E’ del tutto infondata la pretesa di cumulare interessi moratori ed interessi corrispettivi, in quanto, stante la loro diversità ontologia e funzionale, gli stessi vanno valutati autonomamente in rapporto alla soglia usura.
Gli interessi di mora non possono essere raffrontati con i TEGM di cui ai D.M. di rilevazione trimestrali, dovendosi, rispetto a tali valori, operare la maggiorazione media del 2,1%, come da chiarimenti della Banca d’Italia del 2013, altrimenti verrebbero raffrontati dati disomogenei tra di loro.
Infatti così facendo, da un lato si prenderebbe in considerazione un TEG comprensivo di interessi moratori e dall’altro lato si farebbe riferimento ad un TEGM comprensivo dei soli interessi corrispettivi, posto che gli stessi decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi danno atto esplicitamente che quelle rilevazioni non includono gli interessi moratori, rimandando per questi ultimi ai risultati dell’indagine statistica condotta dalla Banca d’Italia nel 2001 dalla quale è emersa per l’appunto la maggiorazione media di cui sopra.
Il riferimento alla maggiorazione del 2,1% è in tal caso necessario perché serve a colmare una lacuna dell’ordinamento, non essendo mai state attuate rilevazioni del tasso medio di mora analoghe a quelle effettuate per gli interessi corrispettivi.
In ogni caso, lo sforamento del tasso soglia per effetto della componente moratoria non potrebbe produrre effetti sulla componente corrispettiva, in virtù della loro diversa natura e funzione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, Giudice Giorgio Bertola, con la sentenza n.2415 del 10.10.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca mutuante chiedendo l’accertamento della pattuizione in contratto di interessi tali per cui, dalla loro sommatoria sarebbe derivato il superamento del tasso soglia, nonché, per l’effetto, la declaratoria di gratuità del mutuo.
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Giudice, in considerazione della manifesta infondatezza della questione, rimetteva la causa in decisione senza la concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. seppur richiesti dalle parti.
In particolare il Tribunale rilevava la palese erroneità dell’operazione di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini del vaglio di usurarietà del contratto, specificando che non solo le due tipologie di interessi vanno autonomamente considerate, ma che per quanto riguarda gli interessi di mora, gli stessi non possono essere raffrontati con i TEGM di cui ai D.M. di rilevazione trimestrali, dovendosi, rispetto a tali valori, operare la maggiorazione media del 2,1%, come da chiarimenti della Banca d’Italia del 2013.
Diversamente – chiarisce il Magistrato – si procederebbe ad un illogico raffronto tra dati disomogenei tra di loro in quanto da un lato si prenderebbe in considerazione un TEG comprensivo di interessi moratori e dall’altro lato si farebbe riferimento ad un TEGM comprensivo dei soli interessi corrispettivi.
Infine sul punto, il Tribunale ha specificato che, in ogni caso, in considerazione della diversa natura e funzione di interessi corrispettivi e degli interessi moratori, lo sforamento del tasso soglia per effetto della componente moratoria non potrebbe produrre effetti sulla componente corrispettiva.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale emiliano ha pertanto condannato parte attrice all’integrale rifusione delle spese di lite oltre alla maggiorazione di 1/3 di cui all’art. 4, co. 8 D.M. 55/2014 vista la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LA DECISIONE N.23192/17 DELLA CASSAZIONE NON È DIRIMENTE PER SOSTENERE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
L’ONTOLOGICA DIVERSITÀ DI FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA NE IMPEDISCE IL CUMULO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema | 08.11.2017 | n.3136
USURA: INFONDATA LA PRETESA DI SOMMARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
È DEL TUTTO INATTENDIBILE LA DETERMINAZIONE DI UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CD. TEMO)
Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro | 31.10.2017 | n.1668
USURA: NON PUÒ SOSTENERSI LA TESI DELLA SOMMATORIA TASSI IN VIRTÙ DELLA DECISIONE CASS. CIV. 23192/2017
I TASSI VANO CONFRONTATI CIASCUNO SINGOLARMENTE RISPETTO AL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 30.10.2017 | n.384
USURA ORIGINARIA: INTERESSI MORATORI E PENALE DI ESTINZIONE SONO ESCLUSI DA CALCOLO TASSO SOGLIA
SONO ONERI RISARCITORI IL CUI COSTO ECONOMICO È ESTRANEO ALL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti | 19.06.2017 | n.1911
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
USURA: INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI NON VANNO SOMMATI
IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI GIÀ MATURATI È PIENAMENTE LEGITTIMA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Mesiano | 23.05.2017 | n.2195
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. omissis/2017 promossa da:
MUTUATARIO
attore
contro
BANCA
convenuta
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all’odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l’art. 281 sexies c.p.c.
