Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Ai fini della verifica dell’usurarietà oggettiva dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e assimilati, sottoscritti prima del 2010, il Tasso Effettivo Globale, da raffrontare alla soglia di usura, va determinato escludendo il costo della polizza assicurativa.
Le “Istruzioni Banca d’Italia 2006” – ratione temporis applicabili – chiarivano che, nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate, indicate nella Cat. 8, ai fini della verifica del tasso corrispettivo convenuto alle soglie di usura, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso, purché siano certificate da apposita polizza.
Soltanto con le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” (§ C.4) emanate nell’agosto 2009 – in vigore dal 1 gennaio 2010 – è stato previsto che: «Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: […] 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente».
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice Caterina Silvana Cerenzia, con la sentenza n. 711 del 17 gennaio 2023.
La vicenda si inscrive nell’ambito di contenzioso, avviato da un mutuatario, sulla presunta usurarietà di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, sottoscritto prima del 2010, nel quale l’Istituto finanziatore, attenendosi alle Istruzioni di vigilanza applicabili ratione temporis, aveva escluso dal calcolo del Tasso Effettivo esposto in contratto i costi della polizza assicurativa obbligatoria.
Il mutuatario si doleva della circostanza che il Tasso Effettivo, ove calcolato includendo anche i costi della polizza, avrebbe superato la soglia di usura vigente al momento della stipula.
Nel costituirsi in giudizio, tanto la Banca convenuta, quanto la cessionaria del credito ribadivano la conformità della propria condotta alla normativa applicabile ratione temporis.
Invero, alla data di sottoscrizione del contratto (12 settembre 2008) le indicazioni provenienti dalla Banca d’Italia escludevano dal calcolo del T.E.G. i costi assicurativi (introdotti soltanto nell’agosto 2009 con le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” al § C.4).
Veniva aperta istruttoria a mezzo di CTU contabile, all’esito della quale veniva accertata sia la rispondenza tra gli interessi pattuiti con quelli effettivamente erogati, sia la conformità del TAEG evidenziato in contratto, calcolato secondo i criteri all’epoca vigenti.
Accogliendo il principio di “simmetria” invocato dalle parti convenute, il Giudice ha concluso escludendo ogni ipotesi di usurarietà ed affermando a chiare lettere che: «L’Istituto di Credito […] non ha violato la norma di cui all’art. art. 644 c.p. ma ha operato conformemente alla normativa vigente al momento, della conclusione del contratto».
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA – CESSIONI DEL QUINTO: sino al 2009 non rileva il costo della polizza assicurativa
La verifica deve basarsi su valori omogenei, nel rispetto del principio di simmetria delineato dalle Sezioni Unite
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 24.09.2021 | n.7675
Se nei decreti che fissano il TEGM non si fa parola del costo assicurativo, l’esigenza di rispettare l’omogeneità con il TEG in concreto rilevato impone che sia escluso il costo dell’assicurazione.
Sentenza | Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano | 18.04.2019 | n.1052
USURA: escluso da TEG il costo assicurazione
Non deve essere considerato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
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