E’ improprio confrontare il T.E.G. del singolo contratto, individuato sulla base di criteri diversi da quelli contenuti nelle indicazioni della Banca d’Italia, tenendo conto anche degli interessi moratori, con il tasso soglia che viene invece determinato sulla scorta delle indicazioni della Banca d’Italia, e quindi senza computare gli interessi moratori.
Le risultanze di un confronto tra dati numerici eterogenei, in quanto ottenuti attraverso differenti metodologie di calcolo, porterebbe necessariamente a risultati falsati.
Maggiormente attendibile sarebbe il confronto e la conseguente valutazione in punto di usurarietà, ove il T.E.G. del contratto di mutuo concluso dagli attori venisse comparato con il tasso soglia maggiorato di 2,1 punti percentuali, conformemente a quanto indicato dalla Banca d’Italia nella circolare del 03.07.2013.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Chieti, Dott. Marcello Cozzolino, con la sentenza n. 94 del 20.04.2017.
Nel caso in esame, dei mutuatari citavano la Banca a comparire dinanzi al Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità della clausola del contratto di mutuo fondiario intervenuto tra le parti, con cui erano stati determinati gli interessi convenzionali e moratori, la gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c., con condanna dell’Istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi usurari, oltre che al risarcimento del danno.
La Banca, costituitasi in giudizio, chiedeva che la domanda degli attori fosse dichiarata inammissibile, infondata e rigettata, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale adito sottolineava la necessità di affrontare la questione relativa alla rilevanza degli interessi di mora ai fini della valutazione di usurarietà ai sensi della L. n. 108/1996, particolarmente dibattuta nella giurisprudenza di merito, alla luce delle considerazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità in due recenti pronunzie (Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 12965 del 22.06.2016, e Cass. Sez. I Civ., sentenza n. 22270 del 03.11.2016).
Il Giudice, in particolare, evidenziava l’inopportunità di confrontare il T.E.G. del singolo contratto, individuato sulla base di criteri diversi da quelli contenuti nelle indicazioni della Banca d’Italia e tenendo conto anche degli interessi moratori, con il tasso soglia che viene invece determinato sulla scorta delle indicazioni della Banca d’Italia, e quindi senza computare gli interessi moratori, confronto dal cui esito dipende la valutazione dell’usurarietà o meno delle clausole del contratto di mutuo.
Invero, ad avviso del Giudicante, le risultanze di un confronto tra dati numerici eterogenei, in quanto ottenuti attraverso differenti metodologie di calcolo, porterebbe necessariamente a risultati falsati.
Maggiormente attendibile sarebbe il confronto, e la conseguente valutazione in punto di usurarietà, ove il T.E.G. del contratto di mutuo concluso dagli attori venisse comparato con il tasso soglia maggiorato di 2,1 punti percentuali, conformemente a quanto indicato dalla Banca d’Italia nella circolare del 03.07.2013.
Il Tribunale, esclusa, nel caso di specie, l’usurarietà del contratto, anche alla luce delle risultanze della consulenza espletata, rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia i seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LA SOGLIA MORA VA CALCOLATA OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEI TEGM DI 2,1%
L’EVENTUALE NULLITÀ DEGLI INTERESSI DI MORA NON INFICIA LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 11.01.2017 | n.14
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON POSSONO ESSERE VERIFICATI CON IL TEGM DEI CORRISPETTIVI
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO ATTESA LA OMESSA RILEVAZIONE DEL LIMITE DI LEGGE CD. TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi | 29.11.2016 | n.1354
USURA: INDEBITA L’OPERAZIONE DI SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI
PER GLI INTERESSI DI MORA LA SOGLIA VA CALCOLATA CON LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI PERCENTUALI DEI T.E.G.M.
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 19.10.2016 |
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