Segnalata da Alba Basile di Milano
Sostenere la tesi dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, finirebbe per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento, remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Dott. Bruno Conca, con l’ordinanza del 28.03.2016.
Nella fattispecie considerata, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca lamentando l’usurarietà del contratto di mutuo fondiario stipulato con l’Istituto di credito, con specifico riguardo alla commissione di estinzione anticipata del rapporto e chiedendo l’applicazione della sanzione di cui all’art. 1815, co. 2, c.c..
Il Tribunale di Torino, in primo luogo, escludeva la cumulabilità, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, di interessi corrispettivi e penale, attesa la loro diversa natura e funzione: gli interessi corrispettivi, infatti, attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce, di contro, un elemento accidentale del negozio, essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito.
In secondo luogo, rilevato che, nello specifico, non era stata mai richiesta l’estinzione anticipata del contratto e che, dunque, non era mai stata applicata alcuna penale di estinzione anticipata del rapporto, rigettava il ricorso, condannando il mutuatario al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO È RILEVANTE SOLO SE EFFETTIVAMENTE APPLICATA
PER IL PRINCIPIO DELL’EFFETTIVITÀ DEI C.D. ONERI EVENTUALI NON È SUFFICIENTE LA SOLA PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA NEL CONTRATTO
Ordinanza | Tribunale di Pordenone, Dott. Francesco Petrucco Toffolo | 23.05.2016 |
USURA: PENALE PER INADEMPIMENTO IRRILEVANTE AI FINI DEL RAFFRONTO AL TASSO SOGLIA
SI TRATTA DI UNA VOCE DISOMOGENEA RISPETTO A QUELLE RILEVANTI EX LEGE 108/96
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
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