Provvedimento segnalato dal dott. Giovan Battista Casalini
In materia di applicazione della normativa antiusura, è da escludere la rilevanza del cosiddetto “tasso effettivo di mora” (T.E.MO.) in assenza della concreta applicazione – o anche della mancata prova dell’applicazione – di tassi moratori. La verifica dell’usurarietà dei tassi moratori non può essere effettuata rapportando gli stessi con la quota capitale delle sole rate arretrate.
La penale per estinzione anticipata del mutuo non incide sul superamento della soglia, in quanto ha natura eventuale ed è funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito. Non è consentito considerarla nella sommatoria da effettuarsi ai fini della presunta usurarietà nel confronto con il tasso soglia del periodo. E’ altresì evidente che, minori sono i “giorni di utilizzo”, maggiore è il tasso risultante dall’estinzione anticipata.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cremona, G.O.P. Avv. Nunzia Corini, con la sentenza n. 426 del 07.06.2019.
Il provvedimento in esame è stato emesso a chiusura di un giudizio vertente in materia di usura su mutuo ipotecario, fra due mutuatari ed una banca. Gli attori avevano contestato varie illegittimità (asseritamente) commesse dalla banca, fra cui manipolazione del tasso euribor, usura, violazione della delibera CICR 9.2.2000, non conformità alla delibera CICR 4.3.2003, errata computazione del tasso di interesse, dalle quali avevano fatto discendere la nullità della clausola inerente gli interessi e quindi la gratuità del mutuo. Avevano inoltre chiesto un risarcimento dei danni per il reato di usura.
L’istituto di credito, dal canto suo, aveva precisato che il mutuo era stato estinto prima dell’instaurazione del giudizio, con le rate regolarmente pagate, venendo così a mancare l’interesse ad agire, dal momento che era stata sostenuta l’esistenza di interessi usurari soltanto con riguardo al tasso di mora, che però non era stato applicato.
Il Giudice ha respinto le domande attoree, condannando i mutuatari a rifondere alla banca le spese legali.
La pronuncia del Tribunale di Cremona offre alcuni spunti interessanti, con particolare riferimento a due punti.
Innanzitutto, l’Organo giudicante ha escluso l’attendibilità dei calcoli attorei inerenti alla rilevazione di supposta usurarietà, nella parte in cui prevedevano l’inclusione della penale di anticipata estinzione, sulla scorta di un’ipotizzata estinzione anticipata del mutuo non verificatasi in concreto. Ne è disceso – a dire del Tribunale – che in casi come quello di specie, oltre alla non computabilità della penale di anticipata estinzione tra gli addendi del Tasso Effettivo, è fondata l’argomentazione difensiva della banca che faccia leva sulla mancata applicazione “di fatto” della penale stessa, trattandosi di ipotesi non verificatasi in concreto.
Quanto al c.d tasso effettivo di mora (T.E.MO.) – indice calcolato dall’attore sulla scorta di una prospettazione contabile che non trova riscontro in riferimenti normativi ovvero in direttive dell’organo di vigilanza – il Tribunale ne ha parimenti escluso la rilevanza, anche perché, a monte, non si era verificata concreta applicazione di tassi moratori.
In proposito, peraltro, il giudice ha sposato comunque la tesi, di natura eminentemente tecnico-contabile, secondo la quale la verifica dell’usurarietà dei tassi moratori non possa essere effettuata rapportando gli stessi con la quota capitale delle sole rate arretrate.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA CLAUSOLA RELATIVA AGLI INTERESSI MORATORI COSTITUISCE UN DIVERSO REGOLAMENTO CONTRATTUALE
L’USURARIETÀ DELLA MORA NON COINVOLGE I CORRISPETTIVI CHE SONO SEMPRE DOVUTI
Ordinanza | Tribunale di Potenza, Giudice Daniela Di Gennaro | 13.03.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-clausola-relativa-agli-interessi-moratori-costituisce-un-diverso-regolamento-contrattuale
USURA – PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VA CONSIDERATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
RAPPRESENTA UNA SPESA DI NATURA STRAORDINARIA EVENTUALE
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Antonella Ioffredi | 20.03.2019 | n.461
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-penale-estinzione-anticipata-non-va-considerata-ai-fini-del-superamento-del-tasso-soglia
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