ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la Cassazione ha affermato un simile principio con la nota sentenza n. 350/2013.
Il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al cliente e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, con l’ordinanza del 28.10.2014 con la quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stata dichiarata la provvisoria esecuzione dello stesso, emesso a favore di una banca.
Nella specie, gli opponenti lamentavano il superamento dei tassi soglia antiusura nell’applicazione degli interessi praticati dalla banca, sostenendo che il tasso degli interessi di mora dovesse sommarsi a quello degli interessi corrispettivi nel calcolo del TEG.
Il Giudice, in relazione al dedotto superamento del tasso soglia, ha rilevato uniformandosi ad un consolidato orientamento di merito che in tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la Cassazione ha affermato un simile principio con la nota sentenza n. 350/2013 (cfr. Trib. Roma, 16.09.14; Trib. Napoli, 15.9.14; Trib. Torino, 10.6.14).
Ed invero la sentenza della Cassazione da ultimo richiamata conferma che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente.
In altri termini le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 350/2013 non potevano condurre alla interpretazione invocata dagli opponenti secondo cui la valutazione del superamento del tasso soglia debba essere condotta addizionando il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e quello per gli interessi monitori.
A tale riguardo, giova richiamare il passaggio della sentenza predetta in cui la Corte di Cassazione ha precisato che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo dì interessi moratori“, così richiamando anche Corte Costituzionale sent. n. 29 del 25.2.2002.
Sicché, facendone applicazione nella fattispecie concreta, i giudici di legittimità hanno confermato che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in. ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia aver espresso il principio ritenuto dagli opponenti, ossia che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale remuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamente.
Sostiene il Giudice napoletano che “nel calcolo finalizzato alla verifica del superamento del tasso soglia, il tasso degli interessi corrispettivi va sommato alla maggiorazione (c.d. spread) prevista per la determinazione del tasso moratorio; e non al tasso moratorio stesso“.
Il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l’art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto, alla luce dei dati positivi e della loro ratio la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile.
In considerazione dei rilievi testè evidenziati, il Tribunale ha concesso ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca.
IL COMMENTO
Si rafforza, ancora una volta, l’orientamento giurisprudenziale che ha evidenziato l’erroneità del criterio del mero cumulo matematico degli interessi moratori con quelli compensativi.
All’indomani della nota sentenza 350/13 si era, infatti, sviluppato un “filone” di azioni nei confronti degli istituti di credito sull’erroneo presupposto che gli Ermellini avessero stabilito l’additività dei due saggi d’interesse.
In realtà, è emersa simili astratte operazioni aritmetiche devono ritenersi errate ed antigiuridiche anche in base al rilievo che la Cassazione si è limitata a dare applicazione al dato letterale degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., come autenticamente interpretati dall’art. 1 del D.L.394/00 “interpretazione autentica della L.108/96 contenente disposizioni in materia di usura” convertito in L. 24/2001 senza oltremodo argomentare sui criteri né sugli effetti della eventuale usurarietà dei moratori.
Per approfondimenti, si segnalano le altre decisioni pubblicate in materia su questa rivista:
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