ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini del verificarsi dell’usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dai Decreti Ministeriali.
La verifica dell’usurarietà degli interessi di mora va effettuata sulla singola rata e non sull’intero finanziamento.
In ipotesi di usurarietà degli interessi di mora è sempre salvo quanto corrisposto a titolo di interesse corrispettivo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cremona, in persona del Giudice dott. Giulio Borrella, che con ordinanza del 30.10.2014 effettua un’attenta analisi delle problematiche inerenti all’usura bancaria, soffermandosi sulla questione relativa all’inserimento o meno del tasso di mora – singolarmente considerato – nel tasso effettivo da raffrontare al tasso soglia.
Tale considerazione si fonda sul presupposto che gli interessi moratori sono assolutamente differenti da quelli corrispettivi, non costituendo un costo del finanziamento. Invero, l’art.644 cp al primo comma, prevede testualmente: “chiunque
.si fa dare o promettere
.in corrispettivo di una prestazione di danaro
” laddove in nessun caso gli interessi di mora possono considerarsi un corrispettivo del mutuo, non costituendo un costo economico del finanziamento, essendo destinati per lo più a rimanere dormienti e inapplicati, in caso di svolgimento fisiologico del rapporto.
Gli interessi di mora costituiscono dunque una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all’istituto di credito dall’eventuale inadempimento del mutuatario, svolgendo una funzione deterrente dell’inadempimento stesso, e hanno perciò natura di clausola penale, soggetta alla disciplina dell’art. 1384 c.c. (riduzione della penale), ed eventualmente dell’art.33, secondo comma, lett. F) D.lgs 206/2005 (codice del consumo).
Punto di partenza della lodevole e peraltro ben argomentata pronuncia del Giudice cremonese, è dato dall’obiter dictum della Corte Costituzionale (29/2002) ripreso da ultimo dalla più recente Cassazione (350/2013) secondo cui “il riferimento, contenuto nel D.L. 394/2000 art. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile l’assunto, del resto già fatto proprio dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori“
Pur tuttavia, osserva il Giudicante come, a ben evidenziare, le dette pronunce nulla hanno evidenziato in merito alle seguenti circostanze: 1).modalità di calcolo e 2). conseguenze in merito all’eventuale superamento del tasso soglia per effetto dell’applicazione degli interessi moratori.
1).SULLE MODALITÀ DI CALCOLO
Richiamando due diversi e opposti orientamenti giurisprudenziali il Giudice aderisce all’orientamento di merito ormai consolidato per il quale interessi corrispettivi e moratori non vanno tra loro sommati.
Sul punto risulta opportuno rievocare i chiarimenti resi dalla Banca d’Italia, con nota del 03.07.2013, dove è stato ben precisato che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) non hanno mai tenuto conto degli interessi di mora se non a fini meramente statistici e conoscitivi, tanto in considerazione delle seguenti circostanze:
– i tassi soglia non sono determinati dalla Banca d’Italia, ma sono il risultato di un’operazione di moltiplicazione in base a regole stabilite dalla legge sulla base dei “TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI” di sistema (TEGM).
– I TEGM esprimono una rilevazione statistica della Banca d’Italia sui prezzi medi praticati dalle banche e sono resi noti trimestralmente da decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
– la rilevazione degli interessi moratori non è inserita nel calcolo del TEGM
Del resto la detta esclusione, precisa il Giudice Cremonese, risponde ad un’esigenza di tutela del cliente in quanto, laddove i tassi di mora fossero conteggiati nel TEGM si avrebbe un innalzamento di quest’ultimo che consentirebbe alle banche un considerevolissimo aumento degli interessi corrispettivi e dunque un aumento del costo del finanziamento, a totale svantaggio dei mutuatari.
Da tanto consegue che se il TAEG (applicato al cliente e eventualmente comprensivo degli interessi di mora), vada raffrontato al TEGM (non comprensivo degli interessi moratori) si avrebbe un confronto tra due grandezze disomogenee, per le quali occorre procedere ad un nuovo calcolo.
