Provvedimento segnalato dall’Avv. Ernesto Giardino del Foro di Cosenza
È da escludere che gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora nominalmente previsti debbano sommarsi aritmeticamente, sia perché si tratta di grandezze disomogenee (corrispettiva la funzione dei primi, risarcitoria ed eventuale quella dei secondi) sia perché l’interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo; sia perché ciò che conta non è solo la percentuale di interessi in sé e per sé, ma l’effettivo onere economico che in termini monetari viene addebitato al cliente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Franco Caroleo, con la sentenza n. 684 del 03.10.2019.
Un mutuatario ha convenuto in giudizio la Banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo, chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali e moratori in quanto prevedenti la corresponsione di interessi usurari; condannare l’istituto di credito alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi; dichiarare dovuta la restituzione del solo residuo prestato.
Si è costituita con comparsa la Banca che ha contrastato le avverse pretese, chiedendone il rigetto.
Riguardo alla cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini della verifica dell’usurarietà (o meno) del contratto concluso tra le parti, il Giudice non ha aderito all’orientamento secondo cui dovrebbe procedersi a sommare l’interesse corrispettivo all’interesse di mora. Infatti tale operazione, all’Organo Giudicante, appare in tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico.
La circostanza che il tasso di mora fosse stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo (pattuitamente individuato aumentando di 3 punti percentuali il tasso corrispettivo del 10,50%, da cui un tasso di mora del 13,50%, oltre la soglia del 12,43% rilevata all’epoca della pattuizione), non equivale di certo ad affermare che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati – ha scritto il Giudice riprendendo una massima del Tribunale di Milano del 28.01.2014 – al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, essendo palese che la maggiorazione cui si riferisce la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di mora che, così calcolato, risultava usurario.
È diversa la base del calcolo e il periodo di riferimento di interessi corrispettivi e interessi di mora: i primi sono collegati all’ammontare complessivo del finanziamento e alla sua durata, i secondi all’importo non pagato (ossia, il più delle volte, alla rata). E ciò dovrebbe impedire che la verifica del rispetto della normativa anti-usura debba avvenire sulla scorta di un conteggio unico, richiedendosi invece, per ciascuna scadenza, di riferire la verifica all’intero periodo, dall’origine alla scadenza, considerando quanto pagato sul capitale di credito utilizzato; ciò, avuto riguardo al rendimento effettivo annuo (TAEG), come previsto dalla l. n. 108/96.
Nel caso di specie è evidente che i contraenti abbiano pattuito un tasso diverso e alternativo per due differenti tipologie di interessi, applicabili in ipotesi distinte e alternative: in un caso è fissato, in misura sotto la soglia, il tasso di interessi corrispettivi del finanziamento (vale a dire gli interessi “che rappresentano il prezzo dell’operazione mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve nel sinallagma, avendo le parti stabilito un mutuo di carattere oneroso”); nell’altro caso è predisposta la misura dell’interesse dovuto nell’ipotesi in cui il rapporto entri nella patologia, quando la parte destinataria del finanziamento non paghi quanto dovuto per la restituzione del denaro erogato.
Dalle clausole per come formulate nel contratto non si evince che le parti avessero stabilito la misura dell’interesse (moratorio o corrispettivo) come la somma dei due tassi sopra indicati e quindi sopra la soglia legale.
Per questo motivo, il Tribunale di Paola ha rigettato le domande proposte dal mutuatario, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL TASSO SOGLIA NON PUÒ DIRSI SUPERATO SULLA BASE DELLA SOMMATORIA TRA TASSO MORATORIO E CONVENZIONALE
LA DEDOTTA USURARIETÀ DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE INDICATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 24.06.2019 | n.1844
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-tasso-soglia-non-puo-dirsi-superato-sulla-base-della-sommatoria-tra-tasso-moratorio-e-convenzionale
USURA: IL TASSO SOGLIA RIGUARDA TANTO I CORRISPETTIVI QUANTO I MORATORI
LE DUE CATEGORIE VANNO, PERÒ, VALUTATE AUTONOMAMENTE
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi | 12.03.2019 | n.472
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-tasso-soglia-riguarda-tanto-i-corrispettivi-quanto-i-moratori
MUTUO: INAPPLICABILE L’ART. 1815, CO. 2, C.C., AGLI INTERESSI MORATORI USURARI
IL FINANZIAMENTO NON PUÒ DIVENTARE GRATUITO
Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Roberta Picardi | 27.02.2019 | n.51
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-inapplicabile-lart-1815-co-2-c-c-agli-interessi-moratori-usurari
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