ISSN 2385-1376
Testo massima
Il cliente che agisca in giudizio deducendo il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca in esecuzione di un contratto di mutuo, è tenuto a provare il fondamento della propria domanda mediante tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui deriverebbe il dedotto carattere usurario. L’allegazione richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell’ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l’eccezione, pur rilevabile d’ufficio.
La genericità e l’inconsistenza della domanda, priva del benché minimo corredo probatorio, evidenziano che essa è stata proposta incautamente, sì da giustificare la condanna del cliente ex art. 96 c.p.c., terzo comma.
Questi i principi energicamente ribaditi dal Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 20694, depositata in data 14.10.2015.
Nel caso in esame, un mutuatario conveniva in giudizio la banca contestando il carattere usurario degli interessi da questa applicati, invocando la sanzione della gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c., oltre che la condanna dell’istituto di credito al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale, preliminarmente, eccepiva l’assoluta genericità della domanda, rilevando, quanto al merito, l’infondatezza di ciascuna doglianza, risultando il tasso applicato inferiore a quello soglia.
Il Tribunale, disattese le richieste di CTU contabile e di esibizione documenti avanzate da parte attrice, ha rigettato integralmente la domanda introduttiva poiché genericamente formulata e priva di qualsivoglia supporto probatorio, condannando il mutuatario per lite temeraria.
Invero, l’istante si era limitato a dedurre l’usurarietà del tasso applicato, adottando una metodologia di calcolo comprensiva anche degli interessi di mora, senza contestualmente precisare il tasso, sia corrispettivo che moratorio, praticato banca, e senza indicare la misura del tasso soglia nel periodo di riferimento. Come rilevato con il provvedimento in commento, “parte attrice si è limitata a produrre un estratto peritale meramente assertivo della gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 c.p.c., nel quale tali elementi neppure si rinvengono, e copia di missiva ex art.119 T.U., contenente la richiesta di copia del contratto di mutuo, datata 11.03.14 (un mese prima della notifica dell’atto di citazione)“.
Particolarmente significative le statuizioni con cui il Giudice adito ha ricondotto il contenzioso in esame a quello ispirato dall’erronea interpretazione della nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, da cui è stata indebitamente tratta la teoria della sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi ai fini della verifica del tasso soglia, e che invece si era limitata a sostenere che anche i moratori sono soggetti al tasso soglia.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che “le contestazioni sono generiche, tardive, o non trovano riscontro nella documentazione contrattuale. A tale genericità ed a tale difetto di prova non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati“.
Si segnalano, per approfondimenti:
USURA: SI DEVONO INDICARE IN MODO SPECIFICO LE SINGOLE VIOLAZIONI
NON È SUFFICIENTE PRODURRE UNA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Eugenio Curatola | 24-09-2015 | n.19098
LITE TEMERARIA: SOMMARE IL TASSO CONVENZIONALE CON IL MORATORIO AI FINI DELL’USURA È UN’OPERAZIONE FANTASIOSA
TALE CONDOTTA VA SANZIONATA CON LA CONDANNA AL QUINTUPLO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE AI SENSI DEL DM 55/2014.
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 10-03-2015 | n.739
USURA: NUOVA CONDANNA PER LITE TEMERARIA PER EURO 20.000
LA DOMANDA DEL CLIENTE SU PERIZIA DI PARTE CREATIVA ED “INDECIFRABILE” INTEGRA IL DOLO PROCESSUALE
Sentenza | Tribunale di Monza, sezione Terza, Dott. Mirko Buratti | 26-03-2015
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 598/2015