ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di usura bancaria, allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al c.d. “tasso soglia”, ma l’interesse corrispettivo pattuito non superi detto limite, ad essere sanzionata con la nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi. Gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti, infatti, perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario stabilito all’epoca della conclusione del contratto.
Così si è pronunciato il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in persona del dott. Enrico Ardituro, con l’ordinanza del 28.01.2014, di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutorietà del titolo proposta dal debitore esecutato in sede di opposizione a precetto.
La sospensione era stata richiesta sul presupposto che la Banca creditrice avesse applicato, sin dalla stipulazione del mutuo sul quale si fondava l’opposta intimazione un tasso d’interesse usurario, dovendosi considerare ai fini dell’applicazione dell’art. 644 cp e dell’art.1815, comma secondo, cc, anche la misura degli interessi moratori pattuiti.
A sostegno della richiesta, l’opponente riportava l’orientamento espresso dalla Cassazione nella – ormai nota sentenza n.350 del 9 gennaio 2013 (commentata criticamente sulla nostra rivista).
Il giudice partenopeo ha implicitamente negato l’esistenza di un vincolo di interdipendenza tra la pattuizione degli interessi corrispettivi e quella degli interessi moratori, ai fini della verifica del tasso soglia, con la conseguenza che in ipotesi di violazione dell’una, l’altra rimane valida ed efficace.
La usurarietà di una pattuizione non travolge l’intero contratto, a maggior ragione che la pattuizione degli interessi moratori è solo eventuale, per il caso di inadempimento.
Al cospetto di tale ricostruzione, il Tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto richiesto da parte opponente, potesse ritenersi illegittima e dunque nulla la sola clausola relativa agli interessi moratori, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi fossero da considerarsi comunque dovuti, poiché pattuiti in misura largamente inferiore al tasso usurario all’epoca stabilito dal Ministro del Tesoro.
Tale interpretazione fornita dal Tribunale di Napoli fornisce una soluzione “equilibrata”, che tiene conto del dictum dei Giudici di legittimità e di conseguenza considera anche gli interessi di mora quali suscettibili di valutazione ai fini dell’usura, pur tuttavia concludendo, quanto agli effetti, circa la necessità di non travolgere con la sanzione della nullità ex art.1815, secondo comma, cc tutti gli interessi a qualunque titolo pattuiti, bensì il solo tasso di mora.
Tale decisione è la prima decisione di merito la quale di fatto chiarisce la portata interpretativa del principio espresso dalla corte di cassazione con la ormai famosa senza n.350 del 2013 in quanto giammai è stato espresso il principio secondo il quale la pattuizione della clausola degli interessi moratoria possa travolgere anche quella degli interessi corrispettivi.
Per approfondimenti sul tema, si consultino anche i seguenti articoli:
La corretta lettura delle pattuizioni smentisce un’aprioristica interpretazione
Altro | Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Napoli | 20-11-2013 | n.5877
La mera operazione aritmetica di sommatoria dei due tassi è priva di fondamento logico-giuridico
Altro | ABF Collegio di Napoli, Pres. Carriero | 26-11-2013
Gli oneri opzionali e gli interessi di mora non rientrano tra i costi previsti al momento della stipula del contratto
Altro | Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Napoli | 16-10-2013 | n.5195
L’Arbitro Bancario Finanziario di Napoli supera nuovamente l’orientamento della Cassazione
Altro | Arbitro Bancario Finanziario Collegio di Napoli | 26-11-2013 | n.21/14
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 109/2014