Per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato.
Nel giudizio di ripetizione di indebito, il “cliente-attore” in tanto può avvalersi del rimedio di cui all’art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro, atteso che la regola generale di cui all’art. 2697 c.c. è inderogabile anche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere.
Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge o per la pattuizione di interessi ultralegali, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, in quanto la rilevabilità d’ufficio della nullità di un contratto prevista dall’art. 1421 c.c. (anche nel caso in cui trattasi di un contratto di assicurazione) pone a carico dell’attore l’onere di allegare ritualmente i fatti costitutivi dell’eccezione nella comparsa di risposta o con le memorie, posto che tale nullità deve risultare “ex actis“, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo in quanto i poteri officiosi del giudice sono limitati al rilievo della nullità e non intesi perciò ad esonerare la parte dall’onere probatorio gravante su di essa.
Il piano di ammortamento alla francese non implica alcun fenomeno di anatocismo, gli interessi di ciascuna rata vengono calcolati unicamente sulla quota di capitale via via decrescente e non anche sugli interessi pregressi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice – Dott.ssa Cecilia Bernardo con la sentenza n.12460 del 20/06/2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una DITTA INDIVIDUALE conveniva in giudizio una BANCA ed in riferimento ad alcuni rapporti di conto corrente e alla stipula di un contratto di mutuo conclusi con la stessa, lamentava l’usurarietà dei tassi di interesse applicati, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché l’applicazione di C.M.S. non pattuite, e chiedeva per l’effetto la restituzione delle somme indebitamente percepite dall’Istituto creditizio.
In particolare, l’attore asseriva in riferimento al contratto di c/c accesso nel dicembre 2003, che dal 2003 al 2011, la Banca aveva applicato interessi anatocistici superiori al limite usura, – tanto per l’alta incidenza della CMS quanto per l’ammontare di spese addebitate- mentre in riferimento al mutuo risalente al 2006 asseriva l’illegittimità del meccanismo di ammortamento francese, eccependo la nullità del tasso Euribor determinato in violazione della normativa Antitrust.
Si costituiva in giudizio la BANCA, contestando la fondatezza delle pretese attoree, chiedendone il rigetto per difetto di specificità e per temerarietà delle doglianze relative alla capitalizzazione trimestrale.
Nello specifico, la Banca asseriva che il contratto di mutuo era stato stipulato successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000 e che, proprio in tal senso, doveva ritenersi legittima la c.d. capitalizzazione biunivoca; ed in riferimento alla violazione della normativa antitrust spiegava che il tasso Euribor era stato semplicemente preso come tasso di riferimento ai fini della determinazione del saggio ultralegale; chiedeva, quindi, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento del saldo negativo risultante dalla chiusura del c/c e del conto sovvenzione.
Il Giudicante esaminate le risultanze della CTP attorea ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sul correntista in ordine alla ripetizione di indebito, affermando che nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- (per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente) grava sull’attrice l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda non essendo tale onere suscettibile di subire deroghe neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere.
Conformandosi all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Giudice ha spiegato in tema di onere probatorio, la regola generale sancita ex art. 2697 c.c. non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, atteso che la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, ferma restando la possibilità del Giudice di accertare ex ufficio una nullità inerente al contratto solo sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte onerata, non potendo tale potyere offcioso sopperire al mancato assolvimento dell’onere relativo, onere ancor più rigoroso in riferimento ai rapporti bancari in c/c ove – nelle ipotesi in cui la validità è contestata per mancanza dei requisiti di legge o per la pattuizione di interessi ultralegali – la rideterminazione del saldo conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, essendo necessaria l’integrale ricostruzione del dare – avere in ordine a dati contabili certi e non mediante l’utilizzo di criteri presuntivi od approssimativi.
In riferimento all’asserita usura, il Tribunale, ha ritenuto parimenti infondata tale doglianza precisando che in nessun caso, ai fini del rilevamento dell’usurarietà delle pattuizioni debba tenersi conto delle CMS, spiegando nel merito che è corretto valutare la sussistenza dell’usura avendo riguardo alle prescrizioni della Banca d’Italia tempo per tempo vigenti circa la rilevazione del TEG, atteso che l’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008 contiene disposizioni transitorie che: a) presuppongono il diverso regime vigente prima dell’entrata in vigore della nuova legge e b) fanno salva la disciplina dettata per gli istituti di credito, che resta regolata dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
In conformità con l’orientamento recentemente condiviso anche dalla Suprema Corte, il Tribunale ha statuito che la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del d.l. n. 185/2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in thesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio (fissato al 31 dicembre 2009), posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il (TEGM) – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il TSU, in quanto l’art. 2 bis non rappresenta norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina, anche regolamentare tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Infine, il Giudicante, ha ulteriormente precisato che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava le domande attoree, ed accoglieva la domanda riconvenzionale formulata dalla Banca, disponendo, infine a carico di parte attrice il pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ORDINE DI ESIBIZIONE NON PUÒ SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DEL CORRENTISTA
L’ONERE PROBATORIO VA ASSOLTO MEDIANTE LA PRODUZIONE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Tempio Pausania, dott. Carlo Barile | 09.03.2016 | n.152
ORDINE ESIBIZIONE: AMMISSIBILE SOLO SE LA RICHIESTA EX ART.119 TUB È STATA FORMULATA ANTE CAUSAM
L’ISTANZA EX ART. 210 CPC NON È STRUMENTO TESO AD ELUDERE GLI ONERI PROBATORI
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott. Claudia Dal Martello | 28.01.2016 | n.160
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CLIENTE ATTORE L’ONERE DI PRODURRE I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
L’INOSSERVANZA DELL’ORDINE DI ESIBIZIONE IMPARTITO ALLA BANCA NON VALE AMMISSIONE DEI FATTI DEDOTTI DALL’ATTORE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, dott. Ignazio Tamponi | 11.09.2014 | n.11114
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