OSSERVA
L’attore, deducendo di aver stipulato un mutuo con la convenuta, ha dedotto che parte convenuta avesse applicato un tasso usurario in considerazione della somma tra tasso corrispettivo, tasso moratorio oltre ad una serie di spese varie collegate al mutuo.
Ha eccepito altresì la nullità per indeterminatezza dell’ISC a fronte della errata indicazione della sua misura.
In tal senso ha chiesto l’ammissione di una CTU per individuare le condizioni applicate al contratto e per verificare se i tassi applicati fossero usurari.
Si è costituita la convenuta eccependo la nullità della citazione e chiedendo in ogni caso il rigetto delle domande.
Nella prima udienza di comparizione la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita in decisione senza attività istruttoria e senza la concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. pur richiesti dalle parti.
Le domande attoree sono manifestamente infondate e vanno rigettate.
In primo luogo va ribadito che la concessione dei termini istruttori ex art. 183 c. 6 c.p.c. è facoltà concessa alle parti che ben può essere omessa, come ricordato dalla citata Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4767 del 11/03/2016 (Rv. 639347 – 01), laddove la causa sia già matura per la decisione potendo altrimenti porsi problemi di inutile dilatazione dei termini del giudizio.
Le domande delle parti riguardavano la validità delle clausole allegate al contratto di mutuo prodotto in atti.
L’unica istanza istruttoria già formulata era una richiesta di CTU, la quale tuttavia non può essere usata per individuare le clausole applicate essendo tale onere a carico delle parti che devono introdurre gli elementi di valutazione da sottoporre al contraddittorio.
Nel merito peraltro va ricordato che il gruppo specializzato di diritto bancario insediato presso questo ufficio ha ormai da lungo tempo assunto posizioni consolidate sulle questioni oggetto del presente giudizio con decisioni edite anche sulle principali riviste del settore specializzato sicché, vertendo la causa esclusivamente su questioni di diritto, questa appariva certamente matura per la decisione.
Dall’esame degli atti introduttivi e del contratto prodotto anche dalla convenuta (doc. 2) si evince che il tasso corrispettivo del mutuo è stato pattuito nella misura del 3,75% (art. 5 del contratto di mutuo).
Il tasso di mora prevede uno spread di 2 punti (ovvero 5,75%).
Come deduce lo stesso attore e come si evince dal DM vigente per il contratto stipulato il 27 ottobre 2005, il tasso medio nel trimestre per gli interessi corrispettivi era pari al 3,82% sicché la soglia era pari al 5,73%.
La soglia di usura per il tasso di mora era pari nel periodo al 11,775% (5,75+2,1*1,5).
Dall’esame di questi dati, riportati peraltro dallo stesso attore, appare in modo evidente la manifesta infondatezza delle domande attoree.
L’unico modo in cui l’attore si riesce a far sforare i tassi pattuiti è sommando il tasso corrispettivo con la il tasso di mora oltre ad alcune spese erroneamente sommate al tasso di interesse al fine di far sforare il tasso-soglia.
Ulteriormente, l’attore non ha considerato che, come da chiarimenti della Banca d’Italia del 2013, occorre tenere conto anche della maggiorazione media del 2,1%, (con ulteriore incremento del 50%, trattandosi di mutuo stipulato anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 70/2011) altrimenti verrebbero raffrontati dati disomogenei tra di loro.
Infatti così facendo, da un lato si prenderebbe in considerazione un TEG comprensivo di interessi moratori e dall’altro lato si farebbe riferimento ad un TEGM comprensivo dei soli interessi corrispettivi, posto che gli stessi decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi danno atto esplicitamente che quelle rilevazioni non includono gli interessi moratori, rimandando per questi ultimi ai risultati dell’indagine statistica condotta dalla Banca d’Italia nel 2001 dalla quale è emersa per l’appunto la maggiorazione media di cui sopra.
