ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n.7763 del 29/06/2012, si è pronunciato in ordine al tasso sostitutivo laddove sia stato accertato l’addebito di tassi di interessi superiori alla soglia dell’usura.
La questione trae origine da un atto di citazione con cui una società, ed i suoi fideiussori, convenivano in giudizio la Banca, presso la quale intratteneva rapporti contrattuali, chiedendo, la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, deducendo, tra l’altro, che la Banca aveva superato il tasso soglia stabilito dalla legge 108/1996, recante disposizioni in materia di usura.
Si costituiva in giudizio la Banca, contestando le avverse pretese e, nel corso del giudizio, veniva espletata CTU contabile.
Il consulente tecnico d’ufficio, premesso che in tutti i rapporti di conto corrente erano state correttamente indicate le condizioni economiche, accertava che i tassi d’interesse, così come convenuti al momento dell’accensione dei singoli rapporti contrattuali non erano usurari ma che, in corso di rapporto, il tasso debitore applicato era superiore alla e, pertanto, applicando l’art. 1815 cc, aveva ricalcolato il saldo provvedendo alla espunzione degli addebiti per interessi nei periodi in cui era stato rilevato dallo stesso il superamento della soglia dell’usura.
Il Giudice, non ha, con la sentenza in esame, ritenuto di aderire a quanto affermato ed accertato dal CTU sulla base del principio affermato dalla giurisprudenza sul punto e, precisamente, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione (n.14899/2000), che parla in realtà di un tasso diverso da sostituire a quello usurario, avendo le parti pattuito ab origine non già un tasso usurario ma un tasso diverso poi divenuto usurario, ragione per la quale non si applica la disposizione di cui all’art.1815 cc.
Orbene, precisa il Tribunale, con la sentenza in esame, afferma che l’unico tasso che appare logico sostituire a quello divenuto usurario è quello pari al limite massimo del tasso soglia, poiché il tasso è divenuto illegittimo solo nella misura in cui ha superato il tasso soglia.
Ne consegue che:
1) in ipotesi in cui il tasso contrattualmente pattuito sia usuraio gli interessi non sono dovuti in quanto la pattuizione è contra legem (cd. USURA ORIGINARIA) per cui si applica la previsione dell’art.1815 cc avendo rilevanza il momento in cui essi sono promessi;
2) in ipotesi in cui il tasso contrattualmente pattuito, inizialmente lecito, sia divenuto successivamente usuraio, (cd. USURA SOPRAVVENUTA) si deve solo ed esclusivamente procedere alla esclusione della quota eccedente il superamento del tasso soglia.
Testo del provvedimento
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