Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Balestrazzi del foro di Catania
Ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di. 2,1 punti.
L’omessa specificazione nel contatto di mutuo dell’indicatore sintetico di costo non inficiava la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
È legittimo l’ammortamento alla francese, in quanto dalla sua applicazione non discende alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l’imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 cc..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Catania, Giudice Nicola La Mantia, con sentenza n. 2948 dell’11 luglio 2018.
Un MUTUATARIO conveniva in giudizio una BANCA, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario in data 28.4.2006, al fine di far dichiarare, in via accertativa, che il contratto di mutuo era usurario, in quanto al momento della sua pattuizione erano stati convenuti interessi che avevano determinato un superamento del tasso soglia di riferimento, pertanto ritenere il contratto de quo a titolo gratuito, conseguentemente ricontabilizzare le somme pagate, rimodulare il piano di ammortamento con obbligo restitutorio, a carico del mutuatario, del solo capitale, ritenendo il mutuante obbligato alla restituzione, in favore del MUTUATARIO, degli importi già riscossi a titolo di interessi, spese e competenze.
Si costituiva la BANCA contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice adito, preliminarmente, premetteva che l’attore, in data 28.4.2006, aveva sottoscritto un contratto di mutuo fondiario che prevedeva l’erogazione della somma di €.150.000,00 da restituire in 240 rate posticipate a tasso variabile, il tasso degli interessi corrispettivi era pari ad un tasso di interesse annuo nominale del 5,150%; il tasso di mora, invece, stabilito, in misura pari al TEGM, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria Mutui praticato dalle banche e dagli intermediari iscritti negli elenchi tenuti che era pari al 7,710%; il contratto prevedeva anche l’applicazione di una penale pari al 1,00% sulla quota di capitale oltre ad euro 50,00 quali diritti di conteggio estinzione, qualora il mutuatario avesse deciso di estinguere anticipatamente il mutuo, oltre spese di istruttoria e spese di assicurazione; il contratto, infine, indicava un ISC pari al 5,270%, ha sottoscritto con la BANCA convenuta un contratto di mutuo fondiario che prevedeva l’erogazione della somma di €.150.000,00 da restituire in 240 rate posticipate a tasso variabile.
Il Tribunale, svolte le opportune valutazione sul contratto, rilevava che ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Ciò posto, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, pattuiti in misura percentualmente maggiore rispetto ai corrispettivi, l’eventuale nullità colpisce unicamente la relativa clausola senza involgere anche l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia
Il Giudicante affermava che il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di. 2,1 punti.
Nel caso di specie occorre sottolineare che, escluso il cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori previsti nei contratti oggetto di causa, non si ravvisa alcun superamento del tasso soglia sia con riferimento ai moratori che ai corrispettivi.
Per quanto concerne l’applicazione di interessi asseritamente incerti andava evidenziato come il contratto di finanziamento, pattuito a tasso variabile, prevedeva espressamente il tasso di interesse applicato alla data di accensione e colleghi le successive variazioni al tasso Euribor 6 mesi 360.
Trattasi, quindi, di rapporto nel quale il tasso di interesse era stato determinato in maniera precisa e risultava, inoltre, assolutamente determinabile con riguardo al successivo svolgimento in quanto ancorato ad un dato oggettivo ovvero l’Euribor e non rimesso alla discrezionalità della BANCA.
Inoltre, il Tribunale affermava che l’omessa specificazione nel contatto di mutuo dell’indicatore sintetico di costo non inficiava la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale
Per le sopra esposte ragioni, il Giudice rigettava la domanda, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA SU MUTUO: IL TASSO SOGLIA DEGLI INTERESSI MORATORI È RAPPRESENTATO DAL TEGM MAGGIORATO DI 2,1 PUNTI
INAMMISSIBILE UNA SOMMATORIA TRA GRANDEZZE ETEROGENEE
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco | 04.04.2018 | n.141
USURA: CASS.CIV. N. 350/2013 NON AUTORIZZA SOMMATORIA DEI CORRISPETTIVI CON MORATORI
MORA DOVUTA SOLO PER INADEMPIMENTO E PER L’AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE INSOLUTA
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Luciano Ambrosoli | 21.12.2017 | n.3698
USURA: LA TEORIA DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA EX 96 CPC
INTEGRA UNA IPOTESI DI COLPA GRAVE ATTESA LA PALESE INFONDATEZZA
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 02.03.2018 | n.1037
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