Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
L’art. 96 c.p.c. disciplina una responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria applicabile alla parte che abbia abusivamente fatto ricorso allo strumento processuale, il Giudice può condannare il soccombente a pagare all’altra parte una certa somma di denaro e ciò anche in assenza della prova di un effettivo pregiudizio pecuniario.
Per determinare l’entità della somma da irrogare va valutato sia il comportamento soggettivo della parte e quindi la gravità dell’abuso, inteso come differenza tra la condotta processuale imposta dalla buona fede processuale e quella concretamente tenuta, sia gli elementi oggettivi in relazione ai quali la condotta abusiva è stata posta in essere e, in particolare, la natura ed il valore della causa.
La tesi della sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori per valutare l’usura è assolutamente infondata e integra un’ipotesi di lite temeraria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Gianluigi Canali con la sentenza n. 1578 del 29.02.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata dei due clienti agivano in giudizio contro una Banca con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario rispetto al quale lamentavano l’applicazione di interessi anatocistici e usurari.
Resisteva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto delle domande degli attori e la condanna ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c.
La parte attrice deduceva l’usurarietà degli interessi pattuiti, procedendo alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ed arrivando così ad affermare che il tasso pattuito fosse superiore al tasso soglia.
Sul punto, il Giudice ha affermato che la tesi attorea non trovava alcun fondamento né logico né giuridico, atteso che in caso di mora agli interessi corrispettivi si sostituiscono gli interessi moratori, vale a dire che gli stessi non trovano mai contemporanea applicazione, pertanto nessuna sommatoria risulta possibile.
In ordine alla domanda che proponeva la Banca, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza maggioritaria secondo cui l’art.96 c.p.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria.
La valenza sanzionatoria è stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.152 del 2016 secondo cui la scelta del legislatore di condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e non dell’Erario si giustifica nella maggiore efficacia deterrente della condanna per condotta processuale abusiva.
Inoltre, l’istituto è suscettibile di rispondere ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa – pregiudicata da una temeraria – nelle frequenti ipotesi in cui sia per essa difficile provare l’an o il quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell’art. 96 c.p.c.
Infatti, il legislatore al terzo comma dell’art.96 c.p.c. parla di somma e non di danno, ciò è avvalorato dal fatto che l’entità del quantum da irrogare tiene conto della gravità della condotta abusiva posta in essere, oltre all’importanza e valore della controversia, sulla falsariga di quanto viene richiesto al giudice penale ai sensi dell’art. 133 c.p.
Nel caso di specie, le tesi giuridiche sostenute dai clienti erano assolutamente infondate e incongruenti rispetto al testo contrattuale prodotto in giudizio, pertanto il Tribunale ha ravvisato un abuso processuale della parte attrice in danno della Banca.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Magistrato ha rigettato le domande degli attori con condanna ex art 96 c.p.c. e per le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA MUTUO: TESI SOMMATORIA TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI INTEGRA LITE TEMERARIA EX ART. 96 CPC
L’EVIDENTE STRUMENTALITÀ DELLA DOMANDA GIUSTIFICA LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO
Sentenza | Tribunale di Brescia, dott. Marina Mangosi | 13.06.2017 | n.1892
LITE TEMERARIA: CONDANNATA LA PARTE CHE DEDUCE L’USURA, SOSTENENDO LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
FARE AFFIDAMENTO SU PROSPETTAZIONI FONDATE SU PERIZIE CONTABILI NON È CAUSA DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Sentenza | Tribunale Santa Maria Capua Vetere, Dott. Valerio Colandrea | 27.03.2017 | n.1105
USURA: BOCCIATA TESI SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI CON CONDANNA MUTUATARIO PER LITE TEMERARIA
IL FILONE SERIALE SANZIONATO CON CONDANNA EX ART 96 DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani | 06-10-2015 | n.11139
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