La verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia, deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi senza sommarli tra loro, atteso che gli interessi corrispettivi e moratori sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un “NON TASSO” o “TASSO CREATIVO”.
Se il superamento del tasso soglia, in concreto, riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815, comma 2, colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, deve ritenersi che l’aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi, sia idoneo ad individuare un indicatore ragionevole di assenza del carattere usurario in relazione al tasso mora.
Con metodo di ammortamento cd. alla francese, non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Chieti, Dott. Federico Ria, con la sentenza n. 281 del 19.04.2017.
Un mutuatario conveniva in giudizio la Banca, assumendo di avere stipulato con la convenuta un contratto di mutuo ipotecario, in relazione al quale lamentava l’indeterminatezza del TAEG, l’usurarietà del tasso di mora, oltre che l’illegittimità del piano di ammortamento cd. alla francese, chiedendo la rideterminazione del saldo dovuto e la ristrutturazione delle rate ancora a scadere, con ripetizione delle somme indebitamente imputate a debito, nonché il risarcimento di ogni asserito danno.
L’Istituto di credito convenuto chiedeva il rigetto della domanda, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento, sostenendo la piena legittimità della condotta tenuta.
In particolare, in ordine alle censure attoree in punto di usura, e segnatamente, dell’interesse di mora convenuto nel contratto, il Tribunale sottolineava che la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un “NON TASSO” od un “TASSO CREATIVO”.
Tanto premesso, il Giudice affrontava un ulteriore problema: vale a dire se, in caso di usurarietà dei soli interessi moratori e non anche di quelli corrispettivi, nessun interesse sia dovuto ex art.1815 comma 2 c.c., né corrispettivo né moratorio, ovvero se solo gli interessi moratori siano non dovuti ex art. 1815 comma 2 c.c., rimanendo invece dovuti gli interessi corrispettivi, in quanto convenzionalmente fissati al di sotto della soglia d’usura.
Il Tribunale osservava che dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, costituendo l’interesse corrispettivo un dato fisiologico, finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate e l’interesse di mora un dato solo eventuale, previsto in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario.
Pertanto, proseguiva il Giudicante, l’eventuale nullità della pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto: se, dunque, gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli ara. 1815 comma 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari; tanto più che, ex art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso di mora, s’applica comunque quello corrispettivo o legale.
In altri termini, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.
La seconda questione posta all’attenzione del Giudice atteneva la verifica in ordine all’esistenza, o meno e la conseguente individuazione di uno specifico tasso soglia per gli interessi di mora, alla luce dell’esclusione degli interessi moratori dalle rilevazioni della Banca d’Italia ai fini della determinazione dei tassi medi, motivata dalla necessità di evitare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano, infatti, i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Il Tribunale chiariva che in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, per valutare il superamento o meno del c.d. tasso soglia non devono sommarsi tra loro gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, né le spese contrattualmente previste ad esempio per acquisire la perizia valutativa dell’immobile, ovvero per l’istruttoria o, ancora, per l’assenso alla cancellazione o per assicurare l’immobile, o addirittura notarili o di mediazione ovvero a titolo di penale e così via, trattandosi di voci aventi tutte una causa diversa e distinta dalla corrispettività e proprio per l’indicata eterogeneità teleologica puntualmente confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 cod. civ..
Infine, in ordine alle censure in punta di anatocismo, il Giudice specificava che nel contratto di mutuo il cosiddetto “ammortamento alla francese” non comporta alcuna forma di capitalizzazione degli interessi che vengono calcolati solamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi; ciascuna rata, dunque, comporta la liquidazione e il pagamento di tutti e unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata medesima si riferisce.
Con il metodo cd. alla francese, non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi in quanto, gli interessi inseriti nella rata successiva, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice, esclusa l’usurarietà dei tassi applicati al contratto, rigettava le domande, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LA NULLITÀ DELLA PATTUIZIONE SUGLI INTERESSI DI MORA NON TRAVOLGE LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI
I DUE TASSI, IN QUANTO ONTOLOGICAMENTE DIVERSI, RISULTANO DEL TUTTO DISTINTI ED AUTONOMI
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott.ssa Manuela Palvarini | 19.05.2017 | n.482
USURA: LA SOGLIA MORA VA CALCOLATA OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEI TEGM DI 2,1%
L’EVENTUALE NULLITÀ DEGLI INTERESSI DI MORA NON INFICIA LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 11.01.2017 | n.14
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON POSSONO ESSERE VERIFICATI CON IL TEGM DEI CORRISPETTIVI
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO ATTESA LA OMESSA RILEVAZIONE DEL LIMITE DI LEGGE CD. TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi | 29.11.2016 | n.1354
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno