ISSN 2385-1376
Testo massima
LE MASSIME
Le Istruzioni della Banca d’Italia non hanno valenza di norma primaria, tuttavia è la stessa norma primaria, di cui all’art. 2 L. 108/96, ad attribuire al Ministero del Tesoro, sentiti Banca d’Italia ed Ufficio Italiano Cambi, il compito di “rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari”. È tale rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) ad essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale, divenendo parametro di riferimento per gli intermediari, per la verifica del tasso soglia. È partimenti indubbio che i decreti ministeriali, nel rendere pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto all’art. 3 che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano alle istruzioni di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia.
Le istruzioni di Bankitalia da un lato rispondono alla primaria esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei, al fine di determinare il valore medio da cui individuare il tasso soglia, e dall’altro rispondono all’esigenza di poter raffrontare dati omogenei nel momento in cui si imponga la necessità di accertare se il TEG applicato nel singolo caso sia rispettoso o meno del tasso soglia di usura del periodo.
La mancata inclusione, ai fini del computo del TEGM, della commissione di massimo scoperto da parte della Banca d’Italia, è stata legittimata dallo stesso legislatore nel disposto dell’art. 2 bis L. 185/08, risultando in ogni caso riflesso nell’individuazione del tasso soglia, là dove il raffronto obbligato a tale parametro impone di utilizzare, nel rilevare le voci di costo applicate dalla banca, quegli stessi criteri di rilevazione che sono alla base della rilevazione del tasso soglia. Sarebbe, infatti, iniquo, per gli intermediari, vincolati al rispetto di un tasso soglia conteggiato secondo un metodologia volta a contenerne il dato, effettuare una verifica, circa l’effettivo tasso applicato, seguendo una metodologia di calcolo diversa, che, qualora utilizzata in sede di rilevazione del TEGM, avrebbe condotto ad un tasso soglia più elevato.
Questi i principi di diritto ribaditi dal Tribunale di Milano, dott.ssa Cinzia Cassone, con la sentenza ex art. 281 sexies n. 10737, depositata in data 24.09.2015.
IL CASO
Nella fattispecie de qua, una società correntista conveniva in giudizio l’istituto di credito contestando, relativamente all’intercorso rapporto di conto corrente, l’illegittima applicazione di interessi anatocistici, di interessi usurari, della commissione di massimo scoperto, di interessi oltre il tasso legale e di ulteriori condizioni economiche non pattuite, nonché dello ius variandi da parte della banca.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito, il quale contestava ogni avverso addebito.
Il Tribunale adito ha rigettato in toto la domanda articolata dagli istanti, accertando l’infondatezza di ciascuna delle doglianze di cui all’atto introduttivo, condannando gli attori alla rifusione delle spese di lite a favore della banca.
IL COMMENTO
Rigettata l’istanza ex art. 210 c.p.c. ed accertata l’infondatezza delle doglianze attoree in merito alla presunta applicazione di interessi anatocistici, il Tribunale ha totalmente disatteso le censure dell’istante relative al carattere usurario degli interessi praticati dalla banca. Preliminarmente, il Giudice adito ha chiarito che in alcun modo “la perizia di parte possa ritenersi prova idonea sufficiente a sostenere le domanda attoree”.
Una consulenza, per giunta, fondata su criteri di calcolo per la verifica del tasso soglia del tutto difformi da quelli di cui alle istruzioni di Bankitalia ed alle rilevazioni operate dai decreti ministeriali emessi ex art. 2 L. 108/96. Invero, come statuito dalla sentenza in commento “non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni e, conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti. In considerazione di ciò, si rileva come parte attrice, fondando le proprie pretese su di una perizia che espressamente contraddice i principi fissati dalla Banca d’Italia, non abbia fornito alcun elemento di prova sufficiente a sostegno delle proprie allegazioni”.
Del resto, come precisato con il provvedimento in commento, le Istruzioni di Bankitalia operano, indiscutibilmente, quale parametro di riferimento, per gli intermediari, per la verifica del tasso soglia, rispondendo alla primaria esigenza di raccogliere e confrontare dati tra loro coerenti ed omogenei.
È da spiegarsi in tale ottica la mancata inclusione della commissione di massimo scoperto ai fini del computo del TEGM, scaturente peraltro dalla precisa volontà del legislatore, così come cristallizzata nella parte seconda dell’art. 2 bis L. 2/2009.
Invero, “sarebbe stato iniquo, per gli intermediari, vincolati al rispetto di un tasso soglia conteggiato secondo una data metodologia di calcolo, effettuare una verifica circa l’effettivo tasso applicato, seguendo invece una metodologia diversa” (includendo, cioè, la commissione di massimo scoperto).
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: CMS ESCLUSA PER LEGGE DA CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
IL LEGISLATORE (E NON BANKITALIA) HA PREDISPOSTO SPECIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA
Sentenza | Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò | 07-08-2015 | n.602
USURA BANCARIA: IRRILEVANTE LA CMS NEI RAPPORTI ANTE 2010
GLI ISTITUTI DI CREDITO NON POSSONO OPERARE IN MANIERA DIFFORME DALLE INDICAZIONI DEL PROPRIO ORGANO DI VIGILANZA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, dott.ssa Pierangela Cossu | 11-03-2015
USURA BANCARIA: C.M.S. ESCLUSA DAL TEG PER I RAPPORTI ANTE LEGGE N. 2/2009
L’OSSERVANZA DELLE SOGLIE DI CUI ALLE RILEVAZIONI DELLA BANCA D’ITALIA COMPORTA IN VIA AUTOMATICA IL RISPETTO DELL’ART.644 CP
Sentenza | Tribunale di Verona | 09-12-2013
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 529/2015