ISSN 2385-1376
Testo massima
Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano
Ai sensi dell’art. 2697 c.c. è onere di parte attrice, che agisce per la ripetizione dell’indebito bancario, dare prova di quanto effettivamente pagato a titolo di interessi.
Il difetto di prova in ordine all’ammontare degli interessi pagati non consente l’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo.
I calcoli effettuati dal CTU sull’ipotetica quota di interessi risultante dal piano di ammortamento fondato sul tasso iniziale pattuito e non quindi su quello effettivamente applicato nel trimestre di riferimento, risultano irrilevanti ai fini della decisione non potendosi affermare, nello sviluppo concreto che ha avuto il piano di ammortamento, quale fosse il tasso variabile applicato nel trimestre, se lo stesso abbia superato la soglia usura come fissata dai DM. di riferimento, quanti interessi siano stati pagati e quanta parte di quegli interessi siano indebiti.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, dott.ssa Monica Bancone, con la sentenza n. 3794 del 24.03.2016.
Nella fattispecie in esame, i mutuatari convenivano in giudizio la Banca con cui avevano stipulato un contratto di mutuo, poi rinegoziato, innanzi al Tribunale di Milano per sentirla condannare alla restituzione della somma di euro 119.126,63, oltre al risarcimento dei danni ex artt. 1218 e ss. c.c. ovvero ex art. 1338 c.c. ovvero ex art. 1440 c.c. ovvero ex arte, 2043 e ss. c.c., ovvero all’indennizzo ex art. 2041 c.c.
In particolare, gli attori lamentavano di aver riscontrato attraverso una perizia econometrica l’applicazione da parte della Banca di una illecita forma di capitalizzazione degli interessi su interessi e quindi di un anatocismo implicito nel piano di ammortamento “alla francese”, nonché l’applicazione di interessi superiori alla soglia usura nel trimestre nel quale è intervenuta la rinegoziazione, sia con riferimento al mutuo originario che con riferimento al mutuo rinegoziato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l’istituto di credito convenuto il quale respingeva tutte le domande proposte dai mutuatari chiedendone l’integrale rigetto.
Il Tribunale di Milano, rilevando che parte attrice non aveva assolto l’onere della prova su di essa gravante ex art. 2967 c.c., ha rigettato tutte le domande.
Invero, nonostante la relazione tecnica del CTU abbia affermato il superamento del tasso soglia di riferimento alla data del contratto del 27/9/1999 (con riferimento al terzo trimestre) che era pari ad euro 7,38%, poi rinegoziato al 7,472%, e, quindi, rientrante nell’ambito di applicazione della L.108/96, il Giudice adito ha ritenuto assorbente il fatto che parte attrice non aveva documentato l’ammontare degli effettivi interessi pagati, non era stato prodotto il piano di ammortamento effettivo né le quietanze di pagamento delle rate e che, dunque, tale mancanza ha comportato l’impossibilità per il CTU di calcolare la somma a titolo di interessi effettivamente pagata e dovuta in restituzione.
In ogni caso, il consulente tecnico d’ufficio aveva eseguito i calcoli sull’ipotetica quota di interessi risultante dal piano di ammortamento fondato sul tasso iniziale pattuito e non quindi su quello effettivamente applicato nel trimestre di riferimento, pertanto, gli stessi risultano irrilevanti ai fini della decisione non potendosi affermare, nello sviluppo concreto che ha avuto il piano di ammortamento, quale fosse il tasso variabile applicato nel trimestre, se lo stesso abbia superato la soglia usura come fissata dai DM. di riferimento, quanti interessi siano stati pagati e quanta parte di quegli interessi siano indebiti.
Inoltre, anche la perizia di parte attrice risultava essere stata effettuata in assenza di documentazione specifica pertanto, non era stato possibile verificare l’esatto tasso di interessi applicato nel trimestre e soprattutto l’ammontare della quota di interessi pagata.
Il difetto di prova in ordine all’ammontare degli interessi pagati, a giudizio del Tribunale milanese, non ha consentito neppure di considerare le domande subordinate di risarcimento del danno e di ingiustificato arricchimento che, peraltro, erano state genericamente richieste e per nulla argomentate.
Alla luce di quanto considerato, il Tribunale di Milano ha rigettato le richieste formulate da parte attrice condannando la stessa alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: SI DEVONO INDICARE IN MODO SPECIFICO LE SINGOLE VIOLAZIONI
NON È SUFFICIENTE PRODURRE UNA PERIZIA DI PARTE
Sentenza, Tribunale di Roma, Dott. Eugenio Curatola, 24-09-2015 n.19098
AZIONE DI RIPETIZIONE: RIGETTATA LA DOMANDA NON SUPPORTATA DA RISCONTRI PROBATORI
L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO I DOCUMENTI È A CARICO DEL CLIENTE/ATTORE
Sentenza, Tribunale di Benevento, dott. Aldo De Luca, 17-02-2016 n.535
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SU CLIENTE ONERE DI PRODURRE DOCUMENTAZIONE BANCA
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Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 180/2016