Questo è il principio espresso dalla sentenza del Tribunale di Padova, in persona della dott.ssa Caterina Zambotto, del 30 giugno 2015, all’esito di un giudizio di ripetizione di indebito promosso da un correntista per un rapporto bancario sorto in data 29.10.2001 e chiuso nel 14.12.2007.
Il Giudice patavino ha accertato lo sforamento del tasso soglia antiusura, mediante l’inclusione nel computo del tasso effettivo anche della commissione di massimo scoperto, come noto invece esclusa dalle rilevazioni di Bankitalia sino al gennaio 2010 (allorché l’Istituto di Vigilanza ha adeguato le metodologie di rilevazione al dettato dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, convertito in l. n. 2 del 2009), per un rapporto sorto e conclusosi ben prima dell’entrata in vigore della normativa richiamata.
Con una motivazione piuttosto stringata, peraltro, il Tribunale ha accolto l’orientamento per il quale la commissione di massimo scoperto a prescindere dalle formule applicate dall’Istituto di Vigilanza in sede di rilevazione costituisce comunque un costo collegato all’erogazione del credito, con la conseguenza di computarlo ai fini della determinazione del tasso effettivo.
Ad avviso del giudicante, le istruzioni della Banca d’Italia dettate in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, non sono emanate al fine di stabilire come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca alla singola operazione di finanziamento con il cliente, ma sono rivolte alle banche ed agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo.
Tali istruzioni non avrebbero alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell’ambito del suo accertamento del TEG applicato al singolo rapporto, anche perché non suscettibili di derogare alla legge.
Tale norma, ad avviso del Tribunale che sul punto però si è pronunciato piuttosto apoditticamente – dovrebbe ritenersi di interpretazione autentica del quarto comma dell’art. 644 c.p. (che è poi il riferimento normativo fondamentale in materia di usura).
La legge n. 108/1996 all’art. 2, comma 1, demanda direttamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, la rilevazione trimestrale del T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio).
Per effetto di dette rilevazioni, viene generato il TASSO MEDIO, il quale viene poi maggiorato, secondo determinati meccanismi, al fine di determinare il TASSO SOGLIA.
A detto TASSO SOGLIA va poi raffrontato il TASSO EFFETTIVO GLOBALE, praticato in una singola operazione creditizia.
Il sistema è congegnato per ottenere l’indubbio vantaggio di raffrontare due termini matematici, riscontrando l’usura c.d. oggettiva, laddove si verifichi uno sforamento della “soglia”.
Il “problema” è stabilire, a monte, quali siano gli elementi di costo rilevanti per la determinazione del Tasso Medio (e quindi del Tasso Soglia) ed, a valle, quali siano poi quelli da includere per la determinazione del TEG.
Da quanto appena esposto è evidente che il sistema entra in crisi nel momento in cui i due termini del raffronto “contengano” elementi di costo differenti e/o siano computati mediante formule di calcolo disomogenee.
Un apparente punto di “crisi” si è determinato proprio in riferimento alla questione della commissione di massimo scoperto, la quale, benché sia un costo indiscutibilmente collegato alla erogazione del credito (in quanto funge da corrispettivo), la stessa è stata sempre esclusa dalle rilevazioni del TEGM (tasso effettivo globale medio), operate dalla Banca d’Italia.
In merito al valore delle istruzioni della Banca d’Italia, è da considerare che la norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma, cp, è norma parzialmente “in bianco”, che demanda alla Banca d’Italia le modalità con le quali assicurare la conformità alla legge delle Istruzioni in parola, senza in alcun modo menzionare la formula già adottata dalla Banca d’Italia per il calcolo del TEG.
È innegabile che tali istruzioni hanno il valore di norme secondarie “autorizzate“, che per il loro oggetto di disciplina sono frutto di una valutazione di c.d. discrezionalità tecnica, con tutte le relative conseguenze in termini di limiti al sindacato del giudice di merito. Peraltro, più volte la giurisprudenza si è pronunciata circa il corretto esercizio di detta discrezionalità tecnica, nell’elaborazione della formula matematica di rilevazione dei tassi trimestrali, elaborata da Bankitalia.