Tale considerazione porta ad escludere che la verifica del rispetto della normativa antiusura debba avvenire sulla scorta di un UNICO CONTEGGIO.
Inoltre, la Banca d’Italia ha provveduto ad effettuare una rilevazione degli interessi di mora individuando, a fini statistici, quale parametro di riferimento, a far data dal 2002, la misura del 2,1% da aggiungersi, secondo il Tribunale Cremonese, al tasso soglia.
Per tali ragioni ai fini dell’usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca di Italia.
Questo è il calcolo correttamente effettuato dal Giudice nell’ordinanza in oggetto.
Del resto, su ogni singolo decreto trimestrale di rilevazione dei tassi usurari è ben precisato che: “nell’anno 2002 la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente“
La verifica dell’usurarietà del tasso di mora andrà effettuato, inoltre, sulla singola rata e non sull’intero finanziamento.
Da tanto consegue che la sanzione dell’art.1815, secondo comma, cc, in caso di interessi di mora usurari, dovrà applicarsi non all’intero finanziamento ma alla singola rata, nel senso che ne sarà dovuta la sola quota capitale.
2). SULLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL’EVENTUALE SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA RELATIVAMENTE AGLI INTERESSI MORATORI
Gli interessi di mora sono relativi ad una fase patologica del finanziamento e non a quella fisiologica e possono restare “dormienti” per l’intera durata del rapporto ove non si verifichi l’inadempimento.
La circostanza che i detti interessi entrino in gioco successivamente allo svolgimento parziale del rapporto, non può avere riflessi sulla parte del finanziamento, che si era regolarmente svolta.
Tanto premesso il Giudice ha ritenuto che nel caso di mora usuraria la sanzione dovrà si essere quella dell’art.1815 secondo comma cc ma applicata alle sole rate scadute ed impagate fatto salvo quanto già corrisposto durante la fase di svolgimento fisiologico del rapporto
In altri termini, l’accertamento dell’usura dell’interesse moratorio non potrà mai essere riferito al finanziamento complessivamente considerato, ma alla quota capitale della singola rata scaduta (impagata).
Per cui, in caso di applicazione in interessi di mora usurari, operando un semplice sillogismo si avrà la seguente equazione:
interesse di mora usurario ? salvezza degli interessi corrispettivi ed oneri pagati con le rate adempiute.
In conclusione, dunque, proprio il fatto che gli interessi di mora entrino in gioco solo in caso di svolgimento patologico del rapporto fa sì che non abbia senso applicare l’art. 1815 co. II c.c. anche alla parte del rapporto che si è svolta in modo fisiologico, ossia sulle rate già adempiute.
IL COMMENTO
Finalmente un Tribunale coraggioso e competente che affronta a tutto tondo la spinosa questione degli interessi moratori, esprimendo in modo logico e ben argomentato i principi che sottendono all’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie in correlazione alla normativa antiusura.
Effettivamente è particolarmente difficile per un Giudice potersi pronunziare sulla materia in assoluta libertà senza tener conto dei precedenti di legittimità che per un verso possono creare un condizionamento.
Tuttavia il Giudice ha operato una sottile e dotta critica costruttiva ai precedenti giurisprudenziali, riuscendo a scalfire la validità dei ragionamenti sottesi, con una congrua motivazione logica, frutto di un lavoro di approfondimento della materia e di studi specialistici.
È da premettere che in merito all’annosa questione dibattuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito relativa agli interessi moratori deve rilevarsi che la Corte di Cassazione è stata piuttosto avara nella motivazione, non avendo mai approfondito la tematica ed essendosi rimessa all’obiter dictum della Corte Costituzionale (29/2002).
