Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del Foro di Brescia
Non è condivisibile la tesi dell’applicabilità delle soglie usurarie anche in materia di tassi di mora e penali per estinzione anticipata o simili, in quanto le soglie usurarie trovano applicazione solo in materia di interessi corrispettivi e remunerazioni del finanziamento in genere, e non con riguardo a tassi di mora e a penali per inadempimento o a spese e remunerazioni non correlate al finanziamento ma ad altri servizi, atteso che la non assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina in materia di usura pare doversi logicamente desumere dalla formulazione dell’art. 644 c.p. nonché dalla esclusione degli interessi moratori così come delle penali per anticipata risoluzione e in genere di tutti “gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo” e le spese corrispondenti a costi effettivamente sostenuti o non dipendenti dal finanziamento dal conteggio del TEGM, con riferimento al quale viene individuato il tasso soglia usurario ai sensi dell’art. 2 legge 108/1996.
In relazione ad una corretta interpretazione della pronuncia della Suprema Corte 350/2013 può dedursi che la somma del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori non è in alcun caso autorizzata in quanto contraria a norme e logica considerando che: I) l’interesse moratorio, dovuto in via eventuale in caso di inadempimento, non si somma a quello corrispettivo ma si sostituisce ad esso; II) la circostanza che il tasso di mora vada applicato sull’intera rata scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interesse corrispettivo, è prevista dall’art. 5 del contratto di mutuo in conformità con l’art. 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, che legittima tale forma di anatocismo, che dal punto di vista matematico non si traduce affatto nella somma dei tassi nominali corrispettivo e di mora ma produce effetto assai meno significativo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli con la sentenza n. 3698 del 21.12.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata dei mutuatari convenivano in giudizio una Banca, e sui presupposti dell’usurarietà del tasso globale applicato al contratto di mutuo fondiario stipulato con l’istituto creditizio chiedevano la dichiarazione di nullità del medesimo e la restituzione di quanto illegittimamente versato a titolo di interessi non dovuti.
In particolare, parte attrice osservava che dalla sommatoria degli interessi corrispettivi con i moratori risultava che il tasso contrattuale era alla data della stipulazione superiore alla soglia ratione temporis vigente.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto della avverse pretese poiché infondate in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, in via preliminare, ha ritenuto non condivisibile la tesi dell’assoggettabilità al tasso soglia degli interessi moratori, spiegando che le soglie usurarie trovano applicazione solo in materia di interessi corrispettivi e dunque agli interessi sinallagmatici rispetto alla promessa o dazione di denaro e non a quelli moratori, che per la loro natura risarcitoria sono invece di applicazione eventuale e successiva, e sono dovuti solo per il caso di inadempimento e limitatamente all’ammontare della prestazione insoluta anziché per l’intero importo finanziato.
Sul punto, il Giudice conformandosi ai numerosi obiter dicta della Suprema Corte ha affermato la non assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina in materia di usura tanto in virtù della formulazione dell’art. 644 c.p. – che attribuisce rilievo a interessi o utilità dati o promessi “in corrispettivo di una promessa di denaro o altra utilità” e “collegate all’erogazione del credito”, quanto in ragione dell’esclusione dal conteggio del TEGM degli interessi moratori così come delle penali per anticipata risoluzione ed oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
Il Tribunale, a scanso di equivoci, ha ritenuto opportuno esaminare la formulazione letterale dell’art. 644 c.p. osservando che la norma sebbene parli di interessi convenuti “a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento” deve intendersi nel senso di comprendere nel computo da raffrontare con il tasso soglia usura tutti gli elementi di remunerazione corrispettiva del credito, e quindi correlati all’erogazione del finanziamento, nulla disponendo per l’interesse di mora allorché in relazione alla loro natura risarcitoria non sono compresi negli elementi costitutivi del TEGM.
Infine il Giudice ha ritenuto che, pur volendo diversamente opinare anche alla luce del recente orientamento giurisprudenziale enunciato dalla Suprema Corte con la pronuncia 350/201, la somma del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori non è in alcun caso autorizzata in quanto contraria a norme e logica considerando che: I) l’interesse moratorio, dovuto in via eventuale in caso di inadempimento, non si somma a quello corrispettivo ma si sostituisce ad esso; II) la circostanza che il tasso di mora vada applicato sull’intera rata scaduta e non pagata, comprensiva della quota di interesse corrispettivo, è prevista dall’art. 5 del contratto di mutuo in conformità con l’art. 3 della Delibera CICR 9 febbraio 2000, che legittima tale forma di anatocismo, che dal punto di vista matematico non si traduce affatto nella somma dei tassi nominali corrispettivo e di mora ma produce effetto assai meno significativo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato la domanda avanzata dai mutuatari con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca mutuante.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO”
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: ANCORA UN “NO” ALL’IPOTESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
LA TESI, ORMAI DEFINITIVAMENTE SUPERATA, NASCE DA UN’ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA DI LEGITTIMITÀ N.350/2013
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Nicola Magaletti | 10.09.2014 |
USURA: NON PUÒ SOSTENERSI LA TESI DELLA SOMMATORIA TASSI IN VIRTÙ DELLA DECISIONE CASS. CIV. 23192/2017
I TASSI VANNO CONFRONTATI CIASCUNO SINGOLARMENTE RISPETTO AL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 30.10.2017 | n.384
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