Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis d. I. n. 185 del 2008 inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della I. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la ‘CMS SOGLIA’, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione di massimo scoperto media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, I. n. 108 cit., compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il ‘margine’ degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati; tale operazione va compiuta con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta l’art. 2, comma 1, I. n. 108/1996.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Didone – Rel. Falabella, con l’ordinanza n. 1464 del 18/01/2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato una Banca che ha proposto opposizione ex art. 98 legge fallimentare avverso il decreto del giudice delegato di approvazione dello stato passivo del fallimento di una società nella parte in cui non era stato riconosciuto il suo credito per l’importo di € 241.124,62.
L’istituto di credito ha contestato, nello specifico, la metodologia di calcolo seguita dal curatore nel determinare i tassi soglia: e ciò avendo particolarmente riguardo al fatto che il singolo tasso soglia annuale era stato calcolato inserendovi il valore percentuale della commissione di massimo scoperto riferita al singolo trimestre; inoltre, ha assunto che la commissione di massimo scoperto non potesse essere ricompresa nel tasso economico globale.
Il Tribunale di Arezzo ha rigettato l’opposizione ritenendo che il metodo di calcolo indicato nel ricorso fosse errato, in quanto basato sulla sommatoria dei valori relativi alla commissione di massimo scoperto e non sulla estrapolazione della media dei valori stessi.
Inoltre, il Giudice dell’opposizione ha negato che dall’art. 2 bis, comma 2, L. n. 2/2009 potessero trarsi argomenti nel senso che, con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore di quella norma, la commissione di massimo scoperto andasse esclusa dal calcolo del tasso economico globale della singola operazione di finanziamento.
Il suddetto decreto è stato impugnato dalla Banca con un ricorso articolato in due motivi, ossia, la violazione e falsa applicazione di norme di legge nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Il fallimento, intimato, non ha svolto difese.
Gli ermellini, nell’affrontare il thema decidendum, hanno ritenuto di poter trattare congiuntamente i due motivi di gravame data la loro connessione.
I giudici di legittimità hanno rappresentato che la mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi globali medi imporrebbe al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti stessi e di disapplicarli, giacché tali commissioni integrano il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto, calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento: onde le dette commissioni di massimo scoperto non possono non rientrare tra le «commissioni» o «remunerazioni» del credito menzionate dall’art. 644, comma 4, c.p. e dall’art. 2, comma 1, L. n. 2/2009.
La Corte ha, poi, evidenziato come le Sezioni Unite hanno escluso che i decreti presentino profili di illegittimità, dal momento che essi stessi danno atto, in calce alla tabella dei tassi globali medi, dei valori delle commissioni di massimo scoperto, che sono oggetto di autonoma rilevazione.
Invero, la modalità di comparazione tra il tasso soglia e il costo complessivo dell’operazione, comprensivo della commissione di massimo scoperto, è stata individuata avendo riguardo alle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nel bollettino di vigilanza n. 12 del dicembre 2005: in tal senso, una volta constatato che la commissione di massimo scoperto eccede il valore medio oggetto di sperata rilevazione per tale onere finanziario, occorre confrontare, per ciascun trimestre, l’importo della commissione percepita in eccesso con l’ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti: qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla «commissione soglia» – o «CMS soglia» — sia inferiore a tale «margine», non si determina un supero delle soglie di legge.
Sulla base dei suddetti criteri gli ermellini hanno ritenuto di non poter condividere la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’opposizione che ha fatto proprio il conteggio del curatore inserendo nel tasso globale il valore percentuale della commissione di massimo scoperto.
Inoltre, i giudici di legittimità hanno rappresentato che la verifica del superamento del tasso soglia vada operata trimestre per trimestre, dovendosi aver riguardo ai dati indicati nei decreti ministeriali che sono stati emessi con tale periodicità.
Per le suesposte argomentazioni, la Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: LE SEZIONI UNITE METTONO FINE AL DIBATTITO SULLA RILEVANZA DELLA CMS ANTE 2010
AI FINI DEL RAFFRONTO AL TASSO SOGLIA ANDRÀ CONSIDERATA SOLO L’EVENTUALE ECCEDENZA TRA LA CMS PRATICATA E LA CMS SOGLIA
Sentenza | Cassazione Civile – Sezioni unite, Pres. Mammone – Rel. De Chiara | 20.06.2018 | n.16303
USURA: LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 01.01.2010
VINCOLANTI LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Marvasi | 27.03.2018 | n.6388
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-cms-e-irrilevante-fino-al-01-01-2010
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: LEGITTIMA SE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA
LA CLAUSOLA DEVE INDICARE: PERCENTUALE DEL PRELIEVO, CONDIZIONI, PERIODICITÀ ADDEBITO E BASE DI CALCOLO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.02.2018 | n.361
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