Provvedimento segnalato dall’Avv. Ernesto Capobianco del foro di Bari
La commissione di anticipata estinzione ha la funzione di indennizzare la Banca per la perdita degli interessi corrispettivi che, con l’estinzione anticipata del mutuo avvenuta a causa della risoluzione per inadempimento, non verrebbero più corrisposti dal mutuatario; pertanto, per logica, non può essere sommata agli interessi corrispettivi, ai fini della verifica del rispetto della disciplina sull’usura, atteso che, ove fossero da computare questi, vorrebbe dire che il mutuatario è in regola con i pagamenti e dunque che non sussiste il presupposto per la risoluzione.
Avveratasi l’evenienza del mancato pagamento di alcuni ratei, la commissione non potrebbe essere applicata ai ratei già scaduti sui quali sono già maturati solo gli interessi moratori; in questa ipotesi, la commissione dovrà essere computata solo sul capitale ancora non rimborsato da restituire non più di tempo in tempo, ma tutto ed immediatamente in ragione della risoluzione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trani, Pres. Maristella Sardone, con l’ordinanza del 19.06.2017.
Un debitore esecutato proponeva reclamo avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensiva della procedura esecutiva promossa dalla Banca, lamentando, tra l’altro, l’erroneità dell’ordinanza emessa dal Giudice adito, nella parte in cui aveva escluso l’usurarietà della pattuizione relativa alla commissione di anticipata estinzione del mutuo che, ad avviso del reclamante, sommata agli interessi moratori, risultava eccedente rispetto al tasso soglia, chiedendo, per l’effetto, l‘accertamento e la dichiarazione di usurarietà del contratto, con condanna dell’Istituto di credito alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, in ragione dell’applicazione nel corso del rapporto di interessi entro la soglia usura, attesa l’inammissibilità del metodo di calcolo proposto dal reclamante, fondato sulla sommatoria della commissione per anticipata estinzione agli interessi, in quanto grandezze tra loro non omogenee.
Ad avviso della reclamata, infatti, anche ove si fosse voluta considerare la commissione quale costo collegato alla erogazione del credito, essa si sarebbe dovuta parametrare al tasso soglia in via autonoma e non sommandola agli interessi.
Il Tribunale, concentrando l’attenzione sulla commissione di anticipata estinzione convenuta nel contratto di mutuo in esame, osservava che quest’ultima era stata prevista nel contratto, sia nell’ipotesi di recesso anticipato da parte del mutuatario, sia nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario.
Posto che il tasso di interesse corrispettivo era risultato considerevolmente al di sotto della soglia antiusura, mentre il tasso di interesse moratorio era risultato esattamente corrispondente alla misura del tasso soglia, l’accertamento dell’usurarietà del contratto di mutuo in ragione dell’applicazione anche della commissione di anticipata estinzione, non poteva essere effettuato al momento della pattuizione, ma solo al momento della sua concreta applicazione.
Infatti, ove il mutuatario avesse deciso volontariamente di estinguere anticipatamente il mutuo, la commissione si sarebbe applicata, ma essa non si sarebbe sommata né con l’interesse moratorio, né con l’interesse corrispettivo atteso che a) non si sarebbe registrato alcun ritardo nel pagamento e b) l’estinzione anticipata del debito avrebbe consentito al mutuatario di non pagare gli interessi corrispettivi pattuiti sui ratei di capitale corrisposti in un’unica soluzione anticipata.
Ove, invece, fosse stata la Banca a risolvere il contratto di mutuo, in ragione dell’inadempimento del mutuatario, per accertare l’eventuale superamento dei costi della soglia anti-usura sarebbe stato necessario verificare se la commissione di anticipata estinzione fosse stata applicata solo sulla somma capitale residua, o sul capitale residuo e sui ratei non pagati comprensivi degli interessi corrispettivi, oppure sul capitale residuo e sui ratei non pagati comprensivi degli interessi di mora.
Nella specie, come dedotto dalla Banca, la commissione di anticipata estinzione non era stata applicata alla somma richiesta a seguito della risoluzione del contratto di mutuo, pertanto non potendo accertarsi a priori se la commissione, nella misura pattuita_ potesse integrare un costo usurario e non potendo operare tale accertamento neanche a posteriori atteso la mancata applicazione della commissione, il Tribunale rilevava la mancanza della prova del carattere usurario della pattuizione relativa alla commissione di anticipata estinzione.
Pertanto, proseguiva il Giudice, essendo l’eccezione di usurarietà del rapporto infondata, la Banca aveva correttamente risolto il contratto ed attivato in sede esecutiva il credito rinveniente dalla mancata restituzione della somma mutuata.
Per completezza di motivazione, il Tribunale sottolineava che, anche ove si fosse voluta ammettere, ex ante ed in astratto, la possibilità dell’usurarietà della pattuizione della commissione per anticipata estinzione, si sarebbe dovuto optare nel senso della non usurarietà, in ragione dell’impossibilità di sommare quest’ultima, né agli interessi corrispettivi, né agli interessi moratori.
Invero, ricordava il Giudice, essa ha la funzione di indennizzare la Banca per la perdita degli interessi corrispettivi che, con l’estinzione anticipata del mutuo avvenuta a causa della risoluzione per inadempimento non verrebbero più corrisposti dal mutuatario.
Se la ratio è questa, in primo luogo, la commissione per anticipata estinzione non può essere sommata agli interessi corrispettivi, atteso che, ove fossero da computare questi, vorrebbe dire che il mutuatario è in regola con i pagamenti e dunque che non sussiste il presupposto per la risoluzione.
Avveratasi l’evenienza del mancato pagamento di alcuni ratei, la commissione non potrebbe essere applicata ai ratei già scaduti, sui quali sono già maturati solo gli interessi moratori: in questo caso la commissione, infatti, dovrà essere computata solo sul capitale ancora non rimborsato da restituire non più di tempo in tempo, ma tutto ed immediatamente in ragione della risoluzione.
In conclusione, sulla base di quanto esposto, esclusa l’usurarietà del contratto di mutuo intervenuto tra le parti, il Tribunale rigettava il reclamo relativamente alle doglianze esaminate, condannando il reclamante alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA ORIGINARIA: INTERESSI MORATORI E PENALE DI ESTINZIONE SONO ESCLUSI DA CALCOLO TASSO SOGLIA
SONO ONERI RISARCITORI IL CUI COSTO ECONOMICO È ESTRANEO ALL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott. Mirko Buratti | 19.06.2017 | n.1911
L’ISTANZA DI SOSPENSIONE NON PUÒ ESSERE ACCOLTA, PER DIFETTO DEL REQUISITO DEL PERICULUM IN MORA, SE IL CONTRATTO È IN ESSERE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Pres. Massimo Lento | 06.03.2017 |
USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE PUÒ ESSERE COMPUTATA SOLO OVE CONCRETAMENTE APPLICATA
NON SI SOMMANO GLI INTERESSI MORATORI CON LA COMMISSIONE AI FINI DELLA VERIFICA DEL TEG
Ordinanza | Tribunale di Trani, Dott. Ivan Barlafante | 11.01.2017 |
USURA: IRRILEVANTE L’EVENTUALE PENALE PER L’ANTICIPATA ESTINZIONE
È VOCE DI APPLICAZIONE EVENTUALE, CHE NON COSTITUISCE UNA COMPONENTE “REMUNERATIVA DEL CREDITO”
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello | 24.11.2016 | n.3150
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