In tema di onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 1697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.
La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c. da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, ragion per cui l’onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l’applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti appena citati.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia, con la sentenza n. 8955 dell’8 giugno 2022.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori avevano convenuto in giudizio la Banca al fine di accertare e dichiarare per i motivi e le ragioni in narrativa l’illegittimità e/o l’invalidità e/o la nullità e/o l’inefficacia delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle spese, delle clausole che violavano la disciplina introdotta con la L. 1996/108 in riferimento al contratto di mutuo sottoscritto dalle parti.
Applicato il principio menzionato, il Tribunale romano ha evidenziato che gli attori non avevano prodotto i Decreti Ministeriali di riferimento ai fini del calcolo dell’usura.
Pertanto, la domanda proposta dagli attori è stata respinta in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con condanna alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NO AL CUMULO TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
I PRIMI REMUNERANO LA SOMMA MUTUATA, I SECONDI RISARCISCONO IL DANNO DA RITARDO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Aldo Aratro | 21.09.2021 | n.7632
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI È DEL TUTTO ERRATA
IL PRIMO TASSO È RIFERITO ALL’INTERO CAPITALE DI CREDITO MENTRE IL SECONDO È RIFERITO ALLA RATA E/O AL CAPITALE SCADUTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143
USURA: INAMMISSIBILE IL CUMULO TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
SONO ONTOLOGICAMENTE E FUNZIONALMENTE DIVERSI
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco | 09.06.2021 | n.504
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