ISSN 2385-1376
Testo massima
La legge n.108/1996 ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina un caso di usura. I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d’Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Dal 14 maggio 2011 il limite è pari al tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4, cui si aggiungono quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. In precedenza la soglia era pari al tasso medio aumentato del 50 per cento.
Con le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, la Banca d’Italia nell’agosto 2009 individua quali sono le voci di cui tener conto nel calcolo TEG e quelle che sono escluse.
In tema di usura è dibattuto se gli interessi di mora rientrino o meno nelle voci da includere nel calcolo del TEG e se, quindi, gli stessi vadano considerati o meno per la definizione del tasso usurario ex legge n.108/1996.
La Banca d’Italia, con la Comunicazione del 3 luglio 2013, ha reso chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura affermando chiaramente l’esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG.
L’organo di Vigilanza ha fornito le seguenti precisazioni :
1). i TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, ma gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG;
2). anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura;
3). le valutazioni, sotto l’aspetto civile e penale, per quanto ovvio, sono rimesse all’Autorità Giudiziaria.
In particolare con tale Comunicazione è stato evidenziato che, premettendo che i TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG.
Al punto 4, la comunicazione motiva tale esclusione sul presupposto che gli interessi di mora “non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente” e che “l’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo“.
L’Autorità di Vigilanza, ha argomentato tale esclusione, precisando che “gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che «i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento»“.
La parte finale del punto 4 della Comunicazione, poi, prevede che “in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui «la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali». In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)”.
Va, però, rilevato che viene precisato, sia in apertura, al punto 2 che “la verifica dell’usurarietà dei tassi applicati a singoli contratti e le conseguenti valutazioni, sotto l’aspetto civile e penale, sono rimesse all’Autorità giudiziaria“, che in chiusura al punto 5, che le Istruzioni della Banca d’Italia “possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni. Considerazioni analoghe valgono per le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), assunte secondo diritto e in piena autonomia rispetto alla Banca d’Italia”.
Come evidenziato in apertura, è palese il contrasto di posizioni tra la giurisprudenza di legittimità e la Autorità di Vigilanza relativamente alla inclusione o meno nel calcolo del TEG degli interessi moratori contrasto sussistente anche in ordine alle commissioni di massimo scoperto – con il conseguente interrogativo se, sul piano normativo, possono le rilevazioni trimestrali discostarsi da un consolidato e costante orientamento dell’autorità giudiziaria.
Ciò anche in considerazione della precisazione da parte della Banca d’Italia secondo cui la verifica e le conseguenti valutazioni dell’usurarietà dei tassi, sotto l’aspetto civile e penale, sono rimesse all’Autorità giudiziaria.
In proposito, si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.350, del 9 gennaio 2013 che ha espresso il principio secondo cui al fine del riscontro di eventuale usurarietà dei tassi preveduti in un contratto di mutuo debbono essere computati anche gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti.
Tale pronuncia, conforme ad un orientamento ormai consolidato del Supremo Collegio, afferma un principio recepito, in effetti, dalle seguenti pronunce:
Cass. 22.4.2000, n.5286: “non v’è ragione per escludere l’applicazione [della nuova normativa] anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia“;
Cass. 4.4.2003, n.5324: “il tasso-soglia di cui alla
legge n. 108/1996 riguarda anche gli interessi moratori“;
Cass. 11.1.2013, n.602 e n.603: “al di sopra dei tassi soglia gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari”.
Altre sentenze danno, poi, per presupposto l’indirizzo in discorso della ricomprensione degli interessi moratori nel calcolo usurario, incentrate sulla questione del diritto transitorio circa l’applicazione della legge del 1996 a contratti stipulati in tempi anteriori, che viene esclusa da tali pronunce pure per gli effetti degli stessi di produzione successiva alla vigenza della detta legge, ai sensi del citato art. 1 decreto legge n.394/2000 (ex plurimis Cass. 26.6.2001, n.8742; Cass., 13.12.2002, n.17813; Cass., 22.7.2005, n.15497; Cass. 13.5.2010, n.11632; Cass. 22.4.2010, n.9532).
La sentenza della Corte di Cassazione n.350, rispetto ai precedenti emessi, è ancor più rilevante in quanto ha ad oggetto una fattispecie concreta che per intero si è sviluppata sotto la vigenza della legge n.108/1996.
In tale contrasto, quindi, sembrerebbe non potersi non concludere che nell’interpretare le leggi le Autorità Amministrative, anche se di rilevanza come la Banca d’Italia, hanno una posizione subalterna rispetto all’Autorità Giudiziaria.
