La tesi che sostiene la possibilità del cumulo, che trova fondamento in una distorta interpretazione delle affermazioni contenute nella pronuncia della Cass. Civ. 9 gennaio 2013 n. 350, è considerata ormai del tutto superata dalla giurisprudenza di merito, dal momento che in tale sentenza non è in alcun modo sostenuta la pretesa a sommare i due tassi di interesse al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell’usura, ma si limita ad evidenziare come il controllo dell’usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi ma anche con riferimento agli interessi moratori.
La possibilità di cumulo non può neppure fondarsi sulla considerazione che il contratto prevede che, in caso di ritardo nel pagamento delle rate, gli interessi moratori vadano calcolati sull’intera rata, in quanto simili pattuizioni non prevedono una sommatoria a livello di tassi tra tasso di interesse moratorio e quello corrispettivo compreso nella rata medesima. Viceversa, tali clausole disciplinano l’applicabilità degli interessi moratori in conformità a quanto consentito dall’art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000, in materia di capitalizzazione degli interessi.
Allo stato, peraltro, non si può neppure procedere a una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia, stante la mancanza di un termine di raffronto, ossia proprio di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare, ciò in quanto i TEGM sono determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi, per cui non si potrebbe pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato perché così operandosi giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei, in aperto contrasto con la ratto della legge 108/1996, con la quale si è inteso “oggettivizzare” la nozione di usura.
Se ne deduce che l’affermazione della giurisprudenza di legittimità resta valida e praticabile solo in riferimento alla possibile rilevanza degli interessi di mora esclusivamente ai fini della c.d. usura soggettiva.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma Giudice Flora Mazzaro con la sentenza n. 3181 resa in data 12.02.2018.
Nella fattispecie in disamina una società proponeva opposizione al precetto notificatole dalla Banca in riferimento ad un contratto di mutuo, deducendone l’usurarietà delle condizioni economiche applicate con riferimento al cumulo tra interessi corrispettivi e di mora.
Si costituiva in giudizio l’Istituto di Credito convenuto contestando la fondatezza dell’opposizione e chiedendo il rigetto della domanda.
In merito alle doglianze attoree il Tribunale ha specificato che non può in alcun modo condividersi la tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia in quanto i due istituti hanno diversa natura e funzione, nonché diversi presupposti applicativi.
Il Magistrato ha altresì chiarito che tale tesi, che trova fondamento in una distorta interpretazione delle affermazioni contenute sentenza della Cass. Civ. 9 gennaio 2013 n.350, è considerata ormai del tutto superata dalla giurisprudenza di merito, dal momento che i precedenti giurisprudenziali invocati a supporto non sostengono in alcun modo la pretesa a sommare i due tassi di interesse, al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell’usura, ma si limitano a evidenziare come il controllo dell’usurarietà degli interessi debba operare non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori.
Né, continua il Giudice, tale tesi può risultare ammissibile nell’ipotesi in cui il contratto preveda che, in caso di ritardato pagamento delle rate, gli interessi moratori vadano calcolati sull’intera rata, in quanto simili pattuizioni non prevedono una sommatoria a livello di tassi tra l’interesse moratorio e quello corrispettivo ricompreso nella rata, ma semplicemente disciplinano l’applicabilità degli interessi moratori in conformità a quanto consentito dall’art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, in materia di capitalizzazione degli interessi.
Posta la necessità di procedere ad una valutazione autonoma delle due categorie di interessi ai fini del rispetto della normativa in tema di usura, il Giudicante ha rilevato che allo stato non si può neppure procedere a una valutazione del carattere usurario o meno degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia, stante la mancanza di un termine di raffronto, ossia proprio di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare dal momento che i TEGM rilevati considerano unicamente gli interessi corrispettivi; raffrontando i tassi di mora alle soglie determinate con riferimento ai TEGM così rilevati, si ricaverebbe un dato privo di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei, in aperto contrasto con la ratio della legge 108/1996, con la quale si è inteso “oggettivizzare” la nozione di usura.
Da tanto deriva che gli interessi di mora possono venire in rilievo solo in riferimento alla ai fini della c.d. usura soggettiva, ipotesi residuale che prescinde dal raffronto con le soglie trimestrali e postilla il riscontro di altri presupposti di fatto, ovviamente da provare in giudizio.
Sulla scorta di tali rilievi il Tribunale si è pronunciato per il rigetto dell’opposizione con condanna della società al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: NON È POSSIBILE CUMULARE INTERESSI CORRISPETTIVI CON QUELLI MORATORI
LA MORA È DESTINATA A SOSTITUIRSI AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Petrucco Toffolo | 13.11.2017 | n.832
USURA: ERRATA SOMMATORIA TASSI PER VERIFICA SUPERAMENTO TSU
I RITARDI SALTUARI NON FANNO AUMENTARE IL TASSO ONNICOMPRENSIVO PAGATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Viola Nobili | 07.11.2017 | n.11181
USURA: LA DECISIONE N.23192/17 DELLA CASSAZIONE NON È DIRIMENTE PER SOSTENERE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
L’ONTOLOGICA DIVERSITÀ DI FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA NE IMPEDISCE IL CUMULO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema | 08.11.2017 | n.3136
USURA: INFONDATA LA PRETESA DI SOMMARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
È DEL TUTTO INATTENDIBILE LA DETERMINAZIONE DI UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CD. TEMO)
Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro | 31.10.2017 | n.1668
USURA: NON PUÒ SOSTENERSI LA TESI DELLA SOMMATORIA TASSI IN VIRTÙ DELLA DECISIONE CASS. CIV. 23192/2017
I TASSI VANO CONFRONTATI CIASCUNO SINGOLARMENTE RISPETTO AL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 30.10.2017 | n.384
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