Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura, così come previsto dalla L. 108/96, la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata -in tutto o in parte- in ritardo; pertanto, una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all’entità dell’intero credito.
E’ privo di fondamento il calcolo effettuato per determinare il TEMO in quanto è errato rapportare la somma applicata a titolo di mora per un determinato periodo alla quota di solo capitale del rateo, in quanto il tasso di mora non si applica sul solo capitale preso in prestito ma su ogni somma pagata in ritardo, comprensiva di capitale ed interessi convenzionali.
La mancata indicazione dell’indice ISC non rileva ai fini della violazione dell’art. 117 TUB laddove nel contratto siano stati espressamente pattuiti il tasso di interesse e il tasso di mora, nonché le ulteriori voci di costo collegate al finanziamento, potendo un’eventuale mancanza influire unicamente sulla valutazione del rispetto degli obblighi di informazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Viola Nobili con la sentenza n. 1181 del 07.11.2017.
Nella fattispecie in disamina, dei mutuatari convenivano in giudizio l’Istituto di Credito mutuante chiedendo l’accertamento del superamento del tasso soglia usura in conseguenza della pattuizione di tassi superiori alla soglia ex l. 108/1996 per effetto della sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, nonché dell’applicazione al rapporto di interessi di natura anatocistica, deducendo, in subordine, l’omessa indicazione del TAEG chiedendo l’applicazione della sanzione di cui all’ art 117 TUB oltre che l’accertamento della violazione del divieto dell’abuso di dipendenza economica ex l. 192/1998.
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta contestando in toto le domande di parte attrice.
Quanto all’asserito superamento del tasso soglia usura, il Giudicante – uniformandosi a consolidata giurisprudenza nazionale di merito – ha specificato che la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico, non potendo in alcun modo esprimere il costo intero del credito, perchè tale operazione postula la sommatoria di entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse, in quanto il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato ed il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata in ritardo.
Sul punto, il Tribunale ha altresì chiarito che la tesi del cumulo non trova alcun riscontro positivo neanche nella “famosa” sentenza n. 350/13 della Suprema Corte, sovente indicata quale precedente favorevole a detta impostazione interpretativa, in quanto in tale pronuncia non si afferma il principio che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati al fine della verifica del rispetto tasso soglia, riguardando la “maggiorazione” cui si riferisce la Corte unicamente la modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora che, calcolato in termini di maggiorazione percentuale del corrispettivo, risultava, nella specie, usurario.
Del pari destituito di fondamento, a parere del Giudice milanese, è il calcolo effettuato per determinare il TEMO in quanto è errato rapportare la somma applicata a titolo di mora per un periodo x alla quota di solo capitale del rateo, in quanto il tasso di mora non si applica sul solo capitale preso in prestito ma su ogni somma pagata in ritardo, comprensiva di capitale ed interessi convenzionali.
Quanto, infine, alla dedotta mancata indicazione del TAEG all’interno del contratto di mutuo, il Tribunale ha rilevato che il contratto era stato concluso anteriormente al 1.10.2003, ossia prima della data di entrata in vigore dell’obbligo di indicazione dell’ISC e che, in ogni caso, la mancata indicazione specifica dell’indice ISC non rileva ai fini della violazione dell’art. 117 TUB laddove nel contratto siano stati espressamente pattuiti il tasso di interesse e il tasso di mora, nonché le ulteriori voci di costo collegate al finanziamento, potendo influire unicamente sulla valutazione del rispetto degli obblighi di informazione.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O “TASSO CREATIVO”
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO VA FATTA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro | 26.02.2016 | n.152
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN NON TASSO O UN TASSO CREATIVO”
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: INFONDATA LA PRETESA DI SOMMARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
È DEL TUTTO INATTENDIBILE LA DETERMINAZIONE DI UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CD. TEMO)
Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro | 31.10.2017 | n.1668
DIVERGENZA ISC-TAEG: irrilevante in presenza dell’analitica indicazione dei costi nel contratto
IN OGNI CASO È INAPPLICABILE IL TASSO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL’ART. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Modena, I sez. civile, dott.ssa Antonella Rimondini | 26.09.2017 | n.1692
MUTUO: L’OMESSA INDICAZIONE DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO NON NE INFICIA LA VALIDITÀ
TANTO OVE DAL CONTENUTO NEGOZIALE SIA ALTRIMENTI DESUMIBILE IL COSTO FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Dott. Alessandro Brancaccio | 31.01.2017 |
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