ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia l’avv. Andrea Fioretti (http://www.studio-mf.com/)
In virtù dell’inserimento della clausola di salvaguardia nell’ambito di un contratto di mutuo, la misura degli interessi da applicare in concreto non potrà mai superare il tasso soglia di cui alla Legge 108/96.
È destituita di fondamento la dedotta nullità per illecito anatocismo, conseguente alla forma di ammortamento alla francese, avendo quest’ultima trovato conferma di validità e legittimità in molteplici pronunce, di legittimità come di merito, pienamente da condividere.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Tivoli, dott.ssa Testa Piccolomini, con ordinanza del 18 febbraio 2015.
Nel caso di specie, il debitore mutuatario proponeva opposizione avverso l’esecuzione avviata dalla banca mutuante in forza dell’intercorso contratto di mutuo. In particolare, il debitore, articolando istanza di sospensione della predetta esecuzione, deduceva l’applicazione di interessi usurari da parte dell’istituto di credito procedente, nonché la nullità della clausole contrattuali per illecito anatociscmo, conseguente alla forma di ammortamento alla francese.
Il Tribunale, nel disporre il rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione, con relativa statuizione sulle spese, ha accertato l’infondatezza di ciascuna delle doglianze di parte opponente, rilevando anzitutto, quanto alla dedotta usura oggettiva, l’inserimento, nell’ambito del contratto di mutuo da cui era scaturito il credito della banca procedente, di una clausola di salvaguardia, in forza della quale la misura degli interessi di mora non avrebbe potuto mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, legge 7 marzo 1996 n. 108. In caso di teorico superamento di detto limite, infatti, la misura sarebbe stata automaticamente ricondotta ad un valore pari alla soglia medesima.
Del pari infondate le censure afferenti alla dedotta applicazione di interessi anatocistici in conseguenza della forma di ammortamento applicata, il c.d. ammortamento alla francese, avendo detta formula “trovato conferma di validità in molteplici pronunce pienamente da condividere“.
Ad ulteriore conforto delle statuizioni in commento, i rilievi afferenti alle carenze probatorie di parte opponente. Invero, “la dedotta indeterminatezza del tasso trova smentita nella stessa deduzione di parte opponente, che indica specificamente il tasso pattuito, contestandone la misura“.
In conclusione, il Giudice ha ritenuto che “le sollevate doglianze non solo tali da giustificare la sospensione della procedura esecutiva, salva l’eventuale rideterminazione del credito in sede di giudizio di merito e comunque in sede di riparto“.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ESCLUDE L’USURARIETÀ DEL MUTUO
GLI INTERESSI DI MORA SONO DA RITENERSI CONTENUTI NEI LIMITI DELLA SOGLIA
Sentenza Tribunale di Napoli, dott. Rossi 04-06-2014
USURA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA CONTIENE IN AUTOMATICO GLI INTERESSI ENTRO IL TASSO SOGLIA
LA PREVISIONE CONTRATTUALE ESCLUDE LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ DEL MUTUO
Ordinanza | Tribunale di Rimini, dott. Rosario Lionello Rossino | 14-03-2015
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 374/2015