Ai fini della verifica di usurarietà, va esclusa la possibile sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori in quanto le rilevazioni trimestrali di Bankitalia finalizzate alla determinazione del tasso- soglia si riferiscono unicamente agli interessi corrispettivi.
L’usurarietà dei moratori deve vagliarsi autonomamente in rapporto al TSU maggiorato del 2,1% secondo quanto rilevato dalla Banca d’Italia.
Posto che avendo le Istruzioni della Banca d’Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate finalizzate ad integrare disposizioni di legge ordinaria mediante le previsioni secondarie-ministeriali di recepimento, la determinazione della soglia dell’usura soggiace alle metodiche di rilevazione fissate dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali, con conseguente impossibilità di ravvisare giustificati presupposti per disattendere o disapplicare le Istruzioni suddette e per tenere conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Sassari, Giudice Cinzia Caleffi con la sentenza n. 819 del 09.06.2017.
Nella vicenda processuale esaminata, una società in accomandita semplice ed i soci accomandatari, in qualità di debitore principale e fideiussori, convenivano in giudizio una Banca proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari con il quale veniva ingiunto loro pagamento dell’insoluto relativo ad un contratto di mutuo stipulato con il detto istituto di credito, adducendo l’applicazione di tassi usurari e che lo stesso fosse stato stipulato al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria relativa ad un rapporto di conto corrente intrattenuto con la medesima banca, relativamente al quale denunciavano l’applicazione di interessi e commissioni eccedenti le soglie usura; in conseguenza dell’asserita nullità delle clausole contrattuali, chiedevano quindi di dichiararsi la nullità e/o invalidità del suddetto contratto di mutuo per difetto e illiceità della causa e, conseguentemente, che venisse condannata la Banca, alla somma dovuta a seguito della rideterminazione del saldo del conto corrente.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che il conto corrente non costituiva oggetto del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto e che lo stesso conto veniva acceso in data successiva all’applicazione della normativa che aveva sancito la legittimità della capitalizzazione trimestrale nell’ambito dei rapporti bancari.
Al fine di valutare se nell’ambito del rapporto di conto corrente contestato fossero confluite anche poste negative frutto di interessi usurari e anatocistici, veniva espletata CTU e la causa veniva posta in decisione.
Il Tribunale, esaminate le risultanze della perizia tecnica, ha escluso la sussistenza di tassi usurari relativamente al contratto di mutuo in conseguenza della conformità del tasso corrispettivo alla soglia usura, ed escludendo ogni ipotesi di sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora.
In merito alla dedotta usurarietà dei soli interessi moratori, il giudicante ha rilevato, condividendone gli assunti, che buona parte della giurisprudenza di merito esclude che l’usurarietà dei tassi di mora possa essere vagliata in rapporto al TSU determinato in base alle rilevazioni trimestrali dei TEGM ad opera della Banca d’Italia, dovendosi, per effettuare il suddetto vaglio, aggiungere allo stesso la maggiorazione del 2,1% parimenti rilevata da Bankitalia, concludendo, dunque, per la non usurarietà del tasso di mora previsto nel contratto .
In riferimento alla dedotta usurarietà del rapporto di conto corrente, il Tribunale ha ritenuto di non poter condividere le risultanze dell’elaborato peritale che registravano il superamento della soglia – usura in alcuni trimestri, in quanto il consulente tecnico, non essendosi correttamente attenuto alle Istruzioni della Banca d’Italia, che in quanto norme tecniche autorizzate finalizzate ad integrare disposizioni di legge ordinaria, non possono in alcun modo essere disattese o disapplicate, aveva effettuato calcoli effettuati sulla base di formule non condivisibili.
Date tali premesse, il giudicante non ha ritenuto sussistere l’invocata nullità del mutuo ed ha conseguentemente rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IN ASSENZA DI UNA PREVISIONE LEGISLATIVA GLI INTERESSI MORATORI SONO AUMENTATI DI 2,1 PUNTI
LA RATIO LEGIS 108/96 IMPONE DI EVITARE IL CONFRONTO TRA TASSI DISOMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Dott. Daniele Sodani | 20.07.2017 | n.295
USURA: ESCLUSA LA SOMMATORIA TRA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE, INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
SIA IN CASO DI RECESSO ANTICIPATO CHE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Trani, Pres. Sardone – Rel. Mancini | 19.06.2017 |
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
VINCOLANTI I CRITERI IN ESSE CONTENUTI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 23.05.2017 | n.496
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