Si riportano, le massime delle citate pronunce:
Corte di Cassazione del
22/04/2000 n.5286
Non v’é ragione per escluderne
l’applicabilità anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di
corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga accedenti lo stesso
tasso soglia:
va rilevato, infatti, che la
legge n. 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini
dell’accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione
dell’art. 1, 3^ comma, ha valore assoluto in tal senso)
|
Corte costituzionale 25 febbraio 2002 n.29
Rende plausibile senza necessità di specifica motivazione
l’assunto, del resto fatto proprio dal giudice di legittimità, secondo cui il
tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori.
|
Corte di Cassazione del
20/04/2002 n.5324
Per quanto concerne, poi, l’eccezione di incostituzionalità dell’art.
644 c.p. come sostituito dall’art. 1 L. n. 108 del 1996 ove interpretato nel
senso di riguardare solo i tassi corrispettivi e non quelli moratori, è agevole rilevarne
l’irrilevanza e/o la manifesta infondatezza, osservando: che secondo le supreme magistrature, il
tasso – soglia di cui alla citata legge n. 108/1996 riguarda anche gli
interessi moratori (Cass. 17 novembre 2000, n. 14899 e Corte Cost. 25
febbraio 2002, n. 29) ma, nella specie, siffatta normativa non trova
applicazione, trattandosi di tassi convenuti prima della data della sua
entrata in vigore mentre, d’altro canto, a tale data il rapporto si era
completamente esaurito
|
Corte di Cassazione del
9/01/2013 n.350
La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso
usurario perchè dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte
ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in
raffronto con il tasso soglia
senza tenere conto della maggiorazione
di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini
dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si
intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque
titolo, quindi anche a titolo di
interessi moratori.
|
In estrema sintesi le dette decisioni hanno precisato quanto segue:
Corte di Cassazione 22/04/00
n. 5286
La legge n. 108 del
1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell’accertamento dell’usura
|
Corte
costituzionale 25 febbraio 2002 n.29
È plausibile che il
tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori
|
Corte di Cassazione 4/04/03
n.5324
Il tasso – soglia di
cui alla citata legge n. 108/1996 riguarda anche gli interessi moratori
|
Corte di Cassazione 9/01/13 n. 350
Si intendono usurari
pattuiti anche a titolo di interessi moratori
|
Orbene è evidente come nessuna delle summenzionate pronunce abbia analizzato in forma concreta e compiuta la problematica dell’usura superando tutte le obiezioni alla raffrontabilità del tasso di mora alle soglie di usura, che possono essere così sintetizzate:
1).diversa funzione e natura che li rendono tra loro incompatibili
2).gli interessi moratori sono solo EVENTUALI e quindi non sono computabili nel calcolo del TEG
3).le istruzioni della Banca d’Italia, escludono i tassi di mora dagli elementi rilevanti ai fini del TEG
4).l’espressione “si intendono usurari” fa riferimento alle “remunerazioni“, concetto nel quale non rientrano gli interessi moratori;
5).in nessun caso gli interessi di mora possono considerarsi un corrispettivo del finanziamento.
La decisione del tribunale di Cremona si differenza da tutte le altre per aver avuto il coraggio di evidenziare le incongruenze logiche del panorama giurisprudenziale, indicando poi le regole da applicare in ottemperanza a tali decisioni per cui:
SOGLIA DI USURA DEGLI INTERESSI DI MORA
Formula: TASSO SOGLIA + 2,1% (rilevazione statistica media delle maggiorazioni di mora)
Parametro di calcolo: singola rata impagata e non intero finanziamento
CONSEGUENZE SANZIONATORIE
Applicabilità della sanzione ex art.1815, secondo comma, cc, alle sole rate scadute ed impagate.
Salvezza degli interessi corrispettivi regolarmente pagati con le rate già adempiute.
È però da considerare che l’usurarietà dell’interesse di mora dovrebbe sterilizzare la sola pattuizione di tale clausola lasciando aperta la possibilità di applicare il criterio di omogeneità degli interessi previsto dall’art.1224 cc, il quale stabilisce che se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Testo del provvedimento
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2014-10-30,
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Art.1384 cc; art. 1815 secondo comma cc,
dott. Giulio Borrella,
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interessi moratori,
modalità di calcolo,
superamento,
tasso soglia,
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