I D.M. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati all’art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo D.M. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, dovessero attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia, le quali hanno sempre escluso la CMS dal calcolo del TEG.
Già su questo punto la pronuncia del Giudice patavino presenta un elemento di criticità, laddove non convince la motivazione per la quale viene negato qualsivoglia rilievo alla normativa secondaria emanata di concerto tra Bankitalia ed il Ministero dell’Economia, richiamando asetticamente la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 12028 del 26/03/2010, la quale ha espresso i seguenti principi:
Ai fini della fattispecie di usura, sono considerare rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.
Tra essi rientra anche la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito, giacchè ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l’onere, a cui l’intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.
Detta decisione ha ritenuto che la legge 28 gennaio 2009, n. 2 abbia il valore di norma di interpretazione autentica dell’art. 644 codice penale, comma 4 (che è poi il riferimento normativo fondamentale in materia di usura), in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.
Il citato orientamento è stato generato da un’analisi assolutamente incompleta del sistema normativo vigente e si fonda sui seguenti principi:
a) l’art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008, convertito in L. n. 2 del 2009, avrebbe natura di norma di interpretazione autentica dell’art. 644 codice penale, dunque la formula inclusiva della CMS potrebbe applicarsi retroattivamente;
b) le istruzioni dell’Organo di Vigilanza non potrebbero trovare immediato valore precettivo nelle valutazioni del giudice di merito.
Le decisioni sopra evidenziate non hanno chiaramente considerato che l’art. 2 delle legge n. 2 del 2009, nella seconda parte della norma, ha ben stabilito l’adozione di una DISCIPLINA TRANSITORIA, in attesa delle nuove rilevazioni “all inclusive”, prevedendo espressamente che la metodica di determinazione del tasso soglia resti regolata dalla disciplina vigente:
Ne deriva, evidentemente, che non rilevi affatto il carattere vincolante o meno delle istruzioni della Banca d’Italia, in quanto norme tecniche autorizzate, avendo lo stesso legislatore, mediante norma primaria, (l’art. 2 delle legge n. 2 del 2009), espressamente ed inequivocabilmente fissato la disciplina transitoria.
In altri termini, non si tratta di dirimere un conflitto tra “fonti del diritto” ma di attenersi ad un dato strettamente normativo e garantirne la corretta applicazione tale per cui: ” (
) il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Giova precisare che il D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, è entrato in vigore soltanto a far data dal 01.01.2010, in quanto solo con i D.M. del IV trimestre dell’anno 2009, la Banca d’Italia, su disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha provveduto alla rilevazione del tasso effettivo globale medio includendo la CMS.
L’art. 2 bis del richiamato decreto ha, di fatto, “ratificato” l’operato della Banca d’Italia nelle rilevazioni ante 2009, circostanza che costituisce un ulteriore indice di vincolatività delle istruzioni di quest’ultima nei confronti degli intermediari finanziari.
Operare una lettura parziale dell’art.2 delle legge n. 2 del 2009 (confondendo il legislatore con la Banca d’Italia), è un grave errore di logica giuridica, in quanto si giunge a risultati obbiettivamente incompatibili con la disciplina vigente, effettuando erroneamente la comparazione tra dati economici non omogenei.
Si segnalano le seguenti decisioni contrarie che hanno affermato che le istruzioni della banca di Italia hanno, invece, valore vincolante:
La metodologia di calcolo del TEG comprensiva della commissione di massimo scoperto, fedele al criterio all inclusive inaugurato dall’art. 2 bis L. n. 2/2009, è da ritenersi vincolante solo a far data dall’emissione dei decreti ministeriali recettivi delle Istruzioni di Bankitalia dell’agosto 2009.
La norma in questione, invero, emanando disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’art. 2 della legge n. 108/96, ha stabilito che il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 185/2009, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
La metodologia di calcolo del TEG comprensiva della commissione di massimo scoperto, fedele al criterio all inclusive inaugurato dall’art. 2 bis L. n. 2/2009, è da ritenersi vincolante solo a far data dall’emissione dei decreti ministeriali recettivi delle Istruzioni di Bankitalia dell’agosto 2009.
