La Prima sezione della Corte di Cassazione ritiene di rimettere al Primo Presidente, per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite Civili, la questione di massima, di particolare importanza, relativa alla rilevanza, o meno, della commissione di massimo scoperto, ai fini della disciplina sull’usura, di cui alla L. n. 108/96: in particolare se la c.m.s. debba essere inclusa nella formula per il calcolo del TEG anche per il periodo anteriore al gennaio 2010, data di entrata in vigore dell’art. 2-bis, comma 2, della L. n. 2/09.
Questo è quanto ha statuito la Cassazione civile, sez. prima, Pres. Didone – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza interlocutoria n. 15188 del 29.06.2017.
Nella vicenda di specie, una società cessionaria di un credito contestato e la Banca cedente ricorrevano per Cassazione nei confronti del Fallimento di una società debitrice, avverso il decreto con cui il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda presentata dall’Istituto di credito, in opposizione all’esclusione dello stato passivo stabilita dal giudice delegato, su conforme conclusione del curatore, in relazione ad un certo nascente da saldo di conto corrente, per linea capitale e per interessi di mora, sino al tempo della dichiarazione di fallimento.
In particolare, il decreto aveva rilevato che dal calcolo eseguito dal CTU, secondo le indicazioni fornite dal Tribunale, era emersa l’applicazione di un TEG superiore ai Tassi Soglia vigenti, ad eccezione di alcuni trimestri considerati, riscontrando, peraltro, che la conseguente ricostruzione del rapporto di conto corrente aveva evidenziato un cospicuo saldo a credito per il Fallimento.
Il Fallimento della società non svolgeva alcuna attività difensiva.
Con il PRIMO MOTIVO, le ricorrenti lamentavano, in specie, la violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 95, 98 e 99 della legge fallimentare in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. e violazione degli artt. 24 e 111 Cost.., censurando la pronuncia del Tribunale che aveva motivato l’esclusione del credito, sulla base di eccezioni e argomentazioni svolte dalla curatela tardivamente nel giudizio di opposizione (ossia, dopo il deposito della propria memoria difensiva) e mai prospettate in sede di verifica.
Con il SECONDO MOTIVO, le ricorrenti lamentavano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata considerazione da parte del Giudice precedentemente adito in ordine alle censure dei ricorrenti circa l’inammissibilità delle ulteriori deduzioni avanzate dalla curatela, nonché sul contenuto dell’indagine peritale che risultava divergere dal thema decidendum et probandum della controversia.
Con il TERZO MOTIVO, infine, le ricorrenti denunciavano la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 108/96, dell’art. 1 comma primo del D.L. 29.12.2000 n. 394, dell’art. 2-bis co. 2, legge n. 2 del 2009 e dell’art. 644 cod. pen.., avendo il Tribunale ritenuto di valutare l’usurarietà dei tassi applicati dalla Banca, includendo le commissioni di massimo scoperto nella formula per il calcolo del TEG anche per il periodo anteriore al gennaio 2010.
La Suprema Corte, in ordine al TERZO MOTIVO di ricorso, ed, in particolare, al tema dell’assoggettabilità, o meno, alla disciplina sull’usura, della commissione di massimo scoperto, richiamava, preliminarmente, due contrapposti orientamenti giurisprudenziali formatisi sul punto, il primo dei quali, prendendo le mosse dall’esame della norma contenuta nell’art. 2, comma 2, L. 2/09 aveva prodotto un duplice esito: da una parte, l’astrazione dalla complessiva portata del testo normativo dell’elemento delle “commissioni”; dall’altra, l’identificazione del genere di queste commissioni, nella specie di quella di “massimo scoperto”.
