Segnalata dalla Prof.ssa Rosanna Pagliuca con nota di accompagnamento
Presenta duplice fallacia, logica e giuridica, la tesi di un mutuatario che eccepisca l’usurarietà dei tassi pattuiti in un contratto di mutuo sommando il tasso previsto per gli interessi corrispettivi ed il tasso previsto per gli interessi moratori, stante la diversa natura degli stessi, rispettivamente, remuneratoria e sanzionatoria.
L’ammortamento alla francese, di per sé, non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema di ammortamento all’italiana.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Raffaella Dimatteo con sentenza n.3575 del 06/12/2016.
Con atto di citazione il cliente chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della clausola, inserita in un mutuo ipotecario che prevedeva determinati interessi, e di condannare la convenuta a restituire quanto indebitamente riscosso a titolo di interessi usurari oltre che a risarcirla di tutte le spese sostenute per far accertare le proprie ragioni.
Il mutuatario, più in particolare, sosteneva che il contratto fosse da ritenersi usurario e deduceva altresì l’effetto anatocistico derivante dall’ammortamento alla francese pattuito quale metodo di elaborazione del piano rateale di restituzione della somma mutuata.
Si costituiva in giudizio il mutuante che chiedeva di rigettare le domande attoree.
Per il Tribunale di Bergamo, dal raffronto dei tassi, emerge con evidenza che il tasso soglia non è stato superato, e non merita di essere condivisa la prospettiva difensiva attorea che pretende di determinare il tasso applicato sommando il tasso previsto per gli interessi corrispettivi e il tasso previsto per gli interessi moratori, poiché viziata da duplice fallacia, logica e giuridica.
La prima attiene, ha specificato il giudice, all’individuazione del TEG, atteso che gli attori computano anche il tasso moratorio che non attiene al costo del credito, ma rappresenta una eventuale liquidazione forfetaria del danno per il caso di inadempimento.
L’altra fallacia, a parere del Tribunale, consegue da una interpretazione errata della sentenza della Corte di Cassazione n.350/2013, cui la stessa attrice si richiama che, come ampiamente e diffusamente chiarito dalla giurisprudenza di merito, non ha mai inteso legittimare un calcolo di tal sorta.
La sommatoria prospettata da parte attrice, in definitiva, è per il Giudice operazione tutt’altro che giuridicamente corretta stante la diversa natura degli interessi corrispettivi rispetto agli interessi moratori, rispettivamente, remuneratoria e sanzionatoria.
Quanto al piano di ammortamento pattuito, il Tribunale ha evidenziato che l’ammortamento alla francese, di per sé, non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema di ammortamento all’italiana; la differenza che viene rilevata tra i due piani è dovuta al fatto che il cliente all’inizio del piano paga rate di misura inferiore e quindi, in altri termini, beneficia di un ulteriore differimento parziale degli esborsi.
Sulla base dei suddetti principi il Tribunale di Bergamo ha rigettato le domande attoree.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: NON CUMULABILI TASSO DI MORA E TASSO CORRISPETTIVO
IL CLIENTE DEVE DEDURRE IN MODO SPECIFICO L’AVVENUTO SUPERAMENTO DELLO SPECIFICO TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 10.11.2016 | n.21199
USURA: INDEBITA L’OPERAZIONE DI SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI
PER GLI INTERESSI DI MORA LA SOGLIA VA CALCOLATA CON LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI PERCENTUALI DEI T.E.G.M.
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 19.10.2016 |
VI È DIVERSITÀ ONTOLOGICA E FUNZIONALE TRA LE DUE CATEGORIE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Anna Rombolà | 10.10.2016 |
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