La sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora è ontologicamente scorretta, muovendo da una interpretazione errata della sentenza resa dalla Suprema Corte, n. 350/2013, la quale affermava che il superamento del tasso soglia deve essere valutato in relazione a ciascun tasso singolarmente considerato e posto a raffronto con il tasso soglia.
Ciò nonostante ai fini del calcolo del TEG non devono essere considerati gli interessi di mora assolvendo una funzione diversa rispetto agli interessi convenzionali, che rappresentano l’eventuale liquidazione forfettaria del danno nel caso di inadempimento o ritardo nel pagamento delle rate.
E’ del pari radicalmente scorretta la sommatoria della penale di estinzione anticipata del mutuo all’interesse di mora.
L’ammortamento alla francese di per sé non genera in via automatica alcun effetto anatocistico rispetto al sistema di ammortamento all’italiana.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cuneo, Giudice Ruggiero Berardi, con la sentenza n. 512 del 19 giugno 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un DEBITORE conveniva in giudizio una BANCA, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo al fine di contestare l’usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto in oggetto, deducendo in conseguenza della sommatoria degli interessi convenzionali e di mora, ed in ogni caso la concorrenza degli interessi di mora nella determinazione del TEG e per l’effetto invocava la gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815 c.c., eccependo altresì la mancata indicazione del TAEG e l’illegittimità del piano di ammortamento alla francese.
Si costituiva la BANCA, la quale evidenziava la assoluta infondatezza delle pretese attoree chiedendone il rigetto con condanna al pagamento delle spese.
Il Giudice dopo aver concesso i termini istruttori, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni senza disporre alcuna consulenza contabile.
Il Tribunale rilevava i seguenti dati:
1) il tasso corrispettivo era pari al 5,50%;
2) il tasso di mora pari all’8,00%;
3) il tasso soglia previsto all’atto della stipula era dell’8,58%.
L’usurarietà era stata generata per effetto della sommatoria dei tassi, che è un’operazione ontologicamente scorretta, basata su una errata interpretazione della sentenza resa dalla Suprema Corte, n. 350/2013, dal momento che tale pronuncia ha solo affermato che il superamento del tasso soglia deve essere valutato in relazione a ciascun tasso singolarmente considerato e posto a raffronto con il tasso soglia.
Ciò posto il Giudice precisava che nel calcolo del TEG non dovevano essere considerati gli oneri da inadempimento in quanto il tasso di mora non attiene al costo del credito, ma rappresenta l’eventuale liquidazione forfettaria in via anticipata del danno e che, peraltro, gli oneri da inadempimento non sono rilevati secondo le Istruzioni della Banca di Italia che non ne tengono conto ai fini della determinazione del tasso soglia.
L’incongruità del raffronto tra il tasso di mora e il tasso soglia, determinato sulla base di rilevazioni dei soli interessi convenzionali, si palesa quindi in considerazione dell’ontologica differenza tra corrispettivi e moratori, posto che in tal modo si porrebbero a raffronto grandezze disomogenee.
Quanto all’ulteriore deduzione di parte attrice di desumere l’usurarietà del mutuo, semplicemente sommando all’interesse di mora la penale per estinzione anticipata, il Giudicante specificava che tale operazione era anch’essa radicalmente scorretta al pari della sommatoria dei tassi, in ragione della altrettanto ontologica diversità di funzione assolta dal tasso di mora rispetto alla penale di estinzione anticipata e pertanto considerandolo un calcolo del tutto erroneo, oltre che ipotetico e avulso da qualsiasi riferimento al caso concreto.
In merito, infine, alla presunta illegittimità dell’ammortamento alla francese, il Tribunale chiariva che nel sistema di ammortamento alla francese difetta il presupposto stesso dell’anatocismo, la differenza con quello italiano sta nel fatto che gli interessi essendo calcolati sul debito residuo, il cliente all’inizio del primo piano paga rate di misura inferiore e quindi, in altri termini, beneficia di un ulteriore differimento parziale degli esborsi.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il Giudice rigettava la domanda con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
LA VERIFICA DELLA LICEITÀ DEI SINGOLI TASSI PATTUITI VA SCRUTINATA SENZA ALCUNA LORO SOMMATORIA
Sentenza | Tribunale di Perugia, Dott.ssa Clara Ciofetti | 23.06.2016
USURA: NO A CUMULO TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO
I TASSI NON POSSONO ESSERE SOMMATI MA APPLICATI IN VIA ALTERNATIVA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Magrì | 24.09.2015 | n.2164
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-no-a-cumulo-tasso-moratorio-e-corrispettivo
MUTUO: NEL PIANO DI AMMORTAMENTO CD. “ALLA FRANCESE” DIFETTA IL PRESUPPOSTO STESSO DELL’ANATOCISMO
MANCA UN INTERESSE SCADUTO SUL QUALE OPERARE IL CALCOLO DELL’INTERESSE COMPOSTO
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco | 09.01.2018 | n.4
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON DETERMINA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
LA QUOTA INTERESSI È CALCOLATA CON RIFERIMENTO ALLA QUOTA CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Torino Dott. Luca Martinat | 28.09.2017 | n.4555
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