Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto ed assimilate, stipulate sotto la vigenza delle Istruzioni della Banca d’Italia del 2006 (quindi sino al 31 dicembre 2019), ai fini dell’accertamento dell’usura oggettiva, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione non rientrano nel calcolo del tasso effettivo globale, purché siano certificate da apposita polizza.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Bruno Malagoli, con la sentenza n. 3755 del 28 dicembre 2021.
Nel caso di specie, un mutuatario aveva convenuto in giudizio la banca, con la quale aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto nell’anno 2009, per ottenere la restituzione dell’importo pagato a titolo di interessi, spese e accessori, in virtù della supposta usurarietà oggettiva del prestito.
La problematica, dunque, si snodava attorno alla assoggettabilità delle spese assicurative alla disciplina antiusura, quindi alla loro computabilità all’interno del calcolo del T.E.G.
Al riguardo, v’è da sottolineare – come rilevato dal Giudice – che le Istruzioni della Banca d’Italia del 2006, applicabili ratione temporis, dispongono che nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate – come nell’ipotesi in esame, avente ad oggetto, per l’appunto, un finanziamento contro cessione del quinto – le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza (cfr. Istruzioni Banca d’Italia per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio – aggiornamento del 2006 – G.U. n. 102/2006 del 4 maggio 2006, punto C4).
Pertanto, risulta corretta l’esclusione dal calcolo del T.E.G. delle spese relative ai premi assicurativi, purché siano certificate da apposita polizza.
Nel caso in esame, infatti, le spese indicate in contratto risultavano dalla polizza stipulata con la compagnia assicuratrice e prodotta in atti.
Il Tribunale, quindi, ha escluso il superamento del tasso soglia e, di conseguenza, l’usura originaria del contratto, rigettando la domanda del mutuatario in tal senso.
Va segnalato come il dibattito sul tema sia tuttora aperto in giurisprudenza ed impatti molto sul comparto mutui, con particolare riferimento alle “cessioni del quinto” od operazioni assimilate, ricordando come l’art. 54 primo comma d.P.R. n. 180/1950 prescriva l’obbligo “dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero…”.
Sempre più frequenti sono però le pronunce, come quella oggi in commento, che pongono correttamente l’accento – più che sull’astratto principio di omnicomprensività del TEG – sul tema della “simmetria” tra i termini del raffronto.
D’altronde, la giurisprudenza di merito potrebbe essere chiaramente indirizzata in tale direzione da quella di legittimità, se si pensa che le stesse Sezioni Unite – con la sentenza 19597/2020 in tema di interessi di mora – hanno confermato che deve esservi omogeneità tra il TEGM rilevato trimestralmente e il TEG della singola operazione presa in esame, così affermando la piena razionalità del “principio di simmetria”.
Gli sviluppi ermeneutici, anche sul “complesso rapporto” tra polizza assicurativa obbligatoria e TEG (per i rapporti sorti ante 2010), dovrebbero privilegiare criteri di certezza, a fronte di una disciplina complessivamente orientata ad assicurare l’oggettività dei termini di raffronto (questa la ratio ispiratrice della legge 108/96).
Agli operatori non resta che attendere, registrando gli arresti giurisprudenziali rilevanti, come quello oggi in commento.
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A margine, la sentenza del Tribunale di Cagliari ritorna su un tema ormai ampiamente consolidato – e sul quale non v’è alcuna incertezza giurisprudenziale: quello del superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. Il Giudice, respingendo le doglianze del mutuatario in tal senso, ha ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24675 del 2017, hanno escluso alla radice la sanzionabilità della c.d. usura sopravvenuta.
Qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d’usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
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Le motivazioni dianzi riepilogate hanno condotto ad un integrale rigetto delle domande attoree, con condanna del cliente al pagamento delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA – CESSIONI DEL QUINTO: sino al 2009 non rileva il costo della polizza assicurativa
La verifica deve basarsi su valori omogenei, nel rispetto del principio di simmetria delineato dalle Sezioni Unite
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 24.09.2021 | n.7675
USURA: escluso da TEG il costo assicurazione
Non deve essere considerato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
COSTI ASSICURATIVI E LEXITOR: al Tribunale di Mantova passa la linea pro-banca
Gli unici costi rimborsabili sono quelli che il cliente non dovrà più sostenere
Ordinanza | Tribunale di Mantova, Giudice Giorgio Bertola | 07.07.2020 |
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