ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della verifica dell’eventuale sforamento del tasso soglia, per i rapporti ante 2010, non può invocarsi il metodo “ALL INCLUSIVE”, comprensivo cioè anche della commissione di massimo scoperto, in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 2 bis, comma 2, della legge n. 2/2009. In linea col richiamato dettato normativo, le Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, hanno confermato che (anche) nel periodo transitorio restano escluse dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto. Se così non fosse, si finirebbe per paragonare dati non omogenei: da un lato il TEG del singolo operatore calcolato includendo la commissione di massimo scoperto e, dall’altro, il TEG medio e relativa soglia rilevati nei decreti ministeriali all’epoca vigenti senza la commissione.
Nel caso in cui il correntista-attore non produca la necessaria documentazione contabile a sostegno della propria domanda, né tantomeno dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca ex art. 119 TUB, al fine di acquisire la predetta documentazione contabile e di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego alla detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rivolto alla banca e avente a oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto bancario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, dott. Giovanni Battista Nardecchia, con sentenza depositata in data 11.11.2015.
Nel caso di specie, una società correntista ed i relativi garanti convenivano in giudizio la banca, contestando, relativamente al dedotto rapporto di conto corrente, l’applicazione di interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l’illegittima applicazione di spese non pattuite e dei giorni di valuta, chiedendo in via istruttoria che fosse disposto ordine di esibizione, nei confronti della banca, di tutta la documentazione relativa al rapporto, e concludendo, nel merito per la condanna della convenuta alla restituzione degli importi non dovuti.
Si costituiva in giudizio l’istituto di credito, il quale contestava ogni avverso addebito, chiedendone il totale rigetto.
Il Tribunale ha integralmente rigettato le domande attoree, condannando gli istanti al pagamento delle spese di lite in favore della banca.
La sentenza in commento ha preliminarmente motivato il diniego di ordine di esibizione richiesto dagli attori, chiarendo che “costituisce ius receptum il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non può essere ordinata, in relazione al disposto dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l’interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa“. Posto, dunque, che “sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio“, il Tribunale ha censurato in termini di inammissibilità la richiesta istruttoria di parte attrice.
Nel merito, il Giudice adito ha riscontrato l’applicazione, da parte della banca, di condizioni contrattuali cristallizzate in pattuizioni regolarmente sottoscritte dalla correntista che, dal canto suo, non aveva esercitato pur avendone facoltà alcun recesso. Ad ogni modo, l’asserita, illegittima applicazione di spese, competenze e giorni valuta non pattuite, risultava smentita dalle produzioni documentali.
Relativamente alle doglianze attoree concernenti la presunta applicazione di interessi usurari, il provvedimento de quo ne ha accertato l’infondatezza, operando un’attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento ed evidenziando anzitutto che il rapporto oggetto di contestazione fosse ante 2010. Invero, solo a decorrere da tale riferimento temporale, “la banca si è adeguata, in base alla L. 28 gennaio 2009, n. 2 ed alle successive istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009, al nuovo sistema di calcolo per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ricomprendendovi, tra gli oneri, anche la CMS e quella di messa a disposizione fondi, così come definitivamente stabilito dal D.M. 24 dicembre 2009“.
Prima della riforma del 2009, “le Istruzioni della Banca d’Italia erano chiare nell’affermare che le commissioni di massimo scoperto non dovevano essere conteggiate e ad esse Istruzioni non potevano che conformarsi i soggetti vigilati“. Tale sistema è stato poi ribaltato con l’art. 2 bis, comma 2, L. 2/2009, che ha invece previsto l’inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG, introducendo il c.d. sistema “all inclusive”.
La rilevante puntualizzazione fornita dal Tribunale di Monza, concerne la portata e l’efficacia di tale intervento legislativo. Contrariamente a quanto sostenuto da parte della giurisprudenza, infatti, il Giudice ha chiarito che “questa normativa non ha alcuna valenza di interpretazione autentica: non vi sono, infatti, elementi che depongono in tal senso. Anzi, proprio l’adozione di questa normativa sta ad indicare esattamente il contrario: prima non c’era l’inclusione, ora c’è. Il che è in linea col principio che la legge non può che applicarsi solo a fatti successivi alla sua entrata in vigore“.
Solo a partire dalle rilevazioni successive alla Legge del 2009, dunque, la nuova metodologia di calcolo, inclusiva anche della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG, è divenuta operativa.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: ANCHE IL TRIBUNALE DI LODI ESCLUDE LA CMS DAL TEG PER IL PERIODO ANTE 2010
LO HA ESPRESSAMENTE STABILITO IL LEGISLATORE CON LA RIFORMA DEL 2008-2009 E NON BANKITALIA
Sentenza | Tribunale di Lodi, dott.ssa Arianna D’Addabbo | 21-10-2015 | n.966
USURA: CMS FUORI DA TEG PER RAPPORTI ANTE 2010 PER VOLONTÀ LEGISLATORE
LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA SONO PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEL
RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Cinzia Cassone | 24-09-2015 | n.10737
USURA: CMS ESCLUSA PER LEGGE DA CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
IL LEGISLATORE (E NON BANKITALIA) HA PREDISPOSTO SPECIFICA DISCIPLINA TRANSITORIA
Sentenza | Tribunale di Lecco, dott.ssa Federica Trovò | 07-08-2015 | n.602
Testo del provvedimento
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