E’ appena il caso di evidenziare che il nostro ordinamento affida la funzione nomofilattica alla Corte di Cassazione per cui le rilevazioni trimestrali dell’usura dovrebbero conformarsi agli orientamenti espressi in modo consolidato dalla stessa.
D’altro canto, nell’ambito della normativa sull’usura al Ministero dell’Economia e alla Banca d’Italia non risulta, quanto alle rilevazioni trimestrali, affidato nessun potere secondario di specificazione dei precetti primari di legge.
Ad ogni modo, pur volendo mettere da parte tale problematica, il contesto della Comunicazione del 3 luglio 2013 diretto a diramare il precetto secondo cui gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo ai fini della verifica del rispetto della soglia dell’usura, non permette, quindi, di comprendere se gli interessi di mora rientrino nel calcolo del TEG allorchè si verifichi in concreto l’inadempimento del debitore oppure non vi rientrino mai.
Tale difficoltà discende dalla combinazione della formula secondo cui da un lato “gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG” e dall’altro l’ulteriore affermazione della COMUNICAZIONE, per cui “in ogni caso anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”.
In ordine alla interpretazione del contesto della Comunicazione della Banca d’Italia, se si segue la prima ipotesi, secondo cui gli interessi di mora rientrano nel calcolo del TEG solo nel caso di concreto inadempimento del debitore, è evidente che per gli interessi moratori si può fare a meno di apposite rilevazioni trimestrali, perché questa è la linea imposta dal sistema forgiato dalla legge anti-usura del ’96.
A tal fine non si può ritenere di surrogare le rilevazioni con l’indicazione standard del 2,1%, suggerita con la Comunicazione, tanto più che tale percentuale standard esce da un’indagine di mero «campione» e risalente addirittura al 2002.
Diverse sono le conseguenze nel caso in cui gli interessi moratori, ai fini dell’usura, vengono considerati come fini a se stessi e non rientrano mai nel calcolo del TEG.
In questa prospettiva, in effetti, non vi è necessità normativa di una specifica rilevazione trimestrale degli interessi moratori ma si pone la questione se in caso di usura si debba fare riferimento alla struttura rimediale disposta dall’art.1384 cc (riduzione a equità della penale eccessiva) o, per contro, a quella stabilita dall’art.1815, comma 2 (radicale eliminazione dell’interesse moratorio che sia stimato usurario); ovvero ancora a una linea composta da entrambe (a seconda della diversa misura di eccessività).
In proposito la giurisprudenza del SC, con le decisioni richiamate dell’11 gennaio 2013, n.602 e n.603, di pochi giorni successive a quella pure innanzi richiamata n.350, ha ribadito, confermando una precedente pronuncia di legittimità n.5324 del 2003, il principio secondo cui gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari e dunque automaticamente sostituiti – anche ai sensi dell’art.1419 cc, comma 2 e art.1339 cc, circa l’inserzione automatica di clausole – in relazione ai diversi periodi dai tassi soglia.
Tale orientamento della Cassazione fa specialmente perno sulla norma dell’art.1, comma 1, d.l. n.394/2000, “ai fini dell’applicazione dell’art.644 cp e dell’art.1815, comma 2, cc si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” secondo un argomento introdotto dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 14 febbraio 2002 n.29.
La Corte delle leggi, infatti, nel 2002, ha cercato di porre ordine e chiarezza nell’annosa vicenda dei mutui usurari accesi prima dell’entrata in vigore della legge sulla riforma del reato di usura n. 108/96, sostituendo, all’impostazione tradizionale del reato dove il bene giuridico protetto era individuato nella tutela del soggetto passivo, un sistema oggettivo, che prescinde da situazioni di indigenza e da condotte volte all’approfittamento dello stato di bisogno, per cui per poter integrare gli estremi dell’art. 644 cp è sufficiente che l’interesse pattuito tra le parti sia superiore al tasso soglia determinato in sede amministrativa con periodicità trimestrale.
Solo in tale ultimo caso di tasso contrattualmente pattuito superiore alla soglia dell’usura è prevista la sanzione di cui all’art.1815, comma 2 di radicale eliminazione dell’interesse moratorio applicato in quanto la pattuizione è contra legem (cd. usura originaria) avendo rilevanza il momento in cui essi sono promessi, mentre in ipotesi in cui il tasso contrattualmente pattuito, inizialmente lecito, sia divenuto successivamente usuraio, (cd. usura sopravvenuta) si deve solo ed esclusivamente procedere alla esclusione della quota eccedente il superamento del tasso soglia.
In merito alla distinzione tra l’usura originaria e l’usura sopravvenuta si potrà consultare anche precedente pubblicazione dal titolo USURA BANCARIA: semplici concetti in merito al fenomeno dell’USURA
Testo del provvedimento
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