In tema di azione di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebito, ai fini della verifica della soglia dell’usura, è onere del correntista allegare e provare il diverso tasso realmente applicato allo svolgimento del contratto di mutuo rispetto a quello pattuito in contratto, ciò anche attraverso le quietanze di pagamento delle rate corrisposte dall’attore.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Foggia, G.O.T. Ermelinda Inchingolo, con la sentenza n. 1503 del 29 maggio 2023, che ha rigettato la domanda di accertamento e di ripetizione di indebito proposta dal correntista nei confronti della banca atteso che non risultavano versate in atti le quietanze di pagamento delle rate corrisposte dall’attore.
Specificamente, il correntista esperiva nei confronti della suddetta Banca azione di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito, nonché azione di accertamento della responsabilità contrattuale con richiesta di condanna della convenuta al risarcimento della somma pari a euro 25.000,00, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda, parte attrice allegava l’applicazione di interessi debitori eccedenti il tasso soglia usura, nonché l’applicazione nel piano di ammortamento di un tasso di interesse differente da quello indicato nel contratto.
Il Tribunale, non ritenendo assolto l’onere probatorio volto alla verifica del tasso effettivamente applicato durante lo svolgimento del rapporto, ha rigettato le domande e condannato l’attore alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ONERE PROVA: IL CLIENTE CHE AGISCE DEVE FORNIRE LA PROVA DEI FATTI A FONDAMENTO DELLA SUA PRETESA
OCCORRE INDICARE LE VOCI INDEBITAMENTE COMPUTATE DALLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona | 22.10.2021 | n.858
LA DOMANDA È INAMMISSIBILE NELL’IPOTESI DI PERDURANTE APERTURA DEL CONTO
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
INDEBITO: L’ONERE PROBATORIO È A CARICO DEL CORRENTISTA CHE AGISCE PER LA RIPETIZIONE
ALLA CARENZA NON PUÒ SUPPLIRSI CON L’ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 CPC
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Aponte | 09.05.2022 | n.1055
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