Al fine di individuare la soglia degli interessi moratori, prendendo come esempio i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, la formula da seguire è (5/4 T.e.g.m. + 4) + (5/4 X 1,9) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della legge n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e d.m. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori. La formula può essere sinteticamente espressa (T.e.g.m. + 1,9) X 1,25 + 4. Analogamente può essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing e agli altri prestiti.
Non è corretto parametrare il tasso soglia degli interessi moratori al tasso soglia degli interessi corrispettivi senza applicare lo spread per la mora.
Questi i principi ripresi dal Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, con la sentenza n. 6927 pubblicata il 4 novembre 2020.
L’Organo giudicante, in una controversia fra una società e una banca, con cui la prima chiedeva di accertare la nullità parziale del contratto di leasing a causa del superamento del tasso soglia usura, ha preso spunto dall’ultimo arresto in tema di usura della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020), per chiarire le modalità di calcolo del tasso soglia usura applicabile alla pattuizione degli interessi di mora. La particolarità del caso di specie è che entrambe le parti in causa hanno citato questo precedente nelle rispettive memorie, a dimostrazione di una “poca chiarezza” del dictum delle Sezioni Unite, sul quale questa Rivista si è soffermata.
Secondo il Tribunale di Milano, è stata riconosciuta una più compiuta tutela al debitore e si è fatto richiamo al principio di simmetria che può essere rispettato e soddisfatto “mediante il ricorso a criteri oggettivi e statistici contenuti nella rilevazione ministeriale ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”.
La Suprema Corte nell’individuare il limite per gli interessi moratori precisa che negli anni più recenti “i decreti ministeriali prevedono uno spread tra il T.e.g.m. e la misura del tasso soglia usurario, determinato con la predetta maggiorazione (aumento di un quarto dei tassi medi, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali: art. 2 comma 2, d.m., attuando l’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996).
Facendo applicazione al caso in esame della formula elaborata dalla Corte di Cassazione per verificare se nel contratto di leasing stipulato dalle parti sia stata pattuita una clausola di interessi moratori usuraria, il Giudice ha escluso che al momento della pattuizione il tasso di mora avesse carattere usurario, essendo inferiore sia al tasso soglia calcolato secondo la formula elaborata dalle Sezioni Unite.
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