ISSN 2385-1376
Testo massima
Provvedimento segnalato dall’Avv. Aldo Bissi del Foro di Milano
L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un ‘non tasso’ od un ‘tasso creativo’, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
Così si è pronunciato il Tribunale di Bergamo, Dott. Tommaso Del Giudice, con la sentenza del 25.02.2016, n. 734.
Nel caso di specie accadeva che dei mutuatari agivano in giudizio nei confronti dell’istituto di credito con cui avevano attivato un contratto di mutuo, chiedendo l’acclaramento delle nullità delle pattuizioni usurarie ed anatocistiche, nonché domandando la ripetizione degli importi così indebitamente corrisposti.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando l’asserita usurarietà del tasso di interesse, derivante dalla sommatoria degli interessi moratori con quelli corrispettivi, e l’applicazione dell’anatocismo bancario “alla francese” adducendo a supporto delle proprie difese i principi elaborati da ormai consolidata giurisprudenza.
Ancora una volta la giurisprudenza di merito si è pronuncia in materia di usura escludendo il cumulo dei tassi corrispettivi con quelli di mora in quanto entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi non già da una teorica somma numerica degli stessi.
Al riguardo, il Tribunale di Bergamo, nel rigettare in toto le domande di parte attrice, ha richiamato le numerose pronunce della giurisprudenza di merito secondo cui “l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un ‘non tasso’ od un ‘tasso creativo’, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (Tribunale Reggio Emilia 6 ottobre 2015; ed in tal senso anche Tribunale Torino 14 maggio 2015, Tribunale Padova 27 gennaio 2015, Tribunale Milano 3 dicembre 2014).
Ne discende che non può ritenersi integrata l’usura oggettiva lamentata dagli attori che, nell’atto introduttivo del giudizio, si sono limitati semplicemente a sommare il tasso contrattuale del 3,95% con il tasso di mora del 5,95%, rilevando così, a loro modo, il superamento del tasso soglia del 7,19%.
Il Tribunale bergamasco ha poi esaminato l’asserito effetto anatocistico che, a parere dei mutuatari, sarebbe stato determinato dalla pattuizione del mutuo con il c.d. ammortamento alla francese.
Ebbene, anche tale assunto risulta infondato atteso che, secondo costante giurisprudenza, “si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso” (Tribunale Treviso 12 gennaio 2015, e in tal senso anche Tribunale Modena 11 novembre 2014, Tribunale Venezia 27 novembre 2014, Tribunale Padova 12 gennaio 2016, Tribunale Torino 17 settembre 2014).
Inoltre, la pattuizione del c.d. ammortamento alla francese, nel caso di specie, non ha implicato nessuna indeterminatezza dei tassi e degli importi poiché gli stessi sono numericamente individuabili nella documentazione prodotta in atti.
Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dai mutuatari con condanna al pagamento delle spese di lite.
USURA: BOCCIATA TESI SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI CON CONDANNA MUTUATARIO PER LITE TEMERARIA
IL FILONE SERIALE SANZIONATO CON CONDANNA EX ART 96 DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
La sommatoria tra il valore del tasso di interesse corrispettivo e quello del tasso di mora al fine di affermare il superamento del tasso soglia è una operazione inspiegabile e errata sotto il profilo logico e matematico ed integra un errore inescusabile caratterizzato da colpa grave, che deve essere sanzionato con la condanna da responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto teso a creare un filone di cause seriali del tutto inutili e infondate.
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani | 06-10-2015 | n.11139
USURA: NO A CUMULO TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO
I TASSI NON POSSONO ESSERE SOMMATI MA APPLICATI IN VIA ALTERNATIVA
Il tasso di interesse convenzionale non si somma al tasso di mora e perciò la eventuale usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo ipotecario va valutata in relazione ai due tassi (corrispettivo e di mora) singolarmente presi.
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Magrì | 24-09-2015 | n.2164
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-no-a-cumulo-tasso-moratorio-e-corrispettivo.html
USURA: PRIVA DI FONDAMENTO LA TESI DEL CUMULO DEI TASSI
L’AMBITO OGGETTIVO DEGLI ARTT. 644 CP E 1815 CC È CIRCOSCRITTO AI SOLI INTERESSI REMUNERATIVI
Solo gli interessi corrispettivi sono sottoposti ex lege alla verifica dell’usura.
La tesi della sommatoria, fondata sulle infelici espressioni contenute in Cass. Civ. 350/2013, non trova conforto nemmeno in virtù dell’inciso “a qualunque titolo”, contenuto nell’art. 1, D.L. 394/2000 (conv. in L. n. 24/2001), norma interpretativa pacificamente destinata ad individuare unicamente il momento di rilevanza della convenzione usuraria, e non suscettibile, dunque, di interpretazione estensiva sino ad ampliare l’ambito oggettivo degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. (che regolano espressamente i soli interessi corrispettivi), estendendolo ai moratori.
Il nuovo regolamento, vigente dal 01.01.2010 ed aderente al criterio “all inclusive”, ricomprende solo gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, con esclusione, ancora una volta, degli interessi di mora dal novero del cumulo.
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 12-09-2015
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 132/2016