Segnalato dalla dott.ssa Silvana Mascellaro con nota di accompagnamento
E’ del tutto illegittima, oltre che assurda, la verifica dell’usurarietà di un contratto di mutuo condotta sulla base di una formula di calcolo che preveda la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
E’ da considerarsi temeraria l’iniziativa processuale di chi lamenti l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto, in presenza, viceversa, di tassi di interesse pattuiti in maniera del tutto chiara ed inequivocabile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott. Marcello Piscopo, con la sentenza n. 10450 del 21.09.2016.
Nella fattispecie in oggetto, una società mutuataria proponeva opposizione avverso il precetto notificatole ad istanza della Banca in ragione di un contratto di mutuo fondiario risolto in via stragiudiziale per inadempimento.
In particolare, l’attrice lamentava l’applicazione da parte della mutuante di tassi di interesse usurari, nonché l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto, in quanto privo della specificazione dell’entità del saggio di interesse convenuto tra le parti.
L’Istituto di credito si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale, preliminarmente, osservava che la domanda proposta era interamente incentrata sulle risultanze di una consulenza tecnica di parte, redatta, peraltro, dal legale rappresentante della medesima opponente.
In secondo luogo, il Giudice rilevava che il dedotto superamento del tasso soglia era stato ottenuto attraverso un procedimento del tutto illegittimo ed assurdo, fondato sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori.
Infine, in ordine alla censura avente ad oggetto la presunta indeterminatezza dell’oggetto del contratto, rilevava, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, che il tasso di interesse era stato pattuito in maniera chiarissima.
Per quanto suesposto, il Tribunale lombardo rigettava l’opposizione, condannando la società mutuataria al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: non si può addizionare il tasso moratorio al tasso corrispettivo
Detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Marcello Sinisi | 20.06.2016 | n.939
USURA: no alla sommatoria di tassi corrispettivi e di mora
La penale di estinzione anticipata va esclusa dal TEG
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 16.06.2016 | n.12284
USURA: è inammissibile la sommatoria tra interessi corrispettivi e commissione di estinzione anticipata
Le due voci conseguono a due eventi alternativi: l’adempimento e l’inadempimento contrattuale
Ordinanza | Tribunale di Torino, Dott. Bruno Conca | 28.03.2016 |
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