La norma in questione, invero, emanando disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’art. 2 della legge n. 108/96, ha stabilito che il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 185/2009, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
Sentenza Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò 07-08-2015 n.602
Per i rapporti sorti prima del 2010, le Commissioni di Massimo Scoperto vanno escluse dal computo del tasso da raffrontare alla soglia.
Invero, alla stregua delle istruzioni date dalla Banca d’Italia, per il periodo di indagine, le stesse non andavano computate nel calcolo del TEG, atteso che l’art.2 bis della Legge 27/2009 – che include le CMS ai fini del calcolo del tasso soglia – si applica solo dal 2010 in avanti, e precisamente per i rapporti sorti successivamente al 01.01.2010.
Ordinanza Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fiecconi 20-10-201
il Tribunale di Milano ha riconosciuto alle istruzioni di Bankitalia la natura di “norme tecniche autorizzate” dal legislatore secondario.
Da un lato, infatti, l’attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d’Italia è stata via via disposta dai vari d.m. annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie. Dall’altro i d.m. trimestrali coi i quali sono resi pubblici i dati rilevati all’art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani 21-10-2014
La clausola sulla pattuizione degli interessi anatocistici determinati nell’ammontare, con periodicità trimestrale eguale per ciascuna parte del rapporto, è valida se il rapporto bancario è sorto sotto la vigenza dell’art. 120 TUB modificato dal D.Lgs. n. 342/1999.
La commissione di massimo scoperto, anch’essa avente base trimestrale a percentuali variabili determinate, sfugge a possibili censure di nullità per mancanza di causa.
Solo dall’agosto 2009 la Banca d’Italia ha incluso la commissione di massimo scoperto quale elemento da computare nella base di calcolo del Tasso Effettivo Globale, con l’espressa salvezza del pregresso.
È pertanto da escludere l’usurarietà dei tassi d’interesse determinati con l’inclusione della cms, ove pattuiti prima di tale data, in quanto la legge n. 108/1996 ha determinato la vigenza di un criterio legale pienamente tipico e tassativo di determinazione del TEG fondato su norme parzialmente in bianco che privilegia senz’altro, in ultima analisi, i contenuti della procedura amministrativa assunti sulla base delle rilevazioni trimestrali ed attratti in fonti normative (i DM succedutisi nel tempo) di rango secondario “abilitate”.
Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati, 02-07-2014
Le Istruzioni della Banca d’Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate.
Nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dall’Organo di vigilanza, che richiede necessariamente l’esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le dette Istruzioni.
Conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.
Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani, 03-06-2014 | n.7234
In materia di usura bancaria, laddove, le istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis, non prevedessero il computo della CMS nel TEGM, calcolare il TEG secondo un criterio diverso con inclusione delle CMS renderebbe quest’ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia. Non può pretendersi che la Banca operi in modo difforme dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza.
Il cliente non può dolersi dell’applicazione delle CMS pattuite per iscritto sotto la vigenza della legge 22 dicembre 2011 n.214.
Tribunale di Ferrara, dott. Alessandro Rizzieri, 21-05-2014 | n.592
L’osservanza alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d’Italia (cui l’articolo 2 della legge 108/ 96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento comporta la legittimita dell’operato della banca, in quanto porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l’andamento dei tassi finanziari.
La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall’organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell’applicazione di tassi in misura usuraria.
Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta, 17-02-2014 | n.1244
USURA: LE DIRETTIVE DI BANKITALIA HANNO EFFICACIA VINCOLANTE
GLI INTERESSI DI MORA NON VANNO COMPUTATI NEL TAEG
Ai fini della verifica del tasso soglia, è errato procedere al computo degli interessi di mora all’interno del TAEG. Tale metodologia di calcolo è sconfessata anche dalle direttive Bankitalia, aventi carattere vincolante, che a più riprese hanno precisato che gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TAEG perché non dovuti al momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Direttive, quelle della Banca centrale, fatte proprie anche dai decreti trimestrali del MEF, redatti nell’esercizio dell’attività di vigilanza del credito, attraverso cui è stato chiarito che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per il ritardo nel pagamento.
