza), ma soprattutto sulla considerazione che sono rilevanti ai fini dell’usura solo gli oneri determinanti nella concessione del credito (escludendo cosi gli interessi moratori – che in tal senso non hanno alcun ruolo – dipendendo la loro applicazione da un fatto addebitabile unicamente al debitore inadempiente).
Sussistono, dunque, dei margini per ritenere che gli interessi moratori non vadano considerati ai fini dell’usurarietà di un prestito, anche e soprattutto in considerazione delle difficoltà tecnico-giuridiche nel dover raffrontare due grandezze tra loro disomogenee (basti considerare che nel calcolo del TEGM non sono ricompresi i tassi di mora).
In conclusione, al di là della innovativa interpretazione qui prospettata, anche semplicemente fermarsi a riflettere sul dato emergente dalla pronuncia del Tribunale di Trani e delle altre ordinanze dei giudici di merito sopra citate può condurre ad un’oculata valutazione del “rischio”, per il mutuatario, di agire giudizialmente sostenendo la tesi dell’additività di tassi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento.
Un rapido sguardo al regime delle spese, applicato nella pronuncia in commento, potrà sortire intuitivamente un forte effetto “deterrente” a sostenere una superficiale e non specialistica interpretazione della normativa antiusura.
Un consiglio a tutti coloro che intendono procedere giudizialmente per l’accertamento dei tassi usurari?
Siate cauti e valutate la posizione con attenzione. Acquisite dal Vostro avvocato un parere pro veritate chiedendo di valutare la correttezza scientifica degli argomenti trattati in questo articolo in quanto non è difficile che vi possiate venire a trovare nella incresciosa situazione di poter essere condannati al pagamento delle spese processuali oltre il compenso professionale dei consulenti e degli avvocati.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 178/2014
Tags : 10-03-2014, avv. Maria Luigia Ienco, dott.ssa Francesca Pastore, interessi corrispettivi, interessi moratori, maggior danno, nullità parziale, ordinanza, sommatoria interessi, tassi alternativi, tassi diversi, tasso corrispettivo, tasso di mora, tasso soglia, Tribunale di Trani, usura bancaria