L’art. 2, co. 4, L. n. 108/1996 prevede che il limite di cui all’art. 644, co. 3, c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1, relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
In base allo stesso art. 2, il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio; a tal fine, la Banca d’Italia, quale organo di vigilanza, deve fornire alle banche e agli operatori finanziari autorizzati le Istruzioni utili per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati in relazione a categorie omogenee di operazioni creditizie.
Le Istruzioni della Banca d’Italia, fino al secondo trimestre del 2009, hanno previsto che la commissione di massimo scoperto non entrasse nel calcolo del TEG.
E’ corretto, infatti, valutare la sussistenza dell’usura avendo riguardo alle prescrizioni della Banca d’Italia tempo per tempo vigenti circa la rilevazione del TEG
Questi i principi espressi dal Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Maria Ciccolo, con la sentenza n. 205 del 10.02.2017.
Nel caso in esame, una società correntista ed i fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva ingiunto loro di pagare alla Banca, una certa somma, oltre accessori, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente intervenuto tra le parti, lamentando, tra l’altro, l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi usurari ed anatocistici e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione, perché infondata, in fatto ed in diritto.
Il Tribunale laziale, in ordine alla dedotta applicazione di interessi usurari, osservava, alla stregua delle rilevazioni compiute dal CTU, che il TEG relativo al rapporto di conto corrente era sempre rimasto entro la soglia di usura, avendo il consulente, correttamente, escluso dal calcolo del TEG, la commissione di massimo scoperto.
Invero, il Giudice adito sottolineava che ai sensi dell’art. 2, co. 4, L. n. 108/1996, il limite di cui all’art. 644, co. 3, c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
In base allo stesso art. 2 (co. 1 e 2), il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio; a tal fine, la Banca d’Italia, quale organo di vigilanza, deve fornire alle banche e agli operatori finanziari autorizzati le istruzioni utili per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati in relazione a categorie omogenee di operazioni creditizie.
Ebbene, secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia, fino al secondo trimestre del 2009, ovvero, sino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis, D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009), la commissione di massimo scoperto non rientrava nel calcolo del TEG.
Il Giudice affermava che se il TEGM (tasso effettivo globale medio) era rilevato dal Ministero del tesoro senza tener conto della commissione di massimo scoperto, il computo della C.M.S., ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si sarebbe tradotto in un’operazione illegittima, tale da porre in confronto grandezze eterogenee: e cioè un tasso globale medio che non ricomprende la commissione di massimo scoperto e un TEG che, invece, lo include.
Del resto, concludeva il Giudicante, lo stesso art. 2 bis D.L. n. 185/2008 contiene disposizioni transitorie che presuppongono il diverso regime vigente prima dell’entrata in vigore della nuova legge e fanno salva la disciplina cui gli istituti di credito, in considerazione delle istruzioni della Banca d’Italia; infatti il co. 2 dell’art. 2 bis prevede: “Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”; il co. 3 dispone: “I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”.
Per tutto quanto esposto, il Tribunale, esclusa l’applicazione da parte della Banca di interessi usurari, in ragione dell’esclusione della C.M.S. dal calcolo del TEG, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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