ISSN 2385-1376
Testo massima
Tasso d’interesse corrispettivo e tasso d’interesse di mora non vanno sommati ai fini della verifica dell’usurarietà di un contratto di mutuo. Sostenere il contrario sarebbe un errore di carattere logico, oltre che giuridico.
Quando gli interessi corrispettivi siano pattuiti “sotto soglia” e l’usurarietà derivi dall’applicazione dei soli interessi moratori, unicamente questi ultimi saranno “colpiti” dalla sanzione della nullità ex art.1815, secondo comma cc.
Lo ha ribadito il Tribunale di Trani, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Pastore, con ordinanza del 10-03-2014, “gemella” della pronuncia già oggetto di pubblicazione e di ampio dibattito su questa rivista.
Il caso di specie è perfettamente sovrapponibile a quello vagliato nella decisione appena citata: il mutuatario deduce l’usurarietà dello stipulato contratto, affermando che, sulla scorta di quanto sancito dalla – ormai nota sentenza 350/2013 della Corte di Cassazione, interesse corrispettivo ed interesse di mora vanno sommati ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.
Netto, anche in questo caso, il rigetto di tali argomentazioni.
Verificato preliminarmente che le parti avevano “pattuito un tasso diverso e alternativo per due differenti tipologie d’interessi, applicabili in ipotesi distinte e alternative“, il Giudice pugliese ha “gioco facile” nell’affermare che la tesi del mutuatario poggia tutta su un’interpretazione errata e illogica dal chiaro dettato normativo e dello stesso contratto
Orbene (e l’espressione suonerà familiare ai lettori della nota all’ordinanza “gemella”) “sostenere che il tasso soglia ex L 108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico“.
Alla luce della lettura delle pattuizioni contrattuali e di una valutazione sulla diversità “ontologica” dei due tipi di interesse (“gli interessi corrispettivi del mutuo [
] rappresentano il prezzo dell’operazione di mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve nel sinallagma, avendo le parti stabilito un mutuo di carattere oneroso. Nell’altro caso [degli interessi corrispettivi, ndr] si fissa la misura dell’interesse dovuto ove il rapporto entri nella patologia, cioè ove la parte mutuataria non paghi quanto dovuto per la restituzione del denaro ricevuto in prestito“) la tesi del mutuatario non può trovare accoglimento neanche sulla base, sic et simpliciter, di un’applicazione estensiva del principio statuito dalla Cassazione con la sentenza n.350/2014, sia perché le risultanze documentali di quel particolare caso di specie non sono note, sia perché l’onere di deduzione e di allegazione di parte ricorrente non può esaurirsi con “la sola invocazione di una pur autorevole pronuncia“, ma soprattutto perché la Cassazione mai ha affermato che il tasso moratorio va sommato a quello corrispettivo nella valutazione di usurarietà!
Tale notazione, che su questa rivista si è ampiamente evidenziata in sede di commento critico alla stessa sentenza n.350/2013, sembra tuttavia non così scontata, atteso che, all’indomani della pubblicazione di detta pronuncia, sull’erroneo presupposto dell’additività dei due tipi di interesse, è proliferato il contenzioso in danno degli istituti di credito.
L’ordinanza in commento, conformemente a quanto già stabilito dal Tribunale di Milano, sesta sezione, dott.ssa Laura Cosentini, ordinanza del 28 gennaio 2014 – e dal Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, dott. Enrico Ardituro, ordinanza del 28 gennaio 2014 – sgombra il campo da tale interpretazione distorta, giungendo all’importante conseguenza giuridica che la sanzione della nullità “punitiva” ex art.1815 cc, secondo comma, per il caso in cui l’interesse corrispettivo sia stato lecitamente pattuito, non può mai “colpire” l’intero ammontare degli interessi (corrispettivi e moratori), ma attesa la necessità di valutare autonomamente le due clausole riguarderà eventualmente solo il tasso di mora, quando l’applicazione di quest’ultimo determini lo sforamento della soglia antiusura (circostanza, quest’ultima, che fa propendere parte della dottrina per la configurazione di un fenomeno di “usura sopravvenuta”, con tutte le problematiche legate a tale concetto).
L’orientamento della giurisprudenza di merito può dirsi ormai segnato, attesa anche la pesante condanna alle spese nei confronti del ricorrente, da cui può evincersi che la questione è giudicata meno “nuova” e “complessa” di quanto venga pubblicizzato da più parti.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 192/2014