ISSN 2385-1376
Testo massima
La metodologia di calcolo del TEG comprensiva della commissione di massimo scoperto, fedele al criterio all inclusive inaugurato dall’art. 2 bis L. n. 2/2009, è da ritenersi vincolante solo a far data dall’emissione dei decreti ministeriali recettivi delle Istruzioni di Bankitalia dell’agosto 2009.
La norma in questione, invero, emanando disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’art. 2 della legge n. 108/96, ha stabilito che il limite previsto dal terzo comma dell’art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 185/2009, fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò, con la sentenza n. 602, depositata in data 07.08.2015.
Nella fattispecie in esame, un cliente conveniva in giudizio la Banca affinché il Giudice adito accertasse nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale dei contratti di conto corrente, sul presuppsto che fossero stati applicati interessi usurari, rilevati per effetto della inclusione della CMS nel calcolo del TEG.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito, il quale contestava nel merito la domanda, evidenziando che la CMS non dovesse essere inclusa nel calcolo ai fini della verifica del tasso soglia fino al 1 gennaio 2010, in conformità alla relativa metodologia di calcolo adottata da Bankitalia.
Il Tribunale adito ha rigettato la domanda, con condanna alle spese di lite in favore della Banca, chiarendo ogni dubbio interpretativo circa i margini di operatività del nuovo sistema “all inclusive“, inaugurato con la riforma del 2008.
Le statuizioni in esame muovono, appunto, dal rilievo concernente il regime operativo prima dell’entrata in vigore della Legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008, che si fondava su di un sistema di calcolo che pacificamente escludeva la commissione di massimo scoperto dal calcolo del TEG. Una metodologia “applicata dalla Banca d’Italia fin dalla prima rilevazione e posta a fondamento dei decreti ministeriali, nei quali, come previsto dall’art. 2 della legge n. 108/96, era contenuta la rilevazione tri,mestrale del tasso effettivo globale medio rilevante ex art. 644 c.p.”.
L’art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009, ha ridisciplinato le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, prevendendo testualmente che “gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipende dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente
sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 del codice civile, dell’art. 644 del codice penale e degli articolo 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”.
Recependo tale precetto normativo, la Banca d’Italia, nell’agosto 2009, ha diramato nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ricomprendendovi anche la commissione di massimo scoperto, laddove applicabile in forza delle disposizioni di legge vigenti.
IL COMMENTO
Il provvedimento de quo risulta fondato su un iter argomentativo assolutamente esaustivo, coerente, logico e profondamente fedele al dato strettamente normativo.
Il Tribunale di Lecco ha, anzitutto, prospettato l’orientamento contrario, inclusivo cioè della commissione di massimo scoperto per la rilevazione del TEG anche per i rapporti ante 2010, che trae conforto dalla sentenza n. 12028/2010 della Cassazione Penale, evidenziandone criticità ed incongruenze sul piano logico-giuridico-economico.
Con la predetta pronuncia, la Suprema Corte, affermando che la disposizione di cui al sopra citato art. 2 bis debba essere considerata “norma di interpretazione autentica del quarto comma dell’art. 644 c.c., in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme“, aveva confermato la decisione del Giudice di merito nella parte in cui era stata ritenuta rilevante la commissione di massimo scoperto ai fini della verifica dell’usura oggettiva.
Da tale orientamento ha inteso saggiamente dissociarsi il Tribunale di Lecco, in ragione della disciplina transitoria dettata dalla stessa legge n. 2/2009, che all’art. 2 bis stabilisce che “il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni“.
In sostanza, l’applicazione del nuovo criterio “all inclusive”, (inclusivo anche della commissione di massimo scoperto), deve necessariamente decorrere dal 01.01.2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2010, convertito con la legge n. 2/2009, sulla base delle ulteriori rilevazioni operate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, in virtù delle Istruzioni dettate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 (le prime, appunto, inclusive della commissione di massimo scoperto).
Del resto, come opportunamente evidenziato dallo stesso Tribunale di Lecco, “è lo stesso legislatore ad aver sancito che fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo, sopravvive la disciplina vigente, che non fa rientrare la commissione di massimo scoperto nel calcolo del tasso soglia”.
Da ultima, un’ulteriore precisazione. I dubbi interpretativi brillantemente risolti dal Tribunale di Lecco, escludono qualsivoglia conflitto afferente all’efficacia vincolante (comunque indubbia) delle Istruzioni di Bankitalia (aventi rango di norme tecniche autorizzate), ai fini della rilevazione del TEGM. Invero, come diffusamente argomentato, vi è a monte una precisa scelta legislativa, volta a salvaguardare e ratificare le precedenti istruzioni (e successive rilevazioni) della Banca d’Italia ante 2009, non inclusive della commissione di massimo scoperto ai fini della verifica dell’usura oggettiva, anche al fine di scongiurare l’indebita comparazione tra dati economici non omogenei.
Si rinvia, per ulteriori approfondimenti, ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: IRRILEVANTE LA CMS NEI RAPPORTI ANTE 2010
GLI ISTITUTI DI CREDITO NON POSSONO OPERARE IN MANIERA DIFFORME DALLE INDICAZIONI DEL PROPRIO ORGANO DI VIGILANZA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, dott.ssa Pierangela Cossu | 11-03-2015
USURA BANCARIA: IRRILEVANZA DELLA CMS PER I CONTRATTI CONCLUSI ANTE 2009
NON POSSONO ESSERE DISATTESE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA, AVENTI NATURA DI “NORME SECONDARIE ABILITATE”
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati | 02-07-2014
USURA BANCARIA: C.M.S. ESCLUSA DAL TEG PER I RAPPORTI ANTE LEGGE N. 2/2009
L’OSSERVANZA DELLE SOGLIE DI CUI ALLE RILEVAZIONI DELLA BANCA D’ITALIA COMPORTA IN VIA AUTOMATICA IL RISPETTO DELL’ART.644 CP
Sentenza | Tribunale di Verona | 09-12-2013
REATO DI USURA: LA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL TEG APPLICATA DA BANCA D’ITALIA È VINCOLANTE
CMS IRRILEVANTE FINO AL 1.01.2010. ASSOLTI TRE FUNZIONARI DI BANCA
Sentenza | Tribunale di Varese, Pres. ANNA AZZENA | 10-04-2015 | n.194
USURA BANCARIA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE
NON PUÒ TENERSI CONTO DI CALCOLI DEL TEG EFFETTUATI SULLA BASE DI FORMULE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani | 03-06-2014 | n.7234
ISTRUZIONI BANCA D’ITALIA: NORME TECNICHE AUTORIZZATE DAL LEGISLATORE SECONDARIO
LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA DANNO UNIFORME APPLICAZIONE ALL’ART. 644, COMMA QUARTO, C.P.
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani | 21-10-2014
Testo del provvedimento
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