Ai fini del vaglio antiusura non può essere ritenuta condivisibile una metodologia di calcolo che conteggi i costi da estinzione anticipata del finanziamento e l’applicazione di interessi moratori, peraltro non ricorrenti in concreto.
Tali conteggi non valgono a fornire finanche un principio di prova tale da giustificare l’ammissione di una CTU contabile in relazione al dedotto superamento del tasso soglia, risultando in tale ipotesi la richiesta consulenza esplorativa.
Tribunale di Belluno, Dott.ssa Chiara Sandini, sentenza n. 551 del 10.10.2017
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: INTERESSI DI MORA E PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
E’ ILLOGICO IL CONFRONTO CON SOGLIE DETERMINATE IN RELAZIONE AI SOLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Silvia Capitano | 31.10.2017 | n.1636
USURA – MUTUO: PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA ESCLUSA DAL TAEG AI FINI L.108/96
TALE PROSPETTAZIONE DETERMINEREBBE UN’ERRATA SOMMATORIA FRA VOCI ETEROGENEE PER NATURA E FUNZIONE
Ordinanza | Tribunale di Civitavecchia, giudice Rossella Pegorani | 28.06.2017
USURA: GLI ONERI EVENTUALI NON RILEVANO PER LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU
SONO COSTI POTENZIALI SUBORDINATI AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PROMESSE
Decreto | Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Maria Cultrera | 26.06.2017 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. omissis /2015 R.G. promossa da
MUTUATARIA
attore
contro
BANCA
convenuto
Oggetto:Mutuo
CONCLUSIONI delle parti: come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 17.9.2015 MUTUATARIA agiva in giudizio nei confronti di BANCA deducendo in via principale il superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti in relazione a due contratti di mutuo stipulati con l’istituto di credito convenuto, con conseguente gratuità del mutuo e, in subordine, l’indeterminatezza delle condizioni del credito erogato, con conseguente applicazione dell’art. 117 TUB.
Evidenziava la ricorrente che in data 8.10.2007 aveva concluso due distinti atti di mutuo Rep. omissis e omissis che prevedevano rispettivamente un tasso di interessi corrispettivi pari al 5,80% ed al 5,75% ed un tasso per gli interessi moratori pari al 7,80% ed al 7,75%.
L’indicatore sintetico dei costi veniva indicato dalla ricorrente rispettivamente in misura pari al 5,981 ed al 5,924; la stessa evidenziava tuttavia l’indeterminatezza dell’accordo in ragione del fatto che i costi dei finanziamenti erano in realtà superiori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2015 si costituiva in giudizio BANCA chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Evidenziava la convenuta che l’azione attorea risultava per tabulas infondata posto che gli interessi corrispettivi, l’ISC ed i tassi di mora riferibili ai mutui oggetto di causa erano al di sotto del tasso soglia nel periodo di riferimento (9,090%).
Sosteneva ulteriormente l’infondatezza delle doglianze avversarie in relazione all’indeterminatezza del contratto evidenziando che in entrambi i contratti di mutuo erano stati esattamente indicati i tassi di interesse, l’ISC e tutte le spese collegate all’erogazione del credito, in aderenza a quanto previsto dall’art. 117 TUB n. 4 a mente del quale “I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Disposto il mutamento del rito e depositate le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. la causa veniva successivamente rinviata all’udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Le domande attoree risultano infondate e vanno rigettate per le seguenti ragioni.
In relazione alla prima delle questioni controverse relativa al dedotto superamento della soglia di usura va in primo luogo considerato che, secondo circostanza pacifica in causa, il tasso soglia nel periodo di riferimento era pari al 9,090%.
In relazione ai due contratti di mutuo oggetto di causa risultano pertanto per tabulas inferiori al tasso soglia sia gli interessi corrispettivi, convenuti in misura pari al 5,80% ed al 5,75%, sia gli interessi moratori, rispettivamente pari al 7,80% ed al 7,75%.
Va conseguentemente esclusa la ricorrenza nella fattispecie in esame di usura originaria, tale da determinare la gratuità del mutuo secondo quanto previsto dall’art. 1815, secondo comma c.c.
La metodologia di calcolo utilizzata dal CTP di parte non può essere ritenuta condivisibile in quanto da un lato analizza un’ipotesi di estinzione anticipata del mutuo e di applicazione di interessi moratori non ricorrenti nella fattispecie concreta e, dall’altro lato, in ogni caso, non esplicita in modo sufficientemente chiaro le modalità di calcolo utilizzate, giungendo ad indicare un “TAEG/ISC MORA (con ipotesi di mora prime 6 rate e risoluzione) pari al 22,276% ed un “TAEG/ISC EST. ANTICIPATA con ipotesi di e.a. 12a rata” pari al 16,952%”, di non agevole comprensione.
Si deve pertanto ritenere che parte ricorrente, nell’ambito del presente giudizio, non abbia fornito un principio di prova tale da giustificare l’ammissione della CTU contabile in relazione al dedotto superamento del tasso soglia, risultando per l’effetto la richiesta consulenza, nel caso di specie, esplorativa.
***
Parimenti infondate vanno ritenute le doglianze attoree inerenti alla seconda delle questioni controverse ossia alla indeterminatezza del contratto per mancata indicazione nell’accordo di costi occulti. In sede di prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. la parte ha ribadito al punto 5 (pag. 5) che il riferimento era ad interessi di preammortamento e premi assicurativi obbligatori.
Sul punto si osserva in primo luogo che l’indeterminatezza del contratto è vizio genetico del medesimo che non attiene, in quanto tale, alla fase esecutiva del rapporto.
Con riferimento alla fattispecie in esame risultano indicati in ambedue i contratti i tassi di interesse e l’ISC e ciò appare sufficiente ad escludere l’indeterminatezza dell’accordo.
Quand’anche vi fosse poi stato, nel corso del rapporto, l’addebito di costi non indicati nell’accordo ciò non determinerebbe, di per sè, l’indeterminatezza del contratto, da valutarsi esclusivamente con riferimento al momento della sua conclusione.
Risulta conseguentemente infondata la domanda subordinata di parte ricorrente volta ad ottenere il ricalcolo degli interessi secondo i criteri previsti dall’art. 117 TUB.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M.55/2014, inferiori rispetto ai medi tenuto conto della natura documentale del giudizio e della natura delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano nell’importo di € 4015,00 per compensi – di cui € 1215,00 per la fase di studio, € 775,00 per la fase introduttiva ed € 2025,00 per la fase decisionale -, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Belluno il 10/10/2017
Il giudice
Chiara Sandini
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