Ordinanza Tribunale di Modena, dott. Enrico Saracini 31-07-2015
USURA: LA VERIFICA VA CONDOTTA SECONDO LE DIRETTIVE DI BANKITALIA
INAMMISSIBILE IL RICORSO A FORMULE DI CALCOLO DIFFERENTI DA QUELLE DELL’ORGANO DI VIGILANZA
In tema di verifica dell’usurarietà di un contratto bancario, criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, ancor più alla luce delle conseguenze civili e penali derivanti dal superamento del tasso soglia, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che Banca d’Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, non solo impone alle banche di rispettare, ma che soprattutto essa stessa applica per rilevare il tasso medio effettivo globale da cui si ricava il dato di soglia.
L’uso ex post di un criterio di verifica diverso sarebbe infatti iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento.
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 19-03-2015 | n. 3586
USURA BANCARIA: LA RILEVAZIONE DEL TEGM RELATIVA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI È INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI
IL FONDAMENTO DELLA LEGGE 108/96 PREVEDE IL CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Ai fini dell’applicazione della normativa antiusura, atteso che le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi da parte di Bankitalia sono sempre state condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, ad oggi non è possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori.
In mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare, gli interessi moratori possono rilevare come usurari solo in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall’art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
Sentenza | Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari | 29-01-2015 | n.1242
USURA BANCARIA: INATTENDIBILI FORMULE DI CALCOLO DIVERSE DA QUELLA DI BANKITALIA
UNA DIVERSA E GENERICA PROSPETTAZIONE RENDE MERAMENTE ESPLORATIVA LA CONSULENZA CONTABILE
Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d’Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile.
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. F.Ferrari | 23-12-2014
USURA: LA FORMULA MATEMATICA DELLA BANCA D’ITALIA NON VINCOLA N È LE BANCHE NÈ IL GIUDICE.
IL TRIBUNALE HA USATO IN MODO DISTORTO UN “PRECEDENTE” DELLA CASSAZIONE. LA GIURISPRUDENZA NON È FONTE DI DIRITTO.
La determinazione della soglia dell’usura soggiace alle metodiche di rilevazione fissate dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia e ciò fino a quando la rilevazione del tasso effettivo globale medio non seguirà le nuove disposizioni onnicomprendive di cui al secondo comma dell’articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Da ciò consegue che il dovere di conformarsi, nel calcolo dei tassi, al criterio cd. “all inclusive” di cui alla legge 7 marzo 1996, n.108, è operante esclusivamente per il periodo successivo alla adozione del regolamento di cui al citato articolo 2 bis.
Ordinanza Tribunale di Fermo, GOT 03-11-2014
USURA BANCARIA: È LO STESSO LEGISLATORE AD ESCLUDERE LA RILEVANZA DELLA CMS ANTE 2010
LA NUOVA MODALITÀ DI RILEVAZIONE, INCLUSIVA DELLA CMS, RATIFICA TRANSITORIAMENTE LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA PREVIGENTI
Per una corretta ricostruzione del saldo si deve tener conto delle istruzioni della Banca d’Italia.
Le modalità per la determinazione del TEG, basate sulle Istruzioni della Banca d’Italia rimandano per il periodo transitorio, fino al 31-12-2009, alle Istruzioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29-3-2006 e 102 del 4-5-2006.
La soglia usuraria, in via transitoria, soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali che recepiscono le rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia, fino al periodo in cui la rilevazione del tasso effettivo globale medio non abbia seguito le nuove disposizioni onnicomprensive di cui all’incipit del comma 2 (dell’art.2, L.2/2009).
La disciplina transitoria, verso il nuovo assetto “all-inclusive” è contenuta nell’art. 2-bis, comma 2, della L. n. 2 del 2009, che stabilisce che “il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolata dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.
Sentenza | Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri | 27-10-2014
In materia di usura bancaria, laddove, le istruzioni della Banca d’Italia applicabili ratione temporis, non prevedessero il computo della CMS nel TEGM, calcolare il TEG secondo un criterio diverso con
inclusione delle CMS renderebbe quest’ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia. Non può pretendersi che la Banca operi in modi difformi dalle istruzioni dell’Organo di Vigilanza.
Tribunale di Ferrara, dott. Alessandro Rizzieri sentenza n.592 del 21/05/2014
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