Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del foro di Brescia
La differente natura degli interessi corrispettivi, che hanno una funzione remunerativa del capitale, e di quelli moratori, che hanno invece natura risarcitoria (rappresentando la liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie) esclude l’applicabilità dell’art. 1815 c.c. agli interessi di mora, essendo la tutela assicurata, in armonia con l’orientamento giurisprudenziale che assimila la pattuizione relativa agli interessi alla clausola penale, dal rimedio di cui all’art. 1384 c.c..
Agli interessi di mora non si applica la disciplina di cui all’art. 1815 c.c. atteso che l’art. 644 c.p. nell’individuare la fattispecie oggettiva del reato di usura qualifica gli interessi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Brescia, sez. prima, Pres. Rel. Pianta, con la sentenza n. 85 del 28.01.2016.
Nella fattispecie in questione, una società mutuataria in liquidazione conveniva in giudizio la Banca mutuante, lamentando, tra l’altro, l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi anatocistici ed usurari nel corso di un rapporto di mutuo intercorso tra le parti, onde ottenere la ripetizione delle somme indebitamente riscosse da quest’ultima.
La Banca si costituiva in giudizio, contestando integralmente le avverse pretese ed evidenziando la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto della pretesa.
Il Tribunale, assegnato, invano, un termine all’attore ed al convenuto per l’integrazione dei propri atti e scritti difensivi, pronunciava sentenza con cui dichiarava la nullità della citazione, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la decisione del Giudice di prime cure, proponeva gravame la società mutuataria, a cui resisteva la Banca appellata.
In particolare, le doglianze della società appellante riguardavano principalmente il tema dell’ammissibilità della sommatoria di tassi corrispettivi e moratori, ai fini della configurabilità del superamento del cd. tasso soglia.
Gli appellanti sostenevano che cumulando i tassi previsti per le due voci, al di là della effettiva applicazione degli interessi moratori, il tasso soglia fosse stato superato, con le inevitabili conseguenze previste dall’art. 1815 c.c..
In particolare, gli appellanti muovevano dall’assunto per cui, tanto gli interessi corrispettivi, quanto quelli moratori, avrebbero funzione genericamente reintegrativa, trovando entrambi la propria giustificazione causale nella sottrazione della disponibilità di capitale a favore di una diversa sfera giuridica.
La Corte d’Appello, in proposito, rilevata la differente natura degli interessi corrispettivi, che hanno una funzione remunerativa del capitale, e di quelli moratori, che hanno invece natura risarcitoria (rappresentando la liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie), escludeva l’applicabilità dell’art. 1815 c.c. agli interessi di mora, essendo la tutela del mutuatario assicurata, in armonia con l’orientamento giurisprudenziale che assimila la pattuizione relativa agli interessi alla clausola penale, dal rimedio di cui all’art. 1384 c.c..
Sulla base di quanto esposto, il Giudicante rigettava l’appello, condannando la società mutuataria al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: IL TASSO MORA È SOSTITUTIVO E NON AGGIUNTIVO RISPETTO AL TASSO CORRISPETTIVO
È ERRONEA LA SOMMATORIA TRA I DUE TASSI CHE SONO ONTOLOGICAMENTE DIFFERENTI
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli | 23.02.2017 | n.561
USURA: GLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI HANNO DIVERSA NATURA E FUNZIONE E NON VANNO SOMMATI TRA LORO
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON CONCORRONO AL CALCOLO DEL TEG
LA MORA HA NATURA RISARCITORIA E SI CALCOLA ESCLUSIVAMENTE SULLE RATE SCADUTE E NON SUL CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Lodi, Dott.ssa Flaviana Boniolo | 11.08.2016 | n.578
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