Ai fini dell’accertamento dell’usura, è inammissibile la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio: si tratta di tassi dovuti in via alternativa tra loro in quanto gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere, mentre l’interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi del presupposto della sua applicazione.
Non ha senso confrontare la mora con il tasso soglia in quanto il tasso di mora costituisce un tasso semplice, riferito alla rata e/o al capitale scaduto, mentre quello che, al momento pattizio, semmai, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato.
La previsione di un tasso di mora debordante la soglia non implica necessariamente una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito non deborda la soglia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, Dott.ssa Elena Rossi, con la sentenza dell’11.02.2016.
Nella fattispecie considerata, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca, lamentando l’applicazione di interessi usurari nel contratto di mutuo fondiario stipulato con l’Istituto di credito e chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito per interessi e spese.
La Banca si costituiva in giudizio ed evidenziava l’infondatezza ed erroneità degli assunti attorei di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Treviso osservava che parte attrice aveva malamente interpretato la sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013 la quale, lungi dall’affermare il principio della cumulabilità tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica della disciplina antiusura, si era limitata a specificare che anche gli interessi di mora devono soggiacere alla verifica della L. n. 108/1996.
Il Giudice adito rilevava che, nel caso di specie, i tassi singolarmente considerati erano notevolmente inferiori alla soglia stabilita nel periodo di riferimento e specificava che non è corretto dedurre l’usurarietà del tasso moratorio limitandosi a confrontarlo con il tasso soglia determinato per gli interessi corrispettivi, atteso che il tasso di mora costituisce un tasso semplice riferito alla rata e/o al capitale scaduto e che è il tasso effettivo annuo del credito erogato che va rapportato alla soglia.
Infine, in ordine alla pattuizione con cui era stata prevista la possibilità per il mutuatario di recedere anticipatamente dal contratto, evidenziava che la commissione di estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo ad un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, ed a prescindere da un inadempimento.
Tale voce di costo costituisce una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell’istituto di credito per l’esercizio del potere di recesso, e non costituisce un interesse che il cliente paga o un costo collegato all’erogazione del credito.
La multa penitenziale non rappresenta una penale in quanto l’atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente, che esercita un suo diritto.
Per quanto suesposto, il Tribunale di Treviso rigettava la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON SI PUÒ ADDIZIONARE IL TASSO MORATORIO AL TASSO CORRISPETTIVO
DETTI TASSI SONO DOVUTI IN VIA ALTERNATIVA TRA LORO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Marcello Sinisi | 20.06.2016 | n.939
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O “TASSO CREATIVO”
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO VA FATTA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro | 26.02.2016 | n.152
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