Il riferimento alla maggiorazione del 2,1% è in tal caso necessario perché serve a colmare una lacuna dell’ordinamento, non essendo mai state attuate rilevazioni del tasso medio di mora analoghe a quelle effettuate per gli interessi corrispettivi.
Si osserva da ultimo sul punto che, in ogni caso, lo sforamento del tasso soglia per effetto della componente moratoria non potrebbe produrre effetti sulla componente corrispettiva.
Invero, in assenza di un’esplicita presa di posizione del legislatore, va tenuto conto della diversa natura e funzione di interessi corrispettivi ed interessi moratori (accessori naturali del contratto e volti a remunerare l’istituto di credito per il capitale accordato nel primo caso; accessori destinati ad operare solo in via eventuale e volti al riconoscimento di una forma di risarcimento del danno in caso di inadempimento del mutuatario nel secondo caso), sicché le conseguenze previste dall’art. 1815, comma 2, cod. civ. vanno limitate alla sola componente moratoria, con l’ulteriore considerazione che nel caso di specie il pagamento di interessi moratori non è stato neppure dedotto, al contrario la banca ha chiaramente dedotto che il contratto di mutuo fosse in regolare ammortamento alla proposizione del presente giudizio sicché nulla vi sarebbe da restituire.
Manifestamente infondata è anche la doglianza che il contratto sia nullo per indeterminatezza dell’ISC.
Se è vero che la natura dell’ISC è quella di fornire al cliente/consumatore di ottenere un numero che renda confrontabile tra più offerte il costo dell’operazione e quindi in sostanza una forma di trasparenza, va anche osservato che sono errate le voci che l’attore vorrebbe includervi.
In primo luogo la penale per estinzione anticipata non rientra in tale voce poiché essa è l’esatto opposto delle spese collegate alla erogazione del credito rappresentando semmai una remunerazione per la scelta di rimborsare anticipatamente il debito. Tuttavia il mutuatario non è affatto obbligato a sostenere tale spesa ed anzi in casi di rimborso integrale alle scadenze pattuite tale eventuale voce di costo non troverà neppure mai applicazione.
Infondata è anche la deduzione che la polizza vita fosse necessaria alla erogazione del credito.
Dall’esame del mutuo si evince che l’unica polizza obbligatoria fosse quella relativa allo scoppio/incendio dell’immobile, polizza la cui stipula è peraltro notoriamente obbligatoria, mentre non si rinviene nel modulo contrattuale alcun riferimento ad un presunto obbligo di stipulare una polizza sulla persona del debitore che tuteli l’istituto di credito pena il rifiuto del mutuo o il rifiuto alle condizioni promesse.
Quella polizza pertanto non rientra nel calcolo del TEG rilevante ai fini del confronto con la soglia usura.
Le domande attoree sono pertanto manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.
In punto di liquidazione delle spese di lite va osservato che l’orientamento del Tribunale di Padova, sulla sommatoria dei tassi (corrispettivi e di mora come secondo una certa errata lettura avrebbe detto la sentenza Cass. n. 350/2013) ed in genere su tutte le eccezioni svolte dalla parte attrice, è ormai da tempo consolidato l’orientamento nel senso del rigetto come diffusamente rinvenibile, fin dalla sentenza n. 739 del 10/03/2015 di questo ufficio, nelle più diffuse riviste telematiche che trattano di diritto bancario (www.ilcaso.it, www.expartecreditoris.it, www.cassazione.net,www.lanuovaproceduracivile.com solo per citarne alcune), sicché va applicata la maggiorazione di cui all’art. 4, co. 8 D.M. 55/2014 a fronte della manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014, evidenziando in particolare che, rispetto ai valori medi per le fasi effettivamente tenute, va applicata una riduzione del 50% dei compensi per la fase decisoria a fronte dell’assenza del deposito delle comparse conclusionali oltre ad una generale maggiorazione di 1/3 ai sensi dell’art. 4, co. 8 D.M. 55/2014 vista la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta le domande attoree poiché infondate;
2) Condanna MUTUATARIO a rifondere a BANCA in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 5.534 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Padova, il 17 ottobre 2017.
Il Giudice
– Dott. Giorgio Bertola –
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