Il citato orientamento aveva sottolineato, per un verso, che nessun dato testuale esprime alcuna precisa volontà del legislatore di fornire un’interpretazione autentica dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 1815 cod. civ., per un altro verso, che se la norma avesse inteso proporsi secondo una valenza di interpretazione autentica, non sarebbe stata, in alcun modo, necessaria la contemporanea fissazione di un dies a quo per attribuire rilevanza alle CMS nel calcolo del TEGM e, soprattutto, la devoluzione all’autorità amministrativa del compito di fissare un periodo transitorio per consentire alle banche di adeguarsi alla normativa preesistente.
Da queste premesse, l’orientamento in parola aveva tratto il convincimento della natura della norma contenuta nell’art. 2-bis, quale vero e proprio mutamento innovativo della disciplina della materia, individuato, tuttavia, non già nei confronti dell’insieme normativo formato dall’art. 644 c.p., né nei confronti del disposto dell’art. 1815 c.c., nonostante il testo dell’art. 2-bis a questi vada a riferirsi, ma nei soli confronti del comma 3 dell’art. 644, per cui “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
Un secondo orientamento giurisprudenziale aveva preso le mosse da un’impostazione opposta ed, in particolare, dall’esame della norma definitoria di cui all’art. 1 della citata legge (644 cod. pen.) che riguarderebbe non solo gli interessi; per la determinazione del tasso usuraio, invero, si dovrebbe tenere conto, in ragione appunto della formale indicazione data dalla legge, «delle commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse», dunque, anche della c.m.s. e di tutti gli oneri che l’utente sopporta in relazione all’utilizzo del credito.
Assunta una simile prospettiva, la successiva introduzione della norma del comma 2 dell’art. 2-bis risulterebbe in automatico assumere i tratti della regola di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., dando conveniente lettura del complessivo disposto del comma 2 dell’art. 2-bis, come per l’appunto inteso a ribadire che, ai fini dell’usura, contano tutti gli oneri economici che risultano caricati.
Tanto premesso, la Cassazione passava ad analizzare l’altro nodo essenziale della questione, relativo alla omogeneità, o meno, dei dati da comparare in punto di usura: da un lato, gli oneri economici presi in considerazione ai fini delle rilevazioni dei TEGM, di cui ai decreti di rilevazione trimestrale del Ministero dell’Economia; dall’altro, gli oneri economici su cui si deve esercitare la verifica dell’eventuale usurarietà dei negozi posti in essere dall’autonomia dei privati.
Questo profilo, non poco complesso, determinerebbe il sorgere di più e distinti sotto problemi.
Il primo dei quali atterrebbe alla verifica in ordine alla effettiva sussistenza, o meno, nel sistema antiusura attualmente vigente, di una regola di omogeneità dei dati porre a confronto ai fini del controllo dell’eventuale superamento del tasso soglia, atteso che il legislatore, dopo avere ribadito che le rilevazioni trimestrali del “tasso effettivo globale medio” devono essere “comprensive di commissioni, di remunerazioni e di spese, escluse quelle per imposte e tasse”, aggiunge che i “valori medi derivanti da tale rilevazione” vengono “corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento”.
In proposito, rilevava la Corte, che il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una chiara regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria; del resto, le stesse Istruzioni della Banca d’Italia, sono in via espressa rivolte esclusivamente agli intermediari finanziari e non hanno, dunque, né propongono, alcun contatto o interferenza con i negozi dell’autonomia dei privati.
L’ulteriore dubbio generato dal tema della omogeneità dei dati dell’usura ed affrontato dal Collegio, atteneva direttamente alla qualificazione della commissione di massimo scoperto, atteso che le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia da sempre indicano che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG, aggiungendo, inoltre, che essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
Ebbene, ad avviso della Corte, nel complesso delle Indicazioni fornite dalla Banca d’Italia, la commissione di massimo scoperto, più che essere dichiarata come irrilevante ai fini della regolamentazione dell’usura, sembrerebbe esser ritenuta rilevante, bensì in modo autonomo; invero, tenuto anche conto del principio per cui l’intera normativa di regolamentazione della materia usuraria, va letta in termini di unitarietà sistematica, sembra non azzardato ipotizzare che questa «rilevanza separata» dipenda dal fatto che la commissione di massimo scoperto è forma di remunerazione del credito che viene applicata non già in via indiscriminata (come gli interessi compensativi o moratori), ma solo in relazione a certe forme tecniche di utilizzo del credito (precisamente alla forma del c.d. «scoperto di conto»).
La Cassazione, in conclusione, segnalato il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’assoggettabilità, o meno, alla disciplina sulla usura della c.m.s., trattandosi di «questione di massima di particolare importanza» ex art. 374 c.p.c., rimetteva la causa al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Suprema Corte.
IL COMMENTO
La pronuncia in esame desta, francamente, più di qualche perplessità, attestandosi su posizioni diametralmente opposte ed obiettivamente inconciliabili, rispetto all’ormai consolidato orientamento espresso sul punto dalla stessa giurisprudenza che tende, viceversa, a riconnettere la verifica in ordine all’usurarietà dei tassi, unicamente al confronto tra dati omogenei.
Del resto, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, appare evidente che un metodo di calcolo fondato sul confronto tra grandezze non omogenee non potrà che condurre a risultati iniqui, alterati e, dunque, complessivamente inattendibili.
Non è possibile condividere l’affermazione secondo la quale “il contesto della vigente legge antiusura non esplicita una regola di omogeneità dei dati in comparazione; e neppure la suppone in via necessaria”, la quale si pone in contrasto totale con la ratio della disciplina che, nelle intenzioni del legislatore del ’96, doveva ridurre il problema dell’usura ad un raffronto “aritmetico” tra Tasso Effettivo e Tasso Soglia. In tal senso, un sistema che si fonda su precise regole tecniche non può prescindere dall’omogeneità dei termini in raffronto, come ormai riconosciuto dalla più gran parte della giurisprudenza.
Si attende, pertanto, l’intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite volto a definire una volta per tutte l’intricata questione.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si richiamano i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
USURA: irrilevanti gli interessi moratori per la mancanza di un valido termine di raffronto
La pretesa di configurare un Tasso Effettivo di Mora (chiamato T.E.MO) non è condivisibile
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
USURA: la CMS esclusa dal computo del TEG prima del 2010
La L. n. 2/2009 non è norma di interpretazione autentica, ma disposizione dalla portata innovativa
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 04.01.2017 | n.99
USURA: per i rapporti esauritisi prima del 2010 non deve tenersi conto delle CMS
Per la determinazione del tasso soglia occorre comparare elementi omogenei
Sentenza | Tribunale di Crotone, Dott.ssa Alessandra Angiuli | 02.01.2017 | n.1
USURA: la formula della Banca d’Italia deve ritenersi l’unica applicabile
Conteggiare il TEG in base a criteri difformi condurrebbe a risultati distorti e non oggettivamente comparabili
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Caterina Arcani | 13.12.2016 | n.1123
USURA BANCARIA: estendere la verifica agli interessi moratori sarebbe incostituzionale
L’applicazione di un parametro ad un dato escluso dal relativo paniere di riferimento violerebbe l’art. 3 Cost.
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Antonio Tranquillo | 29.11.2016 | n.13719
USURA: gli interessi moratori non possono essere verificati con il TEGM dei corrispettivi
Manca un termine di raffronto attesa la omessa rilevazione del limite di legge cd. tasso soglia
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi | 29.11.2016 | n.1354
Sarebbe illegittimo il confronto con TAEG calcolati sulla base di criteri non omogenei
Sentenza | Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Pia De Lorenzo | 10.11.2016 | n.21568
USURA: la CMS è esclusa dal calcolo del TEG per i rapporti ante 2010
La disciplina ex l. 2/09 ha natura innovativa e non si applica retroattivamente
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 04.11.2016 | n.5266
USURA: la CMS fuori dal TEG fino al 1 gennaio 2010
I dati da porre a confronto con il tasso soglia devono essere calcolati con la medesima metodologia
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel- Mercolino | 03.11.2016 | n.22270
LA FORMULA DI BANCA D’ITALIA COME “CONDICIO SINE QUA NON” PER LA DETERMINAZIONE DELL’USURA
I fantasiosi tassi creativi ed i non tassi nelle consulenze tecniche di parte
Articolo Giuridico | 11.07.2016 |
USURA BANCARIA: anche per la Cassazione la CMS è irrilevante fino al 31 dicembre 2009
Il confronto deve avvenire tra “elementi omogenei della remunerazione bancaria”
Sentenza | Cassazione Civile, Prima Sezione | 22.06.2016 | n.12965
USURA: vincolanti le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazioni del TEGM
La categoria del rapporto di conto corrente nei confronti di un consumatore non rientra in quella dei c.d. clienti al dettaglio
Ordinanza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 27.05.2016 |
USURA: confrontare il tasso di mora con il tasso soglia corrispettivo è improprio
I D.M. ministeriali trimestrali non rilevano la soglia di usura dei tassi di mora medi
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 27.04.2016 | n.1312
USURA: la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora è un vuoto legislativo
Il calcolo può essere effettuato solo con un delta del 2,10% per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 27.04.2016 | n.1320
USURA: per interessi moratori occorre la maggiorazione di 2,1 punti
Inutilizzabile per gli interessi moratori il parametro previsto dalla legge per i corrispettivi
Sentenza | Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco | 16.03.2016 | n.127
Gli interessi moratori vanno autonomamente raffrontati alla soglia di usura
Sentenza | Tribunale di Trento, dott.ssa Monica Attanasio | 18.02.2016 |
USURA: la CMS fuori dal TEG per i rapporti ante 2010 per espressa volontà normativa
La l. 2/2009 è una legge dello Stato ed ha pari dignità rispetto alla normativa antiusura
Sentenza | Corte d’Appello di Milano Pres. – Rel. Raimondo Mesiano | 12.01.2016 | n.52
USURA: penale per inadempimento irrilevante ai fini del raffronto al tasso soglia
Si tratta di una voce disomogenea rispetto a quelle rilevanti ex lege 108/96
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
USURA: tasso soglia dei D.M. inutilizzabile per i moratori
Il confronto va condotto solo su dati omogenei
Ordinanza | Tribunale di Trieste, dott.ssa Giulia Spadaro | 23.09.2015 | n.695
ABF USURA: le spese assicurazione morte non sono ricomprese nel TEG
La verifica dell’usura si fonda sul confronto di dati omogenei
Altro | ABF – Collegio di Roma | 20.07.2015 | n.7543
REATO DI USURA: la metodologia per il calcolo del TEG applicata da Banca d’Italia è vincolante
CMS irrilevante fino al 1.01.2010. Assolti tre funzionari di banca
Sentenza | Tribunale di Varese, Pres. ANNA AZZENA | 10.04.2015 | n.194
USURA: LA VERIFICA VA CONDOTTA SECONDO LE DIRETTIVE DI BANKITALIA
INAMMISSIBILE IL RICORSO A FORMULE DI CALCOLO DIFFERENTI DA QUELLE DELL’ORGANO DI VIGILANZA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 19.03.2015 | n.3586
USURA BANCARIA: è lo stesso legislatore ad escludere la rilevanza della cms ante 2010
La nuova modalità di rilevazione, inclusiva della cms, ratifica transitoriamente le istruzioni di Bankitalia previgenti
Sentenza | Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri | 27.10.2014 |
USURA BANCARIA: IRRILEVANZA DELLA CMS PER I CONTRATTI CONCLUSI ANTE 2009
Non possono essere disattese le istruzioni della Banca d’Italia, aventi natura di “norme secondarie abilitate”
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati | 02.07.2014 |
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