È escluso che, ai fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia, si possano sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori, dovendo la verifica essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie, senza che i tassi debbano essere sommati; pertanto gli interessi di mora sono sempre stati esclusi dal calcolo del TEG perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Il piano di ammortamento alla francese, nel quale la rata rimane costante, ed è composta di una quota di capitale e una quota di interessi, non può dare origine al fenomeno dell’anatocismo, in quanto, in ciascuna rata, la quota di interessi è calcolata non sull’intero importo mutuato ma sulla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento della rata precedente, così come condiviso dalla giurisprudenza costante.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Vincenza, Giudice Maximiliano Lenzi con la sentenza n.3111 del 07.11.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata un mutuatario conveniva in giudizio una Banca eccependo la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con il medesimo Istituto di credito sul presupposto dell’applicazione di interessi usurari nonché sull’illegittimità del piano di ammortamento alla francese.
Il Giudice relativamente alla doglianza in punto di illegittimità dei tassi, ha ritenuto infondata la tesi attorea sulla somma tassi, precisando che al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia, deve escludersi la possibilità di sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori, dovendo la verifica essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie, senza che i tassi debbano essere sommati.
In particolare il Tribunale ha precisato che gli interessi di mora sono sempre stati esclusi dal calcolo del TEG perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Infine, relativamente all’eccepita illegittimità del piano di ammortamento alla francese, ha ritenuto parimenti infondato quanto prospettato dall’attore, sostenendo che il piano di ammortamento alla francese, nel quale la rata rimane costante, ed è composta di una quota di capitale e una quota di interessi, non può dare origine al fenomeno dell’anatocismo, in quanto, in ciascuna rata, la quota di interessi è calcolata non sull’intero importo mutuato ma sulla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento della rata precedente, così come condiviso dalla giurisprudenza costante.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettata le domande attoree con condanna al ‘pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA È INDICE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
LA MANCATA PRODUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI RILEVAZIONE DEL TASSO SOGLIA ESPONE A CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia | 02.07.2015 |
USURA: LA SOMMATORIA DEI TASSI RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O “TASSO CREATIVO”
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO VA FATTA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Ivrea, Dott.ssa Rossella Mastropietro | 26.02.2016 | n.152
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