In tema di usura bancaria, per verificare il superamento del tasso soglia – ossia il TEGM aumentato della metà – il raffronto deve essere fatto con il TEG del singolo contratto e non con il TAEG, indice che adempie ad altre finalità.
Per la rilevazione del TEGM, sino all’agosto del 2009 le Istruzioni della Banca d’Italia non tenevano conto delle spese di assicurazione nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio: il costo della polizza, quindi, non deve essere computato nel TEG.
L’aspetto centrale della disciplina anti-usura introdotta dalla legge n. 108/1996 consiste nella fissazione di un parametro oggettivo per ciascuna categoria di operazione finanziaria, rilevato trimestralmente dal MEF e pubblicato sulla G.U., oltre il quale i tassi sono usurari, senza necessità di altre indagini. L’operazione richiesta dalla legge consiste quindi esattamente nel raffronto tra il tasso effettivo dell’operazione in esame (TEG) con il tasso soglia pubblicato. Da ciò deriva l’esigenza imprescindibile che i due valori siano calcolati secondo le medesime modalità, cioè computando i medesimi oneri e applicando la medesima formula matematica. D’altro canto, di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 19597/2020) hanno ribadito che va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Guido Macripò, nella sentenza n. 7675 del 24.09.2021.
Nel caso di specie, una cliente – mutuataria nell’ambito di un’operazione di “cessione del quinto” – aveva citato in giudizio la banca mutuante innanzi al Giudice di Pace di Milano, per ottenere l’accertamento della nullità di un contratto di finanziamento sottoscritto contro cessione del quinto nell’agosto del 2008, a causa della asserita usurarietà dello stesso.
Secondo la tesi della cliente, la violazione del “Tasso Soglia” sarebbe stata conclamata dall’inclusione nel “Tasso Effettivo Globale” (TEG) di tutti i costi connessi all’operazione, ivi compreso quello della polizza assicurativa (già esposto nel più elevato TAEG contrattuale).
Il giudice di pace aveva accolto la domanda, sposando la tesi dell’usurarietà degli interessi pattuiti.
Avverso tale sentenza l’istituto di credito proponeva appello, affermando che non vi fosse stato superamento del Tasso Soglia al momento della stipula.
Ciò posto – come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano – v’è da specificare che il rapporto in esame va riferito alla disciplina vigente alla data della stipula (2008).
All’epoca, le Istruzioni in materia di usura, dettate da Banca d’Italia, prevedevano che le spese per assicurazioni e garanzie non fossero comprese in tale valutazione qualora derivassero dall’adempimento di obblighi legali (cfr. Istruzioni Banca d’Italia per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio – aggiornamento del 2006 – G.U. n. 102/2006 del 4 maggio 2006, punto C4).
Al riguardo, correttamente ricostruendo la normativa, l’art. 54 primo comma d.P.R. n. 180/1950 prevede per i prestiti contro cessione di quota dello stipendio (o forme similari) l’obbligo “dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito”: per quanto sopra, tale costo non va computato nel TEG ai fini della valutazione dell’usura.
D’altronde, la L. 108/1996 ha introdotto un parametro oggettivo di valutazione dell’usurarietà dei tassi per ogni categoria finanziaria, rilevato trimestralmente dal MEF e pubblicato in G.U., con la conseguenza che il raffronto deve essere operato tra il tasso dell’operazione specifica e quello pubblicato come soglia oltre il quale diventa usurario.
Secondo il Giudice meneghino, “poiché il giudizio sull’usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di contesa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame, aumentato della metà), il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo”.
Invero, le stesse Sezioni Unite – con la sentenza 19597/2020 – hanno confermato che deve esservi omogeneità tra il TEGM rilevato trimestralmente e il TEG della singola operazione presa in esame, così affermando la piena razionalità del “principio di simmetria”.
È per tale motivo che il Tribunale ha rilevato come il tasso dell’operazione oggetto di causa – ove ricostruito correttamente – non potesse dirsi superiore al Tasso Soglia, sottolineando peraltro la necessità di distinguere funzionalmente il TAEG (destinato ad assolvere funzione di trasparenza contrattuale nei confronti del consumatore e correttamente inclusivo anche dei costi di polizza) dal TEG (destinato invece ad individuare le componenti rilevanti ai fini delle verifiche antiusura e da calcolarsi con la medesima metodologia di rilevazione, ex ante, del TEGM).
Ne è derivato l’accoglimento dell’appello della Banca, con condanna alle spese di parte appellata.
NOTE
(*) Per completezza ricostruttiva si aggiunga che le anzidette Istruzioni hanno trovato vigenza sino al 1 gennaio 2010, data in cui la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi da parte dell’asse MEF-Bankitalia è avvenuta tenendo conto delle nuove “Istruzioni” dell’agosto 2009, inclusive anche del costo della polizza.
Sul punto, si aggiunga che era stato il legislatore stesso, con l’art. 2 bis, comma secondo, del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, a disporre che l’Organo di Vigilanza dettasse nuove Istruzioni, prevedendo una disciplina transitoria (“fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”) al fine di evitare che i contratti sorti sotto la vigenza delle Istruzioni, del tutto rispettosi della normativa antiusura, potessero essere oggetto di contestazione, in spregio a qualsivoglia criterio di certezza del diritto.
Per approfondimenti si rinvia alla lettura dei seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Se nei decreti che fissano il TEGM non si fa parola del costo assicurativo, l’esigenza di rispettare l’omogeneità con il TEG in concreto rilevato impone che sia escluso il costo dell’assicurazione.
Sentenza | Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano | 18.04.2019 | n.1052
USURA: escluso da TEG il costo assicurazione
Non deve essere considerato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-escluso-da-teg-il-costo-assicurazione
COSTI ASSICURATIVI E LEXITOR: al Tribunale di Mantova passa la linea pro-banca
Gli unici costi rimborsabili sono quelli che il cliente non dovrà più sostenere
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 07.07.2020 |
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