Segnalato dall’Avv. Francesco Fera del foro di Genova
In tema di verifica dell’usurarietà di un contratto bancario, criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, ancor più alla luce delle conseguenze civili e penali derivanti dal superamento del tasso soglia, impongono di accedere al confronto tra il TEG applicato dalla singola Banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che Banca d’Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, non solo impone alle banche di rispettare, ma che soprattutto essa stessa applica per rilevare il tasso medio effettivo globale da cui si ricava il dato di soglia. L’uso ex post di un criterio di verifica diverso sarebbe infatti iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento.
L’art. 2 bis, L. 2/09 che ha stabilito che la cms è rilevante ai fini del calcolo del TEGM e va, quindi, sommata, ai fini del confronto con il tasso soglia, agli altri oneri ed interessi, non è legge di interpretazione autentica della L. 108/96, quanto, piuttosto, disposizione dalla portata innovativa; pertanto, sino all’applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d’Italia emanate nell’agosto 2009, nel calcolo del TEG non va computata la commissione di massimo scoperto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Savoia, Dott. Fabrizio Pelosi, con la sentenza n. 633 del 27.05.2016.
Una società correntista conveniva in giudizio la Banca innanzi al Tribunale di Savona, proponendo opposizione avverso il decreto ingiunto emesso in favore di quest’ultima ed avente ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un contratto di conto corrente intervenuto tra le parti, lamentando l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi usurari ed anatocistici e chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla convenuta.
La Banca si costituiva in giudizio deducendo la piena legittimità del comportamento adottato e chiedendo, dunque, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale ligure, in particolare, in ordine alle censure in punto di usura, ricordava che l’art. n. 2 della L. n. 108/96 disciplina il complesso procedimento attraverso il quale si deve arrivare all’enucleazione del tasso soglia, per la cui determinazione si tiene conto del tasso medio praticato da banche e da intermediari finanziari nell’ambito di operazioni omogenee; spetta, dunque, alla Banca d’Italia raccogliere dagli intermediari finanziari i dati per l’accertamento del tasso effettivo globale medio. Nell’inviare i dati, le banche devono tener conto delle Istruzioni elaborate dalla Banca d’Italia.
Il Giudice osservava che se è vero che la giurisprudenza ha spesso negato il carattere vincolante delle Istruzioni della Banca d’Italia, proprio in quanto funzionali alla determinazione del TEGM e non del TEG il quale, diversamente, deve essere determinato unicamente sulla base di quanto stabilito dall’art. 644, co. 4 c.p., è anche vero che non per questo deve essere ritenuta applicabile una diversa formula matematica.
Sotto un primo profilo, perché non c’è alcuna dimostrazione del carattere scientifico delle formule alternative utilizzabili nel calcolo del tasso soglia.
Sotto un secondo profilo, perché, dovendo il tasso praticato essere messo a confronto con il tasso soglia, risulta evidente la necessità di raffrontare dati omogenei, raccolti secondo i medesimi parametri, includendovi le medesime voci; in altri termini, non avrebbe senso scientifico mettere a confronto una realtà matematica, il tasso soglia, determinata secondo certe regole ed un’altra realtà, il TAEG, determinata secondo altre regole.
Sotto un terzo profilo, in quanto la formula elaborata da parte attrice non è enucleabile sulla base della sola interpretazione letterale dell’art. 644 c.p. La scelta dei criteri matematici risponde ad una marcata discrezionalità tecnica, ragion per cui ammettere formule elaborate da soggetti non coinvolti nel procedimento di formazione del tasso soglia sarebbe incompatibile con il principio della riserva di legge vigente in materia penale. La Cassazione ha ripetutamente escluso che la disciplina dell’usura sia in contrasto con il principio della riserva di legge in quanto gli atti amministrativi indispensabili per connotare la fattispecie penale si limitano a “fotografare” la realtà esistente, a testimonianza di come nel suddetto settore non vi sia spazio per applicazioni analogiche.
Sotto un quarto profilo, perché la riforma del reato di usura realizzata con la L. 108/96 ha inteso perseguire un evidente obiettivo: la certezza ed ammettere la possibile proliferazione di formule matematiche diverse da quelle istituzionali significherebbe andare contro la ratio della normativa indicata.
Ad avviso del Giudicante, dunque, in tema di verifica dell’usurarietà di un contratto bancario, criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, ancor più alla luce delle conseguenze civili e penali derivanti dal superamento del tasso soglia, impongono di accedere al confronto tra il TEG applicato dalla singola Banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando quella stessa metodologia di calcolo che Banca d’Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, non solo impone alle banche di rispettare, ma che soprattutto essa stessa applica per rilevare il tasso medio effettivo globale da cui si ricava il dato di soglia. L’uso ex post di un criterio di verifica diverso sarebbe infatti iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, per la disomogeneità dei dati di riferimento.
In merito, infine, alla assoggettabilità, o meno, della cms alla disciplina usuraria, il Tribunale specificava che l’art. 2 bis, L. 2/09 non costituisce legge di interpretazione autentica della L. 108/96, quanto, piuttosto, disposizione dalla portata innovativa; pertanto, sino all’applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d’Italia emanate nell’agosto 2009, nel calcolo del TEG non va computata la commissione di massimo scoperto.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice, rilevato uno sforamento del tasso soglia in soli due dei trimestri considerati, accoglieva parzialmente l’opposizione, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
VINCOLANTI I CRITERI IN ESSE CONTENUTI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 23.05.2017 | n.496
USURA: VINCOLANTI PER IL GIUDICE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG.
È ILLEGITTIMO L’UTILIZZO DI METODOLOGIE ALTERNATIVE PER CUI LA CMS È IRRILEVANTE FINO AL 01.01.2010
Sentenza | Tribunale di Pistoia, Dott. Carlo Carvisiglia | 07.03.2017 | n.222
USURA: CMS ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG FINO ALLA L. 2/09
OCCORRE SEGUIRE LE PRESCRIZIONI DELLA BANCA D’ITALIA TEMPO PER TEMPO VIGENTI CIRCA RILEVAZIONE TEG
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Maria Ciccolo | 10.02.2017 | n.205
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-cms-esclusa-dal-calcolo-del-teg-alla-l-209
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