Il debitore che eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute e/o c.m.s., eccetera), necessariamente assume l’onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
Sul debitore grava, altresì, l’onere di produrre in giudizio i decreti ministeriali, dato che il giudice non è tenuto a conoscerli o ad acquisirli. Tali decreti, secondo la legge 108/1996 non hanno natura normativa bensì amministrativa, per cui sono sottratti all’operatività del principio “iura novit curia”. La deduzione dell’usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 2 della legge n. 108/1996.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell’Orso, con la sentenza n. 151 del 12.03.2019.
La vicenda ha riguardato una mutuataria che, con atto di citazione, ha proposto opposizione all’atto di precetto con cui le era stato intimato il pagamento in favore di una banca di quanto dovuto in forza di due contratti di mutuo fondiario.
L’opponente, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dalla controparte in assenza di titolo idoneo; nel merito, ha assunto l’indeterminatezza della pretesa creditoria, sia per quanto concerne il superamento del tasso soglia che per gli interessi di mora, e ha contestato la duplice violazione dell’art. 480 cpc.
La banca convenuta, costituitasi ritualmente in giudizio, ha preso compiutamente posizione su ciascuno dei motivi di opposizione, deducendo l’infondatezza della domanda chiedendone l’integrale rigetto.
Il Giudice adito, ha rappresentato, tra le altre cose, l’infondatezza dell’unico motivo afferente al merito e riguardante l’indeterminatezza del credito. In particolare, ha sottolineato che, dalla documentazione prodotta, è emerso che il precetto è stato intimato in forza di due contratti di mutuo, peraltro debitamente depositati.
Orbene, nel livello introduttivo del giudizio, l’opponente si è limitata a contestare l’indeterminatezza della pretesa creditoria azionata dalla controparte per violazione dell’art. 1283 c.c. in tema di anatocismo e per il superamento del tasso soglia ai fini dell’usura.
Tuttavia, tale prospettazione al Tribunale è apparsa del tutto generica, non essendo stata adeguatamente supportata nel prosieguo del giudizio da validi e dirimenti elementi di supporto.
Il Giudice ha respinto, altresì, le istanze istruttorie dell’attrice che, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, ha richiesto l’espletamento della CTU.
In giurisprudenza, al riguardo, è stato stabilito che il debitore, quando eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi, assume l’onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labiale, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate.
Con riferimento al caso di specie, poi, non sono stati neppure indicati né prodotti i decreti ministeriali da cui poter desumere la fondatezza della dedotta circostanza relativa l superamento del tasso soglia.
A tal proposito, la parte che deduce la violazione dell’usura bancaria e dunque l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l’altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Invero, la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Pertanto, la deduzione dell’usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 2 della legge n. 108/1996.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione con condanna dell’opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell’opposta banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CTU – USURA: NON PUÒ ESSERE DISPOSTA PER ESONERARE LA PARTE DALL’ONERE DELLA PROVA
E’ INAMMISSIBILE SE FINALIZZATA AD INDAGINE ESPLORATIVA SU FATTI NON PROVATI
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Anna Rossiello | 21.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ctu-usura-non-puo-essere-disposta-per-esonerare-la-parte-dallonere-della-prova
USURA: LA CARENZA ESPOSITIVA DELLA DOMANDA NON PUÒ ESSERE SANATA CON IL RINVIO DELLA CTP ALLEGATA
L’ATTO INTRODUTTIVO DEVE ESSERE DI PER SÉ AUTOSUFFICIENTE QUANTO MENO NEI CONTENUTI ESSENZIALI
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Vittoria Nosengo | 08.11.2018 | n.5154
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-carenza-espositiva-della-domanda-non-puo-essere-sanata-con-il-rinvio-della-ctp-allegata
USURA: LA MANCATA PRODUZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI IMPEDISCE LA VALUTAZIONE NEL MERITO
SONO MERI ATTI AMMINISTRATIVI PER I QUALI NON OPERA IL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Francesca Arrigoni | 08.01.2018 | n.5
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-mancata-produzione-dei-decreti-ministeriali-impedisce-la-valutazione